§ 1.5.A43 - Decisione 20 agosto 2002, n. 670.
Decisione n. 2002/670/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/08/2002
Numero:670


Sommario
Art. 1.      La decisione 98/256/CE è modificata come segue
Art. 2.      La decisione 1999/514/CE è abrogata
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.A43 - Decisione 20 agosto 2002, n. 670.

Decisione n. 2002/670/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 24 agosto 2002, n. L 228).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modificata da ultimo dalla decisione 98/692/CE della Commissione, è mantenuta quale misura transitoria dall'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione.

     (2) Il parere del comitato scientifico direttivo (CSD), del 16 maggio 2002, sulla sicurezza degli embrioni bovini conclude che, per quanto riguarda il rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli embrioni bovini, non occorrono, da un punto di vista scientifico, misure ulteriori rispetto a quelle prescritte dai protocolli della Società internazionale per il trasferimento di embrioni.

     (3) Il parere del CSD, del 14-15 settembre 2000, sull'esportazione dal Regno Unito di vitello non disossato conclude che non vi è prova alcuna della pericolosità delle carcasse non disossate di vitelli di età compresa tra i 6 e i9mesi esportate secondo i criteri del programma di esportazione su base cronologica (Date-Based Export Scheme: DBES) di cui alla decisione 98/256/CE.

     (4) In seguito alla sessione generale del maggio 2002, la commissione del codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) sta modificando il capitolo BSE del codice zoosanitario nel senso di esigere che la carne bovina fresca ricavata da animali di età superiore ai 9 mesi ed esportata da paesi ad alto rischio venga disossata e i inserire gli embrioni bovini nell'elenco dei prodotti vendibili senza restrizioni.

     (5) Nel marzo 2002 il Regno Unito ha chiesto la modifica del DBES per consentire alle società interessate di macellare e trasformare tanto i bovini idonei ai fini del DBES quanto quelli non idonei, a condizione che esistano sistemi di separazione adeguati.

     (6) Nel corso di una missione ispettiva effettuata in Gran Bretagna dal 27 al 31 maggio 2002, agli ispettori dell'Ufficio alimentare e veterinario è stata presentata una proposta di modifica del protocollo DBES per quanto riguarda i metodi necessari e le procedure operative. Gli ispettori hanno concluso che il protocollo proposto, se correttamente applicato, consentirebbe un controllo ufficiale adeguato degli animali e delle merci idonei ai fini del DBES. Sono state fatte raccomandazioni per quanto riguarda il miglioramento dei controlli diretti a stabilire quali bovini siano idonei ai fini del DBES. Nella sua risposta alla relazione di missione il Regno Unito si è impegnato a includere tali raccomandazioni nel protocollo DBES.

     (7) La decisione 1999/514/CE della Commissione stabilisce la data a decorrere dalla quale si può procedere a spedizioni di prodotti bovini dal Regno Unito nell'ambito del DBES ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE. per chiarezza, è opportuno introdurre tale disposizione in quest'ultima decisione e abrogare di conseguenza la decisione 1999/514/CE.

     (8) La decisione 98/256/CE deve essere modificata di conseguenza.

     (9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 98/256/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La decisione 1999/514/CE è abrogata.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     1. Nell'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)..

     2. nell'allegato II, il punto 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)..

     3. l'allegato III è modificato come segue:

     a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).