§ 1.5.D99 - Decisione 12 marzo 2003, n. 172.
Decisione n. 2003/172/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:12/03/2003
Numero:172


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.D99 - Decisione 12 marzo 2003, n. 172.

Decisione n. 2003/172/CE della Commissione recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di focolai di influenza aviaria altamente patogeni, che sono stati confermati ufficialmente il 4 marzo 2003.

     (2) L'infezione d'influenza aviaria di sottotipo H7N7 ha colpito vari allevamenti avicoli nella provincia del Gelderland.

     (3) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'avicoltura.

     (4) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, i Paesi Bassi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prima che la malattia venisse confermata ufficialmente. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri.

     (5) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni verso i paesi terzi, al fine di tutelare il loro stato sanitario e prevenire il rischio che queste spedizioni siano reintrodotte in un altro Stato membro.

     (6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE che rinforzale misure adottate dai Paesi Bassi e concede deroghe specifiche per i movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.

     (7) La decisione 2003/157/CE ha prorogato queste misure protettive, che sono applicabili fino al 13 marzo 2003.

     (8) L'evoluzione della malattia richiede l'adozione di una nuova proroga .

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono a che:

     a) non si spediscano volatili vivi o uova da cova dai Paesi Bassi a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;

     b) non si trasportino all'interno dei Paesi Bassi volatili vivi o uova da cova.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), e previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare il trasporto di:

     a) volatili destinati alla macellazione immediata fino ad un macello designato dall'autorità competente;

     b) pulcini di un giorno fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.

 

          Art. 2. [1]

     La presente decisione si applica fino alle ore 24 del 20 marzo 2003.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2003/186/CE.