Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 22/07/2009 |
Numero: | 639 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico |
Art. 3. Coerenza e cumulo del sostegno |
Art. 4. Condizioni applicabili alle misure di sostegno |
Art. 5. Trasmissione di informazioni alla Commissione |
Art. 6. Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente |
Art. 7. Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli |
Art. 8. Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli |
Art. 9. Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali |
Art. 10. Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi |
Art. 11. Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso |
Art. 12. Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo |
Art. 13. Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante |
Art. 14. Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali |
Art. 15. Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 1.2.216 - Regolamento 22 luglio 2009, n. 639. [1]
Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico
(G.U.U.E. 23 luglio 2009, n. L 191)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il titolo III, capitolo 5, del
(2) A norma dell'articolo 68, paragrafo 6, del
(3) A norma dell'articolo 71, paragrafo 10, e dell'articolo 140 del
(4) Il sostegno specifico non può servire a compensare l'osservanza delle disposizioni regolamentari che gli agricoltori sono comunque tenuti a rispettare.
(5) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del
(6) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del
(7) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
(8) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del
(9) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del
(10) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del
(11) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del
(12) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del
(13) L'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del
(14) La Commissione è tenuta a calcolare gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del
(15) Poiché determinate disposizioni relative al sostegno specifico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "misure di sostegno specifico", le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del
b) "altri strumenti comunitari di sostegno":
i) le misure previste dal
ii) le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell'articolo 3 del
Art. 2. Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico
1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro fissato nel
2. Gli Stati membri attuano il presente regolamento, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
Art. 3. Coerenza e cumulo del sostegno
1. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:
a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno;
b) le varie misure di sostegno specifico;
c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.
Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.
2. Se nell'ambito di una misura di sostegno specifico il sostegno può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un'altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono a che l'agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.
Art. 4. Condizioni applicabili alle misure di sostegno
1. Le misure specifiche di sostegno non compensano i costi sostenuti per l'osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori e dei requisiti per le buone condizioni economiche e ambientali, fissati rispettivamente negli allegati II e III del
2. Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.
3. Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.
Art. 5. Trasmissione di informazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1 agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione di ogni misura.
Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato I, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni decisione adottata in conformità dell'articolo 136 del
3. Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno dei pagamenti concessi agli agricoltori, per misura e per settore, entro il 15 settembre dell'anno successivo all'anno per il quale è stato concesso il pagamento.
4. La relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione in applicazione dell'articolo 71 del
5. Entro il 1 ottobre 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sulle finalità previste e agli eventuali problemi incontrati.
CAPO II
NORME SPECIFICHE
Art. 6. Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente
Gli Stati membri definiscono i tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente per i quali l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del
Art. 7. Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli
Il pagamento annuo supplementare per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del
a) rispettare le condizioni necessarie per partecipare ai regimi comunitari di qualità alimentare stabiliti negli atti elencati nell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del
b) partecipare a regimi privati o nazionali di certificazione della qualità alimentare.
Se le misure di sostegno specifico sono concesse ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, del
Art. 8. Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli
1. Il pagamento annuo supplementare per agricoltore di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del
2. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 4, 5 e 6, e gli allegati I e II del
Art. 9. Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali
1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che applicano norme più elevate in materia di benessere degli animali, previsto dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del
a) del tipo di agricoltura;
b) delle dimensioni dell'azienda in termini di densità o numero di capi di bestiame e di addetti; e
c) del sistema di gestione dell'azienda agricola.
2. Le norme più elevate in materia di benessere degli animali sono le norme che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare negli atti citati nell'allegato II, punto C, del
Art. 10. Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi
1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che esercitano attività agricole specifiche che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del
a) degli obiettivi ambientali nella regione in cui sarà applicata la misura; e
b) di altri aiuti già concessi in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure di sostegno specifico o di misure finanziate mediante aiuti di Stato.
2. L'articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8, 9 e 13, l'articolo 48 e l'articolo 53 del
3. La Commissione valuta se le misure di sostegno specifico proposte a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, che le sono comunicate dagli Stati membri sono conformi al
Se le ritiene conformi la Commissione approva le misure in applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del
Se non le ritiene conformi la Commissione invita gli Stati membri a rivedere adeguatamente le misure proposte e a comunicarle nuovamente. Se le ritiene adeguatamente rivedute la Commissione approva le misure comunicate.
Art. 11. Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso
1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico a favore degli agricoltori colpiti da svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale oppure, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del
2. Il sostegno specifico non si basa sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato né equivale a un regime di pagamenti compensativi.
Art. 12. Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo
1. Le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno specifico nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone, previste dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del
a) in che modo sono fissati gli importi individuali di riferimento degli agricoltori ammissibili; e
b) i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e/o le condizioni per la loro approvazione.
2. L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.
L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all'aiuto.
Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto già detenuto dall'agricoltore può essere aumentato.
Il valore di ogni diritto all'aiuto ricevuto in conformità del presente paragrafo, eccettuato il terzo comma, è calcolato dividendo l'importo individuale di riferimento fissato dallo Stato membro per il numero di diritti di cui al comma precedente.
3. L'aumento dell'importo per ettaro nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del
4. Gli Stati membri si accertano che gli svantaggi specifici a carico degli agricoltori nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, a favore dei quali è concesso il sostegno specifico, non ricevono compensazioni in virtù di altre disposizioni di tali programmi per le stesse finalità.
Art. 13. Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni che i contratti devono rispettare per beneficiare del sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del
2. I contratti precisano:
a) i rischi specifici assicurati;
b) le specifiche perdite economiche coperte; e
c) il premio pagato al netto delle tasse.
3. I contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto.
4. Gli Stati membri adottano le norme per il calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 2, del
5. L'agricoltore comunica ogni anno allo Stato membro il numero della polizza assicurativa e fornisce una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.
Art. 14. Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali
1. Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell'articolo 71, paragrafo 9, del
a) le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione;
b) la comparsa di epizoozie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica;
c) i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;
d) i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del
e) il calcolo dei costi amministrativi di cui all'articolo 71, paragrafo 6, del
f) eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell'articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del
g) la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale;
h) le norme procedurali; e
i) le verifiche contabili e di conformità a cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento.
2. Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la durata è di un anno almeno e di 5 anni al massimo.
3. Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza:
a) dei fondi di mutualizzazione riconosciuti;
b) delle condizioni di adesione ad un fondo di mutualizzazione; e
c) delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.
Art. 15. Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico
1. Gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, del
Gli eventuali importi riveduti dalla Commissione si applicano a partire dall'anno civile successivo all'anno della richiesta.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
[2] GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.
[3] GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.
[4] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
[5] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
[6] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
[7] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
[8] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[9] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
[10] GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.
[11] GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.
[12] GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
[13] GU L 38 del 7.2.2009, pag. 26.
[14] GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.
ALLEGATO I
Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1
PARTE A
Per tutte le misure di sostegno specifico, tranne le misure per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:
- il titolo di ogni misura con riferimento alla disposizione pertinente dell’articolo 68, paragrafo 1, del
- una descrizione di ogni misura, che specifichi almeno i dati seguenti:
a) i settori interessati;
b) la durata;
c) gli obiettivi;
d) le condizioni di ammissibilità applicabili;
e) un livello indicativo di sostegno;
f) l’importo totale fissato;
g) le informazioni necessarie per stabilire i relativi massimali di bilancio; e
h) la fonte di finanziamento,
- eventuali misure esistenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno comunitari o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa zona o nello stesso settore coperto dalla misura di sostegno specifico e, se del caso, la loro rispettiva delimitazione,
- se del caso una descrizione:
a) dei tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del
b) delle norme più elevate in materia di benessere degli animali, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del
c) le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del
d) i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del
PARTE B
Per le misure di sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:
- il titolo dell’azione,
- la zona geografica coperta dalla misura,
- una descrizione della misura proposta e l’impatto ambientale atteso in relazione alle esigenze e alle priorità ambientali e a specifici obiettivi verificabili,
- la logica d’intervento, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari,
- i criteri e le norme amministrative che garantiscono che le operazioni non beneficino di altri regimi di sostegno comunitari,
- i giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del
- una descrizione dettagliata dell’attuazione nazionale dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori di cui al punto 5.3.2.1 dell’allegato II, parte A, del
- una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del
- l’importo del sostegno,
- se del caso le informazioni di cui al punto 5.3.2.1.4 dell’allegato II, parte A, del
ALLEGATO II
Contenuto delle informazioni da includere nella relazione annuale sui fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4
- Un elenco dei fondi di mutualizzazione riconosciuti e del numero di agricoltori soci per fondo,
- se del caso, i costi amministrativi sostenuti per la costituzione di nuovi fondi di mutualizzazione,
- la fonte di finanziamento a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a) o lettera c) del
- i tipi di perdite economiche compensate da ogni fondo riconosciuto, per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento,
- il numero di agricoltori a cui è stata concessa una compensazione da ogni fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica e per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del medesimo regolamento,
- la spesa di ciascun fondo di mutualizzazione riconosciuto, per tipo di perdita economica,
- la percentuale e l'importo versato da ogni fondo per il pagamento dei contributi finanziari di cui all'articolo 71, paragrafo 7, del medesimo regolamento, e
- l'esperienza maturata nell'attuazione della misura di sostegno specifico relativa ai fondi di mutualizzazione.
ALLEGATO III
Importi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, calcolati a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del
(Mio EUR) |
Belgio | 8,6 |
Danimarca | 15,8 |
Germania | 42,6 |
Irlanda | 23,9 |
Grecia | 74,3 |
Spagna | 144,4 |
Francia | 97,4 |
Italia | 144,9 |
Lussemburgo | 0,8 |
Malta | 0,1 |
Paesi Bassi | 31,7 |
Austria | 11,9 |
Portogallo | 21,7 |
Finlandia | 4,8 |
Slovenia | 2,4 |
Svezia | 13,9 |
Regno Unito | 42,8 |
[1] Abrogato dall'art. 52 del