§ 1.2.149 - Regolamento 15 febbraio 2006, n. 263.
Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:15/02/2006
Numero:263


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.2.149 - Regolamento 15 febbraio 2006, n. 263.

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

(G.U.U.E. 16 febbraio 2006, n. L 46).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 145, lettere c), l) e m),

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha predisposto un regime di sostegno per la frutta a guscio, al fine di evitare l’abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali e i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico.

      (2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subordinato il pagamento per superficie a una densità minima di alberi e a un’estensione minima delle parcelle agricole.

      (3) Al fine di semplificare la gestione del regime dei pagamenti per superficie per la frutta a guscio, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli obiettivi previsti da detto regolamento, è opportuno modificare le condizioni relative all’identificazione delle parcelle agricole e al contenuto delle domande di aiuto previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. È inoltre opportuno adeguare le disposizioni riguardanti le condizioni applicabili al pagamento dell’aiuto per superficie per la frutta a guscio previste dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

      (4) Al fine di adeguare il sistema di controllo alla percentuale di controlli standard applicabile ai regimi di aiuto per superficie, occorre modificare le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 796/2004.

      (5) È necessario modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

     1) all’articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

     2) all’articolo 13, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi di frutta a guscio suddiviso per specie.»;

     3) all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     «d) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

          Art. 2.

     Il testo dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1973/2004 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 15. Condizioni per il pagamento dell’aiuto comunitario

     1. Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che sono conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alla data fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

     Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l’aiuto è differenziato in funzione della specie, l’ammissibilità all’aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 3 del presente articolo.

     2. L’estensione minima della parcella che può essere ammessa a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare un’estensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.

     3. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:

     i) 125 per le nocciole;

     ii) 50 per le mandorle;

     iii) 50 per le noci comuni;

     iv) 50 per i pistacchi;

     v) 30 per le carrube.

     Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle produzioni di cui trattasi.

     4. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell’aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all’aiuto e per la quale l’importo è più elevato.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle domande di aiuto presentate per il 2006 e gli anni successivi.