§ 1.4.f6 - Regolamento 6 luglio 2009, n. 586.
Regolamento (CE) n. 586/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 per quanto concerne il periodo di validità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:06/07/2009
Numero:586


Sommario
Art. 1. L'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 è così modificato
Art. 2. Il periodo di validità di cui al regolamento (CE) n. 585/2009 si applica ai titoli di restituzione richiesti tra l' 8 luglio ed il 7 novembre 2008 in conformità dell'articolo 33, lettera a) o [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.4.f6 - Regolamento 6 luglio 2009, n. 586.

Regolamento (CE) n. 586/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 per quanto concerne il periodo di validità di taluni titoli di restituzione

(G.U.U.E. 7 luglio 2009, n. L 176)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi [2] dispone che i titoli di restituzione richiesti in conformità dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis, entro il 7 novembre, sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda.

 

(2) Il periodo di validità di dieci mesi per i titoli richiesti prima del 7 novembre è stato adottato per agevolare il funzionamento del sistema delle restituzioni nella situazione speciale di sospensione anticipata delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero successiva alla riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero. La disposizione che fissa il periodo di validità a dieci mesi si applica quindi solo all'esercizio 2009 e riguarda i certificati richiesti entro il 7 novembre 2008. Tale disposizione non è più necessaria e va quindi soppressa.

 

(3) Dato che il regolamento (CE) n. 585/2009 della Commissione del 6 luglio 2009, recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato [3] si applica solo ai titoli di restituzione richiesti tra l' 8 luglio ed il 7 novembre 2008, in conformità dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, è opportuno specificare che le modifiche apportate dal presente regolamento lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 585/2009.

 

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1043/2005.

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 è così modificato:

 

1. il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"Fatto salvo il secondo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario."

 

2. Il secondo comma è soppresso.

 

     Art. 2.

Il periodo di validità di cui al regolamento (CE) n. 585/2009 si applica ai titoli di restituzione richiesti tra l' 8 luglio ed il 7 novembre 2008 in conformità dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38bis del regolamento (CE) n. 1043/2005.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

 

[2] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

 

[3] Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.