Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 07/08/2001 |
Numero: | 661 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I e II della decisione 1999/283/CE sono sostituiti dagli allegati della presente decisione |
Art. 2. La presente decisione si applica alle carni degli animali macellati dopo il 15 agosto 2001 |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B97 - Decisione 7 agosto 2001, n. 661.
Decisione n. 2001/661/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoosanitaria esistente in Sudafrica e nello Swaziland.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 30 agosto 2001, n. L 232).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) A seguito dell'insorgenza di focolai dell'afta epizootica in parti del territorio indenne del Sudafrica, la Commissione ha adottato la
(3) Le autorità competenti sudafricane hanno fornito sufficienti garanzie sulle misure adottate per il controllo dei movimenti degli animali di specie sensibili all'interno e fuori delle zone di sorveglianza e di vaccinazione.
(4) E’ pertanto possibile delimitare nuovamente il territorio del Sudafrica da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità.
(5) Il 22 dicembre 2000 sono stati confermati focolai di afta epizootica nella regione dello Swaziland precedentemente indenne e si è proceduto ad una vaccinazione. Di conseguenza, le importazioni nella Comunità di carni fresche in provenienza dallo Swaziland sono state sospese con la
(6) Le autorità competenti dello Swaziland hanno fornito sufficienti garanzie sulle misure adottate per il controllo dei movimenti degli animali di specie sensibili all'interno e fuori delle zone di sorveglianza e di vaccinazione.
(7) E’ pertanto possibile delimitare nuovamente il territorio dello Swaziland da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità e ristabilire il modello di certificato e le garanzie supplementari richieste per lo Swaziland nella tabella dell'allegato II.
(8) La
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Gli allegati I e II della
La presente decisione si applica alle carni degli animali macellati dopo il 15 agosto 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
(Omissis).
Allegato II
(Omissis).