Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/07/2001 |
Numero: | 598 |
Sommario |
Art. 1. Il testo dell'articolo 1 della decisione 94/984/CE diventa paragrafo 1 e il testo seguente è aggiunto come paragrafo 2: "2. Le carni fresche di pollame destinate alla spedizione verso la [...] |
Art. 2. 1. Gli allegati I e II della decisione 94/984/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione. |
Art. 3. Le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE sono abrogate. |
Art. 4. La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1° settembre 2001. |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.C28- Decisione 11 luglio 2001, n. 598.
Decisione n. 2001/598/CE della Commissione che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi e abroga le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE.
(G.U.C.E. 3 agosto 2001, n. L 210).
Il testo dell'articolo 1 della
1. Gli allegati I e II della
2. L'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato III alla
Le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE sono abrogate.
La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1° settembre 2001.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato I
(Omissis)
Allegato II
(Omissis)
Allegato III
Bollo sanitario per carni fresche di pollame
Il bollo sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della
a) per le carni confezionate in imballaggi individuali o per imballaggi di piccole dimensioni:
- nella parte superiore, il codice di riferimento ISO del paese d'origine,
- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento,
i caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre;
b) per gli imballaggi di grandi dimensioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante il nome del paese, il relativo codice ISO e il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre; il bollo sanitario può inoltre comprendere un'indicazione atta ad identificare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.
Il materiale utilizzato per la stampigliatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene e le indicazioni ivi riportate devono essere perfettamente leggibili.
Le disposizioni dei punti 65, 67 e 68 del capitolo XII dell'allegato I della