Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 18/07/2002 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.5.A27 - Direttiva 18 luglio 2002, n. 67. [1]
Direttiva n. 2002/67/CE della Commissione relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 19 luglio 2002, n. L 191).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il chinino e la caffeina sono utilizzati per la fabbricazione o la preparazione di taluni prodotti alimentari, sia come aromi, sia, in particolare per quanto riguarda la caffeina, come ingrediente. Per la maggior parte dei consumatori, il consumo non eccessivo di tali sostanze non è suscettibile di presentare rischi per la salute.
(2) Secondo le conclusioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana non vi sono obiezioni, sotto il profilo tossicologico, a che il chinino continuasse ad essere utilizzato, in ragione di una certa dose massima, nelle bevande amare. Tuttavia, il consumo di chinino può essere controindicato per talune persone per motivi medici o per ipersensibilità alla sostanza.
(3) Per quanto riguarda la caffeina, il comitato scientifico dell’alimentazione umana, nel suo parere del 21 gennaio 1999 sulla caffeina e su altre sostanze utilizzate come ingrediente delle bevande cosiddette “energetiche”, ha concluso che per le persone adulte, ad eccezione delle donne incinte, il contributo delle bevande “energetiche” al consumo complessivo di caffeina non risulta preoccupante, nell’ipotesi che le bevande “energetiche” sostituiscano altre fonti di caffeina. Tuttavia, per i bambini un aumento dell’esposizione quotidiana alla caffeina, per esempio con un certo consumo di caffeina al giorno, può comportare modifiche passeggere del comportamento, quali aumento dell’eccitazione, dell’irritabilità, del nervosismo o dell’ansia. In caso di gravidanza, il predetto comitato ritiene peraltro opportuno consigliare un consumo minore di caffeina.
(4) Da tali constatazioni risulta la necessità di un’etichettatura contenente un’informazione chiara del consumatore circa l’eventuale presenza di chinino o di caffeina in un prodotto alimentare, e nel caso della caffeina di un avvertimento e l’indicazione del tenore, a partire da una determinata dose superiore per le bevande nelle quali la caffeina non è naturalmente presente.
(5) La
(6) Alcuni Stati membri si sono dotati di una legislazione nazionale che rende obbligatoria la menzione della presenza di chinino e/o caffeina sull’etichettatura dei prodotti alimentari che li contengono, come pure in taluni casi l’indicazione, con un avvertimento, del tenore di caffeina. L’esistenza e l’applicazione di queste disparate legislazioni nazionali comporta difficoltà tecniche per gli scambi intracomunitari dei prodotti alimentari interessati.
(7) Occorre quindi, in una sollecitudine di informazione di tutti i consumatori della Comunità ed al fine di agevolare la circolazione dei prodotti in questione, prevedere disposizioni armonizzate applicabili ai prodotti alimentari contenenti chinino e a quelli contenenti caffeina. Tali disposizioni devono prevedere menzioni di etichettatura obbligatorie oltre a quelle enumerate dalla
(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
ha adottato la presente direttiva:
In deroga all’articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, terzo trattino, della
1. Quando una bevanda destinata al consumo in quanto tale, o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato, contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/l, la seguente menzione deve figurare sull’etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: “Tenore elevato di caffeina”.
Tale menzione è seguita, fra parentesi e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della
2. Il paragrafo 1 non si applica alle bevande a base di caffè, tè, o estratto di caffè o di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine “caffè” o “tè”.
1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2003.
2. Gli Stati membri vietano gli scambi di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2004.
Tuttavia, i prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima del 1° luglio 2004 sono autorizzati fino a esaurimento delle scorte.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente decisione entro e non oltre il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono adottate dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.
[1] Abrogata dall'art. 53 del