§ 1.5.E07 - Decisione 14 marzo 2003, n. 186.
Decisione n. 2003/186/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/172/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/03/2003
Numero:186


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.E07 - Decisione 14 marzo 2003, n. 186.

Decisione n. 2003/186/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2003/172/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 marzo 2003, n. L 71).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) I Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria.

     (2) Le autorità olandesi hanno adottato le misure immediate previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri e nei paesi terzi.

     (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi.

     (4) In considerazione degli sviluppi della malattia, le misure suddette sono state prorogate con le decisioni della Commissione 2003/156/CE e 2003/172/CE.

     (5) Tenuto conto dell'evolversi della malattia, occorre prorogare le misure protettive disposte dalla decisione 2003/172/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2 della decisione n. 2003/172/CE, i termini «fino alle ore 24 del 14 marzo 2003» sono sostituiti dai termini «fino alle ore 24 del 20 marzo 2003».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.