Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 15/02/2006 |
Numero: | 263 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.2.149 - Regolamento 15 febbraio 2006, n. 263.
Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio
(G.U.U.E. 16 febbraio 2006, n. L 46).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Al fine di semplificare la gestione del regime dei pagamenti per superficie per la frutta a guscio, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dal
(4) Al fine di adeguare il sistema di controllo alla percentuale di controlli standard applicabile ai regimi di aiuto per superficie, occorre modificare le condizioni stabilite dal
(5) È necessario modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;
2) all’articolo 13, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del
3) all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del
Il testo dell’articolo 15 del
«Articolo 15. Condizioni per il pagamento dell’aiuto comunitario
1. Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del
Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l’aiuto è differenziato in funzione della specie, l’ammissibilità all’aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 3 del presente articolo.
2. L’estensione minima della parcella che può essere ammessa a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del
3. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:
i) 125 per le nocciole;
ii) 50 per le mandorle;
iii) 50 per le noci comuni;
iv) 50 per i pistacchi;
v) 30 per le carrube.
Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle produzioni di cui trattasi.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell’aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all’aiuto e per la quale l’importo è più elevato.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate per il 2006 e gli anni successivi.