Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 23/01/2003 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.361 - Regolamento 23 gennaio 2003, n. 123.
Regolamento (CE) n. 123/2003 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.
(G.U.C.E. 24 gennaio 2003, n. L 20).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il
(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per le offerte comunicate dal 17 al 23 gennaio 2003, nell'ambito della gara di cui al
Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2003.