§ 1.4.361 - Regolamento 23 gennaio 2003, n. 123.
Regolamento (CE) n. 123/2003 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:23/01/2003
Numero:123


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.361 - Regolamento 23 gennaio 2003, n. 123.

Regolamento (CE) n. 123/2003 della Commissione che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

(G.U.C.E. 24 gennaio 2003, n. L 20).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000,

     visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002, e in particolare l'articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002.

     (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

     (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per le offerte comunicate dal 17 al 23 gennaio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 15,00 EUR/t.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2003.