§ 1.5.C65 - Decisione 28 giugno 2001, n. 488.
Decisione n. 2001/488/CE della Commissione che modifica per la quinta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/06/2001
Numero:488


Sommario
Art. 1.      La decisione 2001/327/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C65 - Decisione 28 giugno 2001, n. 488.

Decisione n. 2001/488/CE della Commissione che modifica per la quinta volta la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 29 giugno 2001, n. L 176).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

     (2) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE, notificata da ultimo dalla decisione 2001/416/CE.

     (3) Risulta opportuno mantenere per un ulteriore periodo alcune limitazioni dei movimenti di ovini e caprini all'interno della Comunità.

     (4) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     (5) La direttiva 92/102/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, concerne l'identificazione e la registrazione degli animali.

     (6) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, ha introdotto misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

     (7) Risulta opportuno restringere ulteriormente i movimenti degli animali attraverso i punti di sosta ed autorizzare soltanto quelli di animali delle specie sensibili destinati alla riproduzione e, nel caso di bovini e suini, anche alla produzione, tenendo conto dei requisiti sanitari e delle norme di identificazione applicabili negli scambi intracomunitari di tali animali.

     (8) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE.

     (9) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.

     (10) La decisione 93/444/CEE della Commissione, concerne le modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi.

     (11) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri colpiti dalla malattia in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, è possibile attenuare ulteriormente alcune limitazioni imposte dalla decisione 2001/327/CE.

     (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2001/327/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 2 è soppresso il paragrafo 3, mentre il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) La data che figura all'articolo 4 è sostituita dal "30 settembre 2001".

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.