Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 20/08/2002 |
Numero: | 670 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 98/256/CE è modificata come segue |
Art. 2. La decisione 1999/514/CE è abrogata |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.A43 - Decisione 20 agosto 2002, n. 670.
Decisione n. 2002/670/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 24 agosto 2002, n. L 228).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il parere del comitato scientifico direttivo (CSD), del 16 maggio 2002, sulla sicurezza degli embrioni bovini conclude che, per quanto riguarda il rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli embrioni bovini, non occorrono, da un punto di vista scientifico, misure ulteriori rispetto a quelle prescritte dai protocolli della Società internazionale per il trasferimento di embrioni.
(3) Il parere del CSD, del 14-15 settembre 2000, sull'esportazione dal Regno Unito di vitello non disossato conclude che non vi è prova alcuna della pericolosità delle carcasse non disossate di vitelli di età compresa tra i 6 e i9mesi esportate secondo i criteri del programma di esportazione su base cronologica (Date-Based Export Scheme: DBES) di cui alla
(4) In seguito alla sessione generale del maggio 2002, la commissione del codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) sta modificando il capitolo BSE del codice zoosanitario nel senso di esigere che la carne bovina fresca ricavata da animali di età superiore ai 9 mesi ed esportata da paesi ad alto rischio venga disossata e i inserire gli embrioni bovini nell'elenco dei prodotti vendibili senza restrizioni.
(5) Nel marzo 2002 il Regno Unito ha chiesto la modifica del DBES per consentire alle società interessate di macellare e trasformare tanto i bovini idonei ai fini del DBES quanto quelli non idonei, a condizione che esistano sistemi di separazione adeguati.
(6) Nel corso di una missione ispettiva effettuata in Gran Bretagna dal 27 al 31 maggio 2002, agli ispettori dell'Ufficio alimentare e veterinario è stata presentata una proposta di modifica del protocollo DBES per quanto riguarda i metodi necessari e le procedure operative. Gli ispettori hanno concluso che il protocollo proposto, se correttamente applicato, consentirebbe un controllo ufficiale adeguato degli animali e delle merci idonei ai fini del DBES. Sono state fatte raccomandazioni per quanto riguarda il miglioramento dei controlli diretti a stabilire quali bovini siano idonei ai fini del DBES. Nella sua risposta alla relazione di missione il Regno Unito si è impegnato a includere tali raccomandazioni nel protocollo DBES.
(7) La
(8) La
(9) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
ha adottato la presente decisione:
La
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
La
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
1. Nell'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis)..
2. nell'allegato II, il punto 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis)..
3. l'allegato III è modificato come segue:
a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).