Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 12/03/2003 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.D99 - Decisione 12 marzo 2003, n. 172.
Decisione n. 2003/172/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di focolai di influenza aviaria altamente patogeni, che sono stati confermati ufficialmente il 4 marzo 2003.
(2) L'infezione d'influenza aviaria di sottotipo H7N7 ha colpito vari allevamenti avicoli nella provincia del Gelderland.
(3) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'avicoltura.
(4) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, i Paesi Bassi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prima che la malattia venisse confermata ufficialmente. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri.
(5) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni verso i paesi terzi, al fine di tutelare il loro stato sanitario e prevenire il rischio che queste spedizioni siano reintrodotte in un altro Stato membro.
(6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la
(7) La
(8) L'evoluzione della malattia richiede l'adozione di una nuova proroga .
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono a che:
a) non si spediscano volatili vivi o uova da cova dai Paesi Bassi a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;
b) non si trasportino all'interno dei Paesi Bassi volatili vivi o uova da cova.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), e previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare il trasporto di:
a) volatili destinati alla macellazione immediata fino ad un macello designato dall'autorità competente;
b) pulcini di un giorno fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.
La presente
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della