§ 1.5.B50 - Decisione 10 ottobre 2001, n. 733.
Decisione n. 2001/733/CE della Commissione che modifica la decisione 94/85/CE al fine di autorizzare l'importazione di carni fresche di pollame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/10/2001
Numero:733


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B50 - Decisione 10 ottobre 2001, n. 733.

Decisione n. 2001/733/CE della Commissione che modifica la decisione 94/85/CE al fine di autorizzare l'importazione di carni fresche di pollame dalla Lettonia.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 18 ottobre 2001, n. L 275).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 94/85/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2001/299/CE, fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

     (2) La Lettonia ha chiesto di essere autorizzata ad esportare carni fresche di pollame nella Comunità e ha fornito garanzie soddisfacenti in merito.

     (3) Da una ispezione effettuata dai servizi della Commissione in Lettonia nel marzo 2001 è risultato che quel paese dispone di servizi veterinari ben strutturati ed organizzati, in particolare per quanto riguarda lo stato sanitario del pollame.

     (4) La decisione 94/85/CE deve pertanto essere modificata inserendo la Lettonia nell'elenco che compare nel suo allegato. Per scrupolo di chiarezza l'intero testo dell'allegato deve essere sostituito.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).