Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 05/03/2002 |
Numero: | 189 |
Sommario |
Art. 1. Nell'allegato I C della decisione 2001/783/CE è depennata la provincia di Latina. |
Art. 2. Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.943 - Decisione 5 marzo 2002, n. 189.
Decisione n. 2002/189/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia.
(G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) In seguito all'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della
(2) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che non vi è stata alcuna circolazione del virus nella provincia di Latina da oltre 100 giorni. Questa provincia può pertanto essere considerata indenne da questa malattia.
(3) Di conseguenza, la provincia di Latina può essere depennata dall'elenco delle province incluse nella zona di protezione e di sorveglianza stabilito nell'allegato I C della
(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
Nell'allegato I C della
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.