Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 22/02/2002 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente a quanto disposto nell’allegato della presente direttiva |
Art. 2. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell’isoproturon (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2003 |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.940 - Direttiva 22 febbraio 2002, n. 18.
Direttiva n. 2002/18/CE della Commissione che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l’iscrizione della sostanza attiva isoproturon.
(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 55).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Gli effetti dell’isoproturon sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94, la Germania è stata designata Stato membro relatore. Il 30 luglio 1999 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e raccomandazioni, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
(3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 7 dicembre 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’isoproturon.
(4) Dal riesame non sono emersi problemi o questioni che richiedano una consultazione del comitato scientifico per i vegetali.
(5) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva suddetta soddisfino in generale le esigenze di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
(6) Occorre stabilire un periodo durante il quale gli Stati membri devono, dopo l’iscrizione dell’isoproturon nell’allegato I della
(7) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti nella
(8) Prima di procedere all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l’iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della
(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
ha adottato la presente direttiva:
L’allegato I della
Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell’isoproturon (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso e conformemente alle disposizioni della
Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all’allegato VI della
3. Per i prodotti fitosanitari contenenti isoproturon insieme con un’altra sostanza attiva inclusa nell’allegato I della
La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Sostanza da inserire nella tabella dell’allegato I della
(Omissis).