§ 1.5.914 - Decisione 16 gennaio 2002, n. 35.
Decisione n. 2002/35/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/01/2002
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato IA della decisione n. 2001/783/CE sono depennate le seguenti province italiane: Bari, Foggia, Avellino, Benevento e Caserta
Art. 2.      Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.914 - Decisione 16 gennaio 2002, n. 35.

Decisione n. 2002/35/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia.

(G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) In seguito all'evoluzione della situazione sanitaria riguardo alla febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, il 9 novembre 2001 la Commissione ha adottato, in conformità della direttiva n. 2000/75/CE, la decisione n. 2001/783/CE della Commissione che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone.

      (2) I risultati dell'indagine epidemiologica realizzata dalle autorità italiane dimostrano chiaramente che non vi è stata alcuna circolazione di virus in alcune province, che possono pertanto essere considerate indenni dalla malattia.

      (3) Di conseguenza, queste province indenni possono essere depennate dall'elenco delle province comprese nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilite nell'allegato I della decisione n. 2001/783/CE.

      (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Nell'allegato IA della decisione n. 2001/783/CE sono depennate le seguenti province italiane: Bari, Foggia, Avellino, Benevento e Caserta.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.