§ 1.5.C28- Decisione 11 luglio 2001, n. 598.
Decisione n. 2001/598/CE della Commissione che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/07/2001
Numero:598


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'articolo 1 della decisione 94/984/CE diventa paragrafo 1 e il testo seguente è aggiunto come paragrafo 2: "2. Le carni fresche di pollame destinate alla spedizione verso la [...]
Art. 2.      1. Gli allegati I e II della decisione 94/984/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.
Art. 3.      Le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE sono abrogate.
Art. 4.      La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1° settembre 2001.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.C28- Decisione 11 luglio 2001, n. 598.

Decisione n. 2001/598/CE della Commissione che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi e abroga le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE.

(G.U.C.E. 3 agosto 2001, n. L 210).

 

 

Art. 1.

     Il testo dell'articolo 1 della decisione 94/984/CE diventa paragrafo 1 e il testo seguente è aggiunto come paragrafo 2: "2. Le carni fresche di pollame destinate alla spedizione verso la Comunità e conformi ai requisiti della presente decisione devono recare un bollo sanitario in conformità dei criteri indicati nell'allegato III."

 

     Art. 2.

     1. Gli allegati I e II della decisione 94/984/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

     2. L'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 94/984/CE.

 

          Art. 3.

     Le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE sono abrogate.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1° settembre 2001.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II

     (Omissis)

 

 

Allegato III

Bollo sanitario per carni fresche di pollame

 

     Il bollo sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE reca le seguenti indicazioni:

     a) per le carni confezionate in imballaggi individuali o per imballaggi di piccole dimensioni:

     - nella parte superiore, il codice di riferimento ISO del paese d'origine,

     - al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento,

     i caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre;

     b) per gli imballaggi di grandi dimensioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante il nome del paese, il relativo codice ISO e il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre; il bollo sanitario può inoltre comprendere un'indicazione atta ad identificare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.

     Il materiale utilizzato per la stampigliatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene e le indicazioni ivi riportate devono essere perfettamente leggibili.

     Le disposizioni dei punti 65, 67 e 68 del capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE si applicano, mutatis mutandis, per le procedure di bollatura sanitaria e per l'utilizzo di imballaggi di grandi dimensioni.