§ 1.5.D2 - Direttiva 23 maggio 2001, n. 39.
Direttiva n. 2001/39/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/05/2001
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:
Art. 2.      Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:
Art. 3.      Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne con intestazione "Azinsulfuron" e "Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione)", riportate [...]
Art. 4.      Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.D2 - Direttiva 23 maggio 2001, n. 39.

Direttiva n. 2001/39/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 1 giugno 2001, n. L 148).

 

Art. 1.

     Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne con intestazione "Azinsulfuron" e "Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione)", riportate nell'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano dette disposizioni dal 1° gennaio 2002.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     (Omissis).