§ 1.3.128 - Direttiva 19 dicembre 2001, n. 109.
Direttiva n. 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:19/12/2001
Numero:109


Sommario
Art. 1.      1. Gli Stati membri effettuano, nel corso del 2002 e successivamente ogni cinque anni, indagini sulle piantagioni di alberi da frutto di talune specie esistenti sul loro territorio
Art. 2.      1. Le indagini contemplate all'articolo 1 devono essere organizzate in modo tale che i risultati possano essere presentati combinando in modo differente le seguenti caratteristiche
Art. 3.      1. In caso di indagine per campione, il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95%della superficie piantata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri trasmettono con la massima rapidità possibile alla Commissione i risultati delle indagini, e comunque entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno [...]
Art. 5.      Gli Stati membri che dispongono di informazioni annuali
Art. 6.      Nel quadro delle consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri la Commissione studia
Art. 7.      La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un termine di un anno dalla comunicazione dei risultati delle indagini da parte degli Stati membri, una relazione [...]
Art. 8.      1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio
Art. 9.      La direttiva 76/625/CEE è abrogata con efficacia al 16 aprile 2002
Art. 10.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 16 aprile 2002. Essi ne [...]
Art. 11.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 12.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.3.128 - Direttiva 19 dicembre 2001, n. 109.

Direttiva n. 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto.

(G.U.C.E. 16 gennaio 2002, n. L 13).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando in conformità della procedura di cui l'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Per assolvere la missione assegnatale dal trattato nonché dalle disposizioni comunitarie che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, la Commissione ha bisogno di essere informata esattamente sul potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto nella Comunità e di disporre di previsioni a medio termine relative alla produzione e all'offerta sui mercati. Attualmente essa svolge tale missione nell'ambito della direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, concernente le indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per ragioni di sicurezza, abrogare detta direttiva e sostituirla con la presente direttiva.

     (2) Occorre che tutti gli Stati membri effettuino simultaneamente indagini sulle piantagioni di alberi da frutto della stessa specie secondo gli stessi criteri e con una precisione comparabile. Le nuove piantagioni raggiungono la piena resa soltanto dopo alcuni anni. E’ necessario quindi ripetere dette indagini ogni quinquennio per ottenere dati sicuri inerenti al potenziale di produzione tenuto conto degli alberi da frutto non ancora in produzione.

     (3) Per ciascuna specie frutticola occorre effettuare indagini uniformi in ciascuno Stato membro sulle principali varietà, cercando di determinare una suddivisione per varietà, completa secondo le necessità.

     (4) Alla luce dell'esperienza acquisita con le indagini precedenti sulle piantagioni di alberi da frutto è necessario introdurre una certa flessibilità per quanto riguarda i metodi di indagine utilizzati dagli Stati membri, salvaguardando nel contempo la confrontabilità dei dati dei vari Stati membri.

     (5) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire disporre di statistiche attendibili e complete sul potenziale di produzione delle piantagioni di alcune specie di alberi da frutto nella Comunità e di previsioni a medio termine della produzione e dell'offerta comunitarie, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono pertanto, a causa degli effetti dell'azione, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     1. Gli Stati membri effettuano, nel corso del 2002 e successivamente ogni cinque anni, indagini sulle piantagioni di alberi da frutto di talune specie esistenti sul loro territorio.

     2. Oggetto dell'indagine sono le seguenti specie:

     a) mele da tavola;

     b) pere da tavola;

     c) pesche;

     d) albicocche;

     e) arance;

     f) limoni;

     g) agrumi a piccoli frutti.

     Le specie oggetto di indagine nei vari Stati membri sono indicate nella tabella che figura in allegato.

     L'elenco di tali specie e tale tabella possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     La rilevazione delle piantagioni di varietà di mele e di pere diverse da quelle da tavola destinate esclusivamente ad altri usi è facoltativa.

     3. Il campo d'applicazione dell'indagine riguarda tutte le aziende con una superficie coltivata ad alberi da frutto a condizione che i frutti prodotti siano interamente o principalmente destinati al mercato.

     L'indagine si estende alle colture pure e alle colture miste, vale a dire alle piantagioni di alberi da frutto di svariate specie di cui al paragrafo 2, primo comma, o di una o svariate di esse in associazione con altre specie.

     4. L'indagine può essere condotta in forma esaustiva o per campione con campionamento casuale secondo i criteri fissati all'articolo 3.

 

     Art. 2.

     1. Le indagini contemplate all'articolo 1 devono essere organizzate in modo tale che i risultati possano essere presentati combinando in modo differente le seguenti caratteristiche.

     A. Varietà frutticola

     Deve essere indicato, per specie di frutta e per ordine di importanza, un numero sufficiente di varietà affinché, in ciascuno Stato membro, sia possibile riprendere in considerazione separatamente, per ciascuna varietà, almeno l'80% della superficie totale coltivata ad alberi da frutto della specie in causa e, comunque, tutte le varietà che rappresentano il 3%o più della superficie complessiva coltivata ad alberi da frutto della specie in questione.

     B. Età degli alberi

     L'età degli alberi deve essere calcolata a decorrere dal periodo di piantamento nel terreno. La stagione di piantagione che si estende dall'autunno alla primavera va considerata un unico periodo.

     C. Superficie piantata, numero di alberi e densità di piantagione

     La densità di piantagione può essere rilevata direttamente oppure mediante un calcolo effettuato sulla base della superficie coltivata.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

 

     Art. 3.

     1. In caso di indagine per campione, il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95%della superficie piantata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti costituiscono oggetto di una stima.

     2. Per quanto riguarda i risultati delle indagini per campione, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti affinché l'errore di campionamento sia al massimo pari al 3% rispetto al livello di attendibilità del 68%per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

     3. Gli Stati membri prendono le misure adeguate per limitare e, ove necessario, valutare gli errori di osservazione per l'intera superficie coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri trasmettono con la massima rapidità possibile alla Commissione i risultati delle indagini, e comunque entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno dell'indagine.

     2. I risultati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per zone di produzione. I limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri sono decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

     3. Gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento, di cui all'articolo 3, sono comunicati anteriormente al 1à ottobre dell'anno successivo alla realizzazione dell'indagine.

     4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine entro e non oltre il 1° ottobre dell'anno successivo alla realizzazione dell'indagine.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri che dispongono di informazioni annuali:

     a) sulle superfici ad alberi da frutto la cui estirpazione è stata effettuata sul rispettivo territorio e

     b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto sul rispettivo territorio,

     le comunicano alla Commissione entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

 

     Art. 6.

     Nel quadro delle consultazioni e di una collaborazione permanente con gli Stati membri la Commissione studia:

     a) i risultati delle indagini forniti;

     b) i problemi tecnici manifestatisi in particolare in sede di preparazione ed esecuzione delle indagini;

     c) la significatività dei risultati delle indagini.

 

     Art. 7.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un termine di un anno dalla comunicazione dei risultati delle indagini da parte degli Stati membri, una relazione sull'esperienza acquisita in sede di indagine.

 

     Art. 8.

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9.

     La direttiva 76/625/CEE è abrogata con efficacia al 16 aprile 2002.

     Qualsiasi riferimento alla direttiva 76/625/CEE è considerato un riferimento alla presente direttiva.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 16 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 11.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO [1]

SPECIE OGGETTO D'INDAGINE NEI VARI STATI MEMBRI

 

 

Mele

Pere

Pesche

Albicocche

Arance

Limoni

Agrumi a piccoli frutti

Belgio

x

x

 

 

 

 

 

Repubblica ceca

x

x

x

x

 

 

 

Danimarca

x

x

 

 

 

 

 

Germania

x

x

 

 

 

 

 

Estonia

x

 

 

 

 

 

 

Grecia

x

x

x

x

x

x

x

Spagna

x

x

x

x

x

x

x

Francia

x

x

x

x

x

x

x

Irlanda

x

 

 

 

 

 

 

Italia

x

x

x

x

x

x

x

Cipro

x

x

x

x

x

x

x

Lettonia

x

x

 

 

 

 

 

Lituania

x

x

 

 

 

 

 

Lussemburgo

x

x

 

 

 

 

 

Ungheria

x

x

x

x

 

 

 

Malta

x (*)

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

x

x

 

 

 

 

 

Austria

x

x

x

x

 

 

 

Polonia

x

x

x (*)

x (*)

 

 

 

Portogallo

x

x

x

x

x

x

x

Slovenia

x

x

x (*)

x (*)

 

 

 

Repubblica slovacca

x

x

x (*)

x (*)

 

 

 

Finlandia

x

 

 

 

 

 

 

Svezia

x

x

 

 

 

 

 

Regno Unito

x

x

 

 

 

 

 

(*) Non sono condotte indagini per le seguenti caratteristiche: età degli alberi, densità di piantagione, varietà frutticola.

 


[1] Allegato già sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/128/CE.