§ 1.4.577 - Regolamento 14 novembre 2003, n. 2010.
Regolamento (CE) n. 2010/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:14/11/2003
Numero:2010


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.577 - Regolamento 14 novembre 2003, n. 2010.

Regolamento (CE) n. 2010/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 15 novembre 2003, n. L 297).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003, in particolare l'articolo 13, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

     considerando quanto segue:

     (1) Le attuali disposizioni nell'ambito del regime di prefinanziamento in caso di trasformazione istituiscono un sistema di equivalenza per i prodotti di base immagazzinati alla rinfusa e i prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa destinati ad essere esportati dopo la trasformazione. Il regime di equivalenza può applicarsi a prodotti situati in luoghi diversi, ma anche a prodotti depositati nello stesso luogo. È vietata l'equivalenza per i prodotti che si trovano in alcune situazioni, come i prodotti in regime d'intervento destinati all'esportazione. In generale, non è consentita l'equivalenza nell'ambito del prefinanziamento per il magazzinaggio, fatte salve disposizioni specifiche settoriali che consentono il magazzinaggio alla rinfusa di determinati prodotti nello stesso silo o nello stesso luogo di magazzinaggio insieme ad altri prodotti posti sotto un regime doganale diverso. La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 1/2003, ha messo in evidenza l'inutile complessità del sistema di equivalenza e la difficoltà delle operazioni di controllo. La Corte dei conti ha inoltre rilevato che le disposizioni in materia sono state applicate in maniera molto diversa nei vari Stati membri e anche all'interno delle diverse regioni dello stesso Stato membro. È pertanto auspicabile eliminare la possibilità di applicare l'equivalenza nel regime di prefinanziamento in caso di trasformazione.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione, ha introdotto l'uso dei tassi di rendimento reali per i prodotti trasformati nel quadro del regime di prefinanziamento. Per tener conto della variabilità dei rendimenti, occorre applicare una certa flessibilità qualora il rendimento dichiarato risulti più elevato del rendimento reale.

     (3) Al fine di garantire una gestione più efficiente delle domande di pagamento delle restituzioni all'esportazione, si ritiene opportuno che gli Stati membri possano decidere che le domande vengano trasmesse solo per via elettronica.

     (4) Per semplificare la procedura amministrativa per il pagamento delle restituzioni riguardanti quantitativi ridotti, è opportuno sopprimere l'obbligo di dimostrare l'importazione nell'ambito di una domanda di documenti equivalenti per le restituzioni che ammontano ad un importo uguale o inferiore a 2 400 EUR.

     (5) Per semplificare la gestione dei fascicoli che riguardano sanzioni di entità limitata, occorre aumentare l'importo minimo per il quale gli Stati membri possono rinunciare al recupero.

     (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003.

     (7) I comitati di gestione interessati non hanno formulato un parere entro le scadenze stabilite dai rispettivi presidenti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

     1) L'articolo 28 è così modificato:

     a) Al paragrafo 3 sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma.

     b) I paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

     2) All'articolo 35, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

     «Tuttavia, se la differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato in anticipo è dovuta a una differenza tra il tasso di rendimento dichiarato nella dichiarazione di pagamento e il tasso di rendimento ottenuto dopo la trasformazione, la maggiorazione del 15 % di cui al secondo comma non si applica se la differenza tra i due tassi di rendimento è inferiore al 2 %.

     L'articolo 51 non si applica se c'è una differenza tra il tasso di rendimento dichiarato e il tasso di rendimento ottenuto dopo la trasformazione.»

     3) L'articolo 49 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

     «Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di restituzione vengano effettuate unicamente secondo una delle modalità di cui al secondo comma.»

     b) Al paragrafo 3, secondo comma, lettera a) «1 200 EUR» è sostituito da «2 400 EUR».

     4) All'articolo 51, paragrafo 9, «60 EUR» è sostituito da «100 EUR».

     5) All'articolo 52, paragrafo 3, «60 EUR» è sostituito da «100 EUR».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, paragrafo 1 si applica ai prodotti indicati in una dichiarazione di pagamento accettata a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     L'articolo 1, paragrafo 2 si applica ai prodotti indicati in una dichiarazione di pagamento accettata a decorrere dal 1° ottobre 2003.

     L'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5 si applica ai prodotti indicati in una dichiarazione di esportazione accettata a decorrere dal 1° dicembre 2003.