Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 06/07/2009 |
Numero: | 586 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 è così modificato |
Art. 2. Il periodo di validità di cui al regolamento (CE) n. 585/2009 si applica ai titoli di restituzione richiesti tra l' 8 luglio ed il 7 novembre 2008 in conformità dell'articolo 33, lettera a) o [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.4.f6 - Regolamento 6 luglio 2009, n. 586.
Regolamento (CE) n. 586/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 per quanto concerne il periodo di validità di taluni titoli di restituzione
(G.U.U.E. 7 luglio 2009, n. L 176)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il periodo di validità di dieci mesi per i titoli richiesti prima del 7 novembre è stato adottato per agevolare il funzionamento del sistema delle restituzioni nella situazione speciale di sospensione anticipata delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero successiva alla riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero. La disposizione che fissa il periodo di validità a dieci mesi si applica quindi solo all'esercizio 2009 e riguarda i certificati richiesti entro il 7 novembre 2008. Tale disposizione non è più necessaria e va quindi soppressa.
(3) Dato che il
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 39, paragrafo 2 del
1. il primo comma è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo il secondo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario."
2. Il secondo comma è soppresso.
Il periodo di validità di cui al
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
[2] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
[3] Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.