§ 1.6.1528 - Regolamento 6 febbraio 2009, n. 114.
Regolamento (CE) n. 114/2009 della Commissione, recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/02/2009
Numero:114


Sommario
Art. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e dell'allegato IV, punti [...]
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.6.1528 - Regolamento 6 febbraio 2009, n. 114.

Regolamento (CE) n. 114/2009 della Commissione, recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta

(G.U.U.E. 7 febbraio 2009, n. L 38)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 [1], in particolare l'articolo 126, lettera a),

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, con effetto a decorrere dal 1 agosto 2009, le classi di vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta.

 

(2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure di informazione o di promozione finanziate nell'ambito del medesimo articolo riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta o i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

 

(3) L'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che forniscono informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e valorizzano, tutelano e promuovono i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette.

 

(4) A norma dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 479/2008 gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro se le superfici di quest'altra azienda sono destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

 

(5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, rispettivamente ai punti 1 e 3, il vino e il vino liquoroso. Tali definizioni contengono disposizioni specifiche che fanno riferimento a vini a denominazione di origine protetta e a vini a indicazione geografica protetta.

 

(6) L'allegato IV, punto 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce il vino spumante gassificato. Tale definizione fa riferimento a vini senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta.

 

(7) In conformità all'articolo 129, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 le definizioni riguardanti i vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta non si applicano prima del 1 agosto 2009. Le categorie corrispondenti nell'ambito del precedente regime, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [2], erano quelle dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini a indicazione geografica.

 

(8) Per permettere agli Stati membri di applicare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), l'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e l'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 a decorrere dal 1 agosto 2008, è opportuno adottare misure transitorie riguardo alla definizione dei vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta. Poiché i suddetti articoli si applicano dal 1 agosto 2008, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e dell'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 dal 1 agosto 2008 al 31 luglio 2009, i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e ai vini a indicazione geografica protetta si intendono fatti rispettivamente ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e ai vini a indicazione geografica.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2008.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

 

[2] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.