Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/04/2001 |
Numero: | 703 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'elenco delle sostanze attive da esaminare nel quadro del regolamento (CE) n. 451/2000 è indicato nella colonna A dell'allegato I del presente regolamento. |
Art. 2. Il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, dei fascicoli e delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 451/2000 è il 30 [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2001. |
§ 1.5.E86 - Regolamento 6 aprile 2001, n. 703.
Regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica l'elenco degli Stati membri designati come relatori per tali sostanze
(G.U.C.E. 7 aprile 2001, n. L 98)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) I produttori che desiderano ottenere l'inclusione nell'allegato I della
(2) Gli Stati membri relatori hanno comunicato alla Commissione le notifiche conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'allegato V, parte 1, del
(3) La Commissione, in collaborazione con il comitato fitosanitario permanente, ha proseguito l'esame delle notifiche al fine di determinare se queste ultime erano pervenute agli Stati membri relatori entro il termine previsto e se erano conformi ai criteri di ammissibilità.
(4) Occorre pertanto adottare una decisione volta a precisare le sostanze attive da sottoporre ad esame nel quadro del regolamento e le persone abilitate ad intervenire per la notifica di tali sostanze.
(5) La designazione degli Stati membri relatori per la seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
(6) Al fine di garantire che l'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della
(7) I nomi e gli indirizzi dei produttori che hanno inviato notifiche conformi a detti requisiti devono essere pubblicati al fine di facilitare i contatti necessari per presentare fascicoli collettivi.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. L'elenco delle sostanze attive da esaminare nel quadro del
2. Lo Stato membro designato quale Stato membro relatore per ciascuna delle sostanze contemplate dal paragrafo 1 è indicato nella colonna B dell'allegato I in corrispondenza della sostanza attiva di cui trattasi.
3. I produttori che hanno presentato tempestivamente notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del
Il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, dei fascicoli e delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere c) e d), del
Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2001.
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze attive (colonna A), degli Stati membri relatori (colonna B) e dei notificanti (identificazione in codice) (colonna C)
(Omissis)
ALLEGATO II
Elenco dei notificanti (codici di identificazione, nomi e indirizzi)
(Omissis)