Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/03/2001 |
Numero: | 297 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato II della decisione n. 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.F75 - Decisione 30 marzo 2001, n. 297.
Decisione n. 2001/297/CE che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoosanitaria esistente nello Swaziland. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.C.E. 12 aprile 2001, n. L 102)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le importazioni di carni fresche allo Swaziland sono state ammesse dal momento in cui questo paese è stato riconosciuto dalla Comunità europea ufficialmente indenne dall'afta epizootica.
(3) Il 22 dicembre 2000 un focolaio di afta epizootica è stato confermato presso Zinyane Dip Tank nella Northern Hhohho Region, regione indenne dello Swaziland.
(4) La situazione epidemiologica non consente di applicare misure regionali in modo da riconoscere una parte del paese indenne dall'afta epizootica.
(5) La situazione suddetta potrebbe mettere seriamente in pericolo il patrimonio zootecnico comunitario a causa dell'importazione di prodotti di animali artiodattili.
(6) Occorre pertanto sospendere le importazioni nella CE di carni di specie sensibili all'afta epizootica provenienti dallo Swaziland.
(7) La
(8) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
L'allegato II della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)