§ 1.3.136 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2582.
Regolamento (CE) n. 2582/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1017/94 concernente la riconversione di terre attualmente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:19/12/2001
Numero:2582


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1017/94 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.3.136 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2582.

Regolamento (CE) n. 2582/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1017/94 concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo

(G.U.C.E. 29 dicembre 2001, n. L 345)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito di ritardi nell'applicazione effettiva del programma di riconversione istituito dal regolamento (CE) n. 1017/94, numerose superfici potenzialmente ammissibili al regime non hanno ancora potuto essere riconvertite. Infatti, secondo le informazioni fornite dallo Stato membro, sono stati riconvertiti soltanto 46000 ettari e, al ritmo attuale di funzionamento del regime, si stima che 64000 ettari in totale potrebbero essere sottoposti a riconversione entro il 31 dicembre 2002, data di scadenza del regime, anziché 200000 ettari come prevede l'articolo 1 del regolamento suddetto. Per ottenere un livello più elevato di realizzazione dell'obiettivo assegnato al regime, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a proseguire l'attuazione del programma di riconversione per un periodo supplementare di tre anni.

     (2) Poiché il programma di riconversione è limitato nel tempo, il regolamento (CE) n. 1017/94 dispone che la riserva specifica e i diritti non ancora assegnati siano soppressi al termine del programma. Occorre quindi prevedere che la riserva specifica sia soppressa e che i diritti non ancora assegnati cadano in prescrizione al termine del periodo supplementare di tre anni.

     (3) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1017/94,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1017/94 è modificato come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 1

     Il Portogallo è autorizzato a realizzare in un periodo di undici anni, nelle regioni elencate nell'allegato, un programma di riconversione di superfici attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame nei limiti di 200000 ha."

     2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Articolo 7

     Al termine dell'undicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti al premio non assegnati cadono in prescrizione e la riserva specifica viene soppressa."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.