§ 1.4.f5 - Regolamento 6 luglio 2009, n. 585.
Regolamento (CE) n. 585/2009 della Commissione, recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:06/07/2009
Numero:585


Sommario
Art. 1. In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005, per i titoli di restituzione richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo [...]
Art. 2. Su richiesta scritta del titolare, i titoli di restituzione o i relativi estratti richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l' [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.4.f5 - Regolamento 6 luglio 2009, n. 585.

Regolamento (CE) n. 585/2009 della Commissione, recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(G.U.U.E. 7 luglio 2009, n. L 176)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Secondo il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi [2], i titoli di restituzione per cui è stata fatta una domanda in conformità dell'articolo 33, lettera a), o dell'articolo 38 bis entro il 7 novembre sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 prevede inoltre che il rilascio di un titolo di restituzione impone al titolare di chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso.

 

(3) Se non è soddisfatto l'obbligo di presentazione della domanda di restituzione, la cauzione è incamerata per un importo pari alla differenza tra il 95 % dell'importo indicato nel titolo di restituzione e l'importo effettivamente richiesto. Visto l'impatto della crisi economica e finanziaria nei mercati dei paesi terzi nell'esercizio finanziario 2009, taluni titoli di restituzione emessi per merci non comprese nell'allegato I del trattato con un periodo di validità di dieci mesi a partire dall' 1 ottobre 2008 sono stati oggetto di un elevato livello di rischio e incertezza per gli operatori. L'aumento dell'incertezza si ripercuote su quasi tutte le esportazioni coperte da titoli di restituzione utilizzabili a partire dall' 1 ottobre 2008. Rispetto alle provviste alimentari di base, la maggior parte delle merci non comprese nell'allegato I del trattato che beneficiano di restituzioni all'esportazione non riguarda prodotti essenziali e quindi è particolarmente sensibile alla diminuzione del consumo nei paesi importatori.

 

(4) L'impatto della crisi economica e finanziaria è diventato chiaro alla fine di settembre 2008. A causa della crisi gli esportatori di merci coperte da titoli di restituzione, utilizzabili a partire dall' 1 ottobre 2008 per un periodo di dieci mesi e riguardanti le esportazioni fino alla fine di luglio 2009, sono confrontati con una situazione in cui non è possibile utilizzare del tutto i titoli di restituzione validi a partire dall' 1 ottobre 2008.

 

(5) Al fine di limitare le conseguenze negative sugli esportatori è necessaria una deroga all'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [3], in modo da prorogare fino al 30 settembre 2009 la validità dei titoli di restituzione richiesti tra l' 8 luglio e il 26 settembre 2008 a norma dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis e utilizzabili a partire dall' 1 ottobre 2008.

 

(6) Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 non vanno applicate al presente caso poiché la proroga del periodo di validità dei titoli di restituzione in questione non è dovuta a motivi di forza maggiore. Quindi occorre una deroga esplicita all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 in modo da non applicare l'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 al presente caso.

 

(7) È possibile che alla data di entrata in vigore del presente regolamento taluni titoli di restituzione con un periodo di validità di dieci mesi richiesti tra l' 8 luglio e il 7 novembre 2008 in applicazione dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005 siano già stati restituiti all'autorità emittente conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1043/2005. Onde garantire la parità di trattamento a tutti i titolari di questi titoli di restituzione è opportuno consentire alle autorità emittenti di riemettere i titoli o gli estratti restituiti e di ricostituire le relative cauzioni.

 

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

In deroga all'articolo 39, paragrafo 2, secondo comma e all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005, per i titoli di restituzione richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l' 8 luglio e il 7 novembre 2008 che hanno una validità di dieci mesi, il periodo di validità è prorogato fino al 30 settembre 2009.

 

     Art. 2.

Su richiesta scritta del titolare, i titoli di restituzione o i relativi estratti richiesti, a norma della lettera a) dell'articolo 33 o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005, tra l' 8 luglio e il 7 novembre 2008, che hanno una validità di dieci mesi e che sono già stati restituiti all'autorità emittente conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1043/2005 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, vanno riemessi relativamente agli importi non utilizzati restanti sui titoli di restituzione, su presentazione della relativa cauzione all'autorità emittente.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

 

[2] GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

 

[3] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.