§ 1.3.120 - Regolamento 26 aprile 1994, n. 1017.
Regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:26/04/1994
Numero:1017


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4f del regolamento (CEE) n. 805/68 e dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 3013/89, è assegnata al Portogallo una riserva nazionale autonoma [...]
Art. 3.      1. I diritti al premio compresi nella riserva specifica sono assegnati agli imprenditori le cui superfici agricole sono totalmente o in parte utilizzate per la produzione di seminativi di cui [...]
Art. 4.      Per ottenere diritti al premio, ciascun imprenditore deve presentare una domanda in cui è precisato, in particolare, il tipo di diritti richiesti e corredata
Art. 5.      In base alle domande presentate, le competenti autorità decidono il numero dei diritti al premio da assegnare e ne informano i richiedenti ogni anno, al più tardi due mesi precedenti il primo [...]
Art. 6.      1. I diritti al premio assegnati ai sensi del presente regolamento vengono aggiunti ai diritti già detenuti dal beneficiario e sono disciplinati dalle relative disposizioni previste, [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Le autorità portoghesi adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tali misure comprendono, in particolare
Art. 9. 
Art. 10.      Se necessario, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 e all'articolo 30 del [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.3.120 - Regolamento 26 aprile 1994, n. 1017. [1]

Regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo.

(G.U.C.E. 3 maggio 1994, n. L 112).

 

Art. 1. [2]

     Il Portogallo è autorizzato a realizzare in un periodo di undici anni, nelle regioni elencate nell'allegato, un programma di riconversione di superfici attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame nei limiti di 200000 ha.

 

     Art. 2.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4f del regolamento (CEE) n. 805/68 e dell'articolo 5 ter del regolamento (CEE) n. 3013/89, è assegnata al Portogallo una riserva nazionale autonoma specifica, denominata in appresso «riserva specifica», comprendente un numero globale di diritti al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 e/o per pecora ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, denominati in appresso «diritti al premio», equivalente a 100 000 unità di bestiame adulto (UBA).

Ai fini del presente regolamento, la conversione di UBA in diritti al premio si effettua in base alla tabella di conversione che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. A tal uopo si tiene conto delle vacche nutrici nonché degli ovini e/o dei caprini che saranno oggetto di una domanda di partecipazione al programma di riconversione.

 

     Art. 3.

     1. I diritti al premio compresi nella riserva specifica sono assegnati agli imprenditori le cui superfici agricole sono totalmente o in parte utilizzate per la produzione di seminativi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92. Sono ammissibili soltanto le parcelle:

     - situate nelle regioni elencate nell'allegato,

     - per le quali i produttori hanno beneficiato di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92,

     - e che sono oggetto di un programma di riconversione alla produzione estensiva di bestiame.

Tuttavia si può considerare che le parcelle, precedentemente collettivizzate e ridistribuire ai vecchi proprietari o ai loro successori dal 1° gennaio 1990 e alle quali tali produttori non sono stati in grado di restituire loro il carattere di seminativi prima della scadenza del 31 dicembre 1991, abbiano beneficiato dei pagamenti compensativi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, purché tali parcelle siano detratte dalla superficie di base a norma dell'articolo 9 del presente regolamento. Inoltre, in casi particolarmente giustificati presso le autorità competenti la suddetta data del 1° gennaio 1990 può essere differita al 1° gennaio 1989 [3].

     2. L'assegnazione di diritti è subordinata alla condizione che il carico, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 4g, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, sulle superfici dichiarate sia pari o inferiore a 1 UBA per ettaro [4].

     3. Viene assegnato, per ettaro riconvertito alla produzione estensiva di bestiame, un numero di diritti al premio equivalente a 0,5 UBA. Inoltre, in caso di riconversione di superfici all'allevamento di vacche nutrice, un numero di animali pari al 45 % del numero di diritti al premio per vacca nutrice assegnati annualmente nel quadro del presente regolamento viene aggiunto, a decorrere dall'anno civile successivo, al massimale regionale di cui all'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68 [5].

 

     Art. 4.

     Per ottenere diritti al premio, ciascun imprenditore deve presentare una domanda in cui è precisato, in particolare, il tipo di diritti richiesti e corredata:

     - da un piano di sviluppo della produzione estensiva di vacche nutrici e/o ovini e/o caprini, che consenta all'autorità competente di concludere che la riconversione sarà realizzata entro il termine previsto ed è rispettato il carico massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

     - dall'impegno di utilizzare le superfici riconvertite per la produzione estensiva di bestiame [6];

     - da un dichiarazione in cui viene preso atto delle condizioni di assegnazione dei diritti al premio.

 

     Art. 5.

     In base alle domande presentate, le competenti autorità decidono il numero dei diritti al premio da assegnare e ne informano i richiedenti ogni anno, al più tardi due mesi precedenti il primo giorno del primo periodo di inoltro delle domande di premio previsto dal Portogallo per le vacche nutrici e/o gli ovini e/o i caprini.

 

     Art. 6.

     1. I diritti al premio assegnati ai sensi del presente regolamento vengono aggiunti ai diritti già detenuti dal beneficiario e sono disciplinati dalle relative disposizioni previste, rispettivamente, dal regolamento (CEE) n. 805/68 e dal regolamento (CEE) n. 3013/89. Tuttavia, tali diritti non possono essere trasferiti né ceduti temporaneamente a titolo dei cinque anni o campagne successivi alla data della loro assegnazione.

     2. Se le superfici che sono oggetto di una domanda di assegnazione di diritti non sono riconvertite conformemente al piano di sviluppo di cui all'articolo 4, lettera a), i diritti assegnati per dette superfici vengono revocati e riversati alla riserva specifica.

 

     Art. 7. [7]

     Al termine dell'undicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti al premio non assegnati cadono in prescrizione e la riserva specifica viene soppressa.

 

     Art. 8.

     Le autorità portoghesi adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tali misure comprendono, in particolare:

     a) l'accertamento dell'ammissibilità delle superfici dichiarate;

     b) il controllo che le superfici dichiarate nel quadro del presente regolamento siano debitamente riconvertite alla produzione estensiva di bestiame entro i termini prescritti [8].

 

     Art. 9. [9]

     1. La superficie riconvertita nel quadro del presente regolamento e corrispondente all'insieme delle domande ammissibili in ciascuna campagna è detratta, a decorrere dalla campagna successiva,dalla superficie di base regionale o, eventualmente individuale, di cui all'articolo 2, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

     2. Oltre alla riduzione di cui al paragrafo 1, in caso di riconversione di superfici all'allevamento di vacche nutrici, un numero di ettari pari al 54 % del numero di diritti al premio per vacca nutrice assegnati annualmente ai produttori viene detratto, a decorrere dalla campagna successiva, dalla superficie di base.

     3. Le autorità portoghesi comunicano annualmente alla Commissione la somma totale delle superfici riconvertite nel quadro del presente regolamento, per consentire in tempo utile la modifica della superficie di base.

     4. Le superfici riconvertite sono assimilate ai pascoli permanenti di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

 

     Art. 10.

     Se necessario, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 e all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

ELENCO DELLE REGIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Setúbal, Evora, Beja, Faro, Portalegre.

 


[1] Abrogato dall'art. 153 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2582/2001.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1461/95.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1461/95.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1461/95.

[6] Alinea così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1461/95.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2582/2001.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1461/95.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1461/95.