Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 06/07/2009 |
Numero: | 585 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005, per i titoli di restituzione richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo [...] |
Art. 2. Su richiesta scritta del titolare, i titoli di restituzione o i relativi estratti richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l' [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.4.f5 - Regolamento 6 luglio 2009, n. 585.
Regolamento (CE) n. 585/2009 della Commissione, recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(G.U.U.E. 7 luglio 2009, n. L 176)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Secondo il
(2) Il
(3) Se non è soddisfatto l'obbligo di presentazione della domanda di restituzione, la cauzione è incamerata per un importo pari alla differenza tra il 95 % dell'importo indicato nel titolo di restituzione e l'importo effettivamente richiesto. Visto l'impatto della crisi economica e finanziaria nei mercati dei paesi terzi nell'esercizio finanziario 2009, taluni titoli di restituzione emessi per merci non comprese nell'allegato I del trattato con un periodo di validità di dieci mesi a partire dall' 1 ottobre 2008 sono stati oggetto di un elevato livello di rischio e incertezza per gli operatori. L'aumento dell'incertezza si ripercuote su quasi tutte le esportazioni coperte da titoli di restituzione utilizzabili a partire dall' 1 ottobre 2008. Rispetto alle provviste alimentari di base, la maggior parte delle merci non comprese nell'allegato I del trattato che beneficiano di restituzioni all'esportazione non riguarda prodotti essenziali e quindi è particolarmente sensibile alla diminuzione del consumo nei paesi importatori.
(4) L'impatto della crisi economica e finanziaria è diventato chiaro alla fine di settembre 2008. A causa della crisi gli esportatori di merci coperte da titoli di restituzione, utilizzabili a partire dall' 1 ottobre 2008 per un periodo di dieci mesi e riguardanti le esportazioni fino alla fine di luglio 2009, sono confrontati con una situazione in cui non è possibile utilizzare del tutto i titoli di restituzione validi a partire dall' 1 ottobre 2008.
(5) Al fine di limitare le conseguenze negative sugli esportatori è necessaria una deroga all'articolo 39, paragrafo 2 del
(6) Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3 del
(7) È possibile che alla data di entrata in vigore del presente regolamento taluni titoli di restituzione con un periodo di validità di dieci mesi richiesti tra l' 8 luglio e il 7 novembre 2008 in applicazione dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis del
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 23, paragrafo 3 del
Su richiesta scritta del titolare, i titoli di restituzione o i relativi estratti richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
[2] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
[3] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.