§ 1.2.147 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2184.
Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:23/12/2005
Numero:2184


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.2.147 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2184.

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 1 e l’articolo 145, lettere c), l), m), n), p) e r),

     considerando quanto segue:

      (1) In seguito all’introduzione dei regimi di sostegno per il cotone, l’olio d’oliva e il tabacco nel regime di pagamento unico è necessario modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande e le misure di controllo relative a tali regimi di aiuto. È altresì opportuno chiarire alcuni aspetti delle disposizioni dello stesso regolamento.

      (2) Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 appare necessario chiarire il concetto di «parcella agricola» precisando che viene fatto riferimento ad una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore. È necessario tuttavia che tale definizione, letta in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3 dello stesso regolamento, indichi chiaramente che sulla stessa superficie continua di terreno possono essere coltivati prodotti appartenenti a gruppi di prodotti diversi qualora lo permettano i diversi regimi di aiuto. In tal caso la stessa superficie dovrebbe essere considerata come costituita da più parcelle agricole.

      (3) Date le peculiarità delle parcelle olivicole è necessario adottare per esse un’apposita definizione.

      (4) A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, per del regolamento (CE) n. 796/2004, la mancata osservanza di vari obblighi in materia di condizionalità che rientrano tutti nello stesso campo di condizionalità, ai sensi dell’articolo 2, punto 31, dello stesso regolamento, è considerata un unico caso di infrazione ai fini della fissazione delle sanzioni applicabili. Occorre chiarire che la mancata osservanza degli obblighi dei singoli agricoltori in merito alla manutenzione dei terreni investiti a pascolo permanente, di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento, rientra nello stesso campo di condizionalità del rispetto delle «buone condizioni agronomiche e ambientali». È a tal fine opportuno adattare le rispettive definizioni.

      (5) È opportuno che i dati specifici relativi alla produzione di cotone, di olio di oliva e di tabacco siano indicati tutti nella domanda unica.

      (6) Agli agricoltori sono forniti i moduli prestampati di domanda e il materiale grafico. Qualora il materiale prestampato non sia esatto, gli agricoltori hanno l’obbligo di indicare le dimensioni esatte della superficie, ma ciò è molto difficile nel caso delle dimensioni della superficie risultante dalla modifica dell’ubicazione degli olivi. Per quanto riguarda l’obbligo di indicare ogni modifica dell’ubicazione degli olivi, si ritiene sufficiente che l’agricoltore trasmetta alla competente autorità le informazioni necessarie per ricalcolare le dimensioni esatte della superficie che ne risulta.

      (7) A norma dell’articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni relative alla domanda unica nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. È opportuno che tale deroga si applichi anche nel caso in cui nel regime di pagamento unico siano introdotti elementi nuovi.

      (8) È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli particolari relativi alle condizioni che l’agricoltore è tenuto rispettare per la domanda di pagamento specifico per il cotone.

      (9) Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all’interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È opportuno tuttavia dare all’agricoltore la facoltà, in certi casi, di ricorrere contro questa decisione.

      (10) Per garantire l’efficacia dei controlli sul regime di aiuto per il tabacco, previsto al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno prevedere che durante i controlli in loco sia fornito un campione di controllo.

      (11) Dall’esperienza è emerso che si possono apportare alcune modifiche al campione minimo da selezionare per i controlli in loco per gli agricoltori che presentano domanda di pagamento per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

      (12) Per quanto riguarda i pagamenti dell’aiuto per il tabacco previsto dal titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è necessario prevedere un campione di controllo per la selezione delle imprese di prima trasformazione da sottoporre a controllo in loco nella fase della prima trasformazione e del condizionamento.

      (13) Poiché le disposizioni relative alla selezione del campione previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 non riguardano esclusivamente gli agricoltori, appare opportuno modificare l’articolo 27 del medesimo regolamento.

      (14) È necessario che gli elementi da prendere in considerazione nell’analisi del rischio all’atto della selezione dei campioni di controllo per l’esecuzione dei controlli in loco siano estesi ai nuovi regimi di aiuto che dovranno essere sottoposti a controllo in virtù del regolamento (CE) n. 796/2004.

      (15) È opportuno che la relazione di controllo da stendere dopo ogni controllo in loco contenga le informazioni pertinenti relative agli oliveti.

      (16) Date le peculiarità dei regimi di aiuto per il cotone, l’olio di oliva e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis, 10 ter e 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di controllo.

      (17) Data l’introduzione di organizzazioni interprofessionali riconosciute nella filiera della produzione di cotone, è opportuno adottare condizioni specifiche per i controlli in loco.

      (18) A norma dell’articolo 110 duodecies, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la concessione dell’aiuto per il tabacco è subordinata alla condizione che il tabacco greggio provenga da una zona di produzione determinata e sia consegnato sulla scorta di un contratto di coltivazione. L’aiuto per la produzione di tabacco può essere versato solo dopo un controllo delle consegne volto ad accertare l’effettiva realizzazione delle operazioni. La prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli sul luogo di consegna del tabacco anziché sul luogo in cui il tabacco è trasformato. Per prevenire le irregolarità è opportuno specificare i controlli da effettuare in tali luoghi e le condizioni per il trasferimento del tabacco greggio.

      (19) Per garantire l’efficacia dei controlli nella fase della prima trasformazione e del condizionamento, è necessario che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo consegna all’impresa di prima trasformazione. Per questo motivo è necessario che sia il tabacco comunitario che quello originario dei paesi terzi rimangano sotto controllo sino al termine della prima trasformazione e del condizionamento.

      (20) Per quanto riguarda la base di calcolo delle superfici dichiarate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni, è necessario adottare disposizioni particolari per tener conto delle peculiarità delle domande presentate nell’ambito dei regimi di aiuto per il tabacco e il cotone.

      (21) È necessario adottare disposizioni specifiche per l’erogazione di pagamenti supplementari nel caso dell’attuazione facoltativa di tipi specifici di agricoltura e di produzione di qualità.

      (22) Rientrano nel regime dei pagamenti diretti anche i regimi di aiuti che non sono stabiliti dai titoli III o IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, ma sono elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. La condizionalità si applica quindi anche a tali aiuti ed è opportuno sottoporre a campionamento anche le domande di aiuto presentate per questi regimi.

      (23) Date le peculiarità del regime di aiuto per il cotone e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis e 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare sanzioni specifiche.

      (24) Dall’esperienza emerge la necessità di chiarire e precisare le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione.

      (25) L’articolo 171 bis sexies del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime stabilisce le procedure di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di agricoltori che producono cotone di cui all’articolo 110 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere le disposizioni applicabili qualora l’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi più i criteri stabiliti.

      (26) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.

      (27) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato:

     1) l’articolo 2 è modificato come segue:

     a) dopo il punto 1 sono inseriti i seguenti punti:

     «1 bis) “parcella agricola”: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore;

     1 ter) “parcella olivicola”: una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004

     b) il testo del punto 31 è sostituito dal seguente:

     «31) “campi di condizionalità”: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento;»

     c) il testo del punto 33 è sostituito dal seguente:

     «33) “norma”: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all’articolo 4 del presente regolamento;»

     d) il testo del punto 35 è sostituito dal seguente:

     «35) “infrazione”: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;»

     2) l’articolo 12 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

     «e) ove applicabile, la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente all’allegato XXIV, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004;

     f) una dichiarazione dell’agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.»;

     b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

     c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all’agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola.

     Per quanto riguarda le parcelle olivicole, il materiale grafico fornito agli agricoltori comprende, per ogni parcella olivicola, il numero di olivi ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella, nonché la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente al punto 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.

     Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il materiale grafico fornito agli agricoltori comprende, per ciascuna parcella olivicola:

     a) il numero di olivi non ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella;

     b) la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi, conformemente al punto 2 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004;

     c) la categoria di superficie olivicola per la quale è presentata domanda di aiuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     d) ove applicabile, l’indicazione secondo cui la parcella rientra in un programma approvato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, con il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella.

     4. Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure qualora il modulo prestampato contenga informazioni errate.

     Se la correzione riguarda le dimensioni della superficie, l’agricoltore indica la reale dimensione della superficie. Tuttavia, se l’ubicazione degli olivi indicata nel materiale grafico è errata, l’agricoltore non è tenuto ad indicare l’esatta dimensione della superficie che ne risulta, espressa in ettari SIG olivi, ma si limita ad indicare la reale posizione di olivi.»

     3) all’articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     «10. Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca:

     a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;

     b) ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta a cui appartiene l’agricoltore.

     11. Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti, di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica indica, per ogni parcella olivicola, il numero e l’ubicazione nella parcella:

     a) degli olivi espiantati e sostituiti;

     b) degli olivi espiantati e non sostituiti;

     c) degli olivi supplementari piantati.

     12. Nel caso di una domanda di aiuto il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca:

     a) copia del contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure il riferimento al relativo numero di registrazione;

     b) l’indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascuna parcella agricola;

     c) una copia del certificato di controllo rilasciato dalla competente autorità che attesta il quantitativo, in kg, di tabacco essiccato in foglie consegnato all’impresa di prima trasformazione.

     Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui alla lettera c) possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 15 maggio dell’anno successivo al raccolto.»

     4) all’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     «La deroga di cui al primo comma si applica anche nel primo anno in cui nel regime di pagamento unico sono inseriti nuovi settori e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.»

     5) l’articolo 24 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

     «i) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone in virtù dell’articolo 110 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     j) tra le dichiarazioni degli agricoltori nell’ambito della domanda unica di appartenere ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, l’informazione prevista dall’articolo 13, paragrafo 10, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

     b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

     «Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengano di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile ad uno o più altri agricoltori interessati.»

     6) all’articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     d) il 10 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 laddove uno Stato membro si avvalga della possibilità di non introdurre nel SIG l’informazione concernente lo strato di dati supplementari a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento;

     per quanto riguarda tutti gli altri Stati membri, in relazione al 2006, il 10 % almeno degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 se lo strato di dati supplementare del SIG previsto dall’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento non offre il livello di garanzia e di attuazione necessario per la corretta gestione del regime di aiuto.»;

     b) il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Ove il campione di controllo di cui al primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»;

     c) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

     «f) per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il 20 % delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell’articolo 110 quinquies dello stesso regolamento di cui gli agricoltori si dichiarano membri nella domanda unica;

     g) per le domande di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il 5 % delle imprese di prima trasformazione per quanto riguarda i controlli nella fase della prima trasformazione e del condizionamento;».

     7) l’articolo 27 è così modificato:

     a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco da realizzare nell’ambito del presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.»;

     b) al paragrafo 2, il testo della lettera k) è sostituito dal seguente:

     «k) nel caso di una domanda di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quantitativi di tabacco greggio, per varietà, coperti da contratti di coltivazione in relazione alle superfici dichiarate a tabacco;

     l) nel caso dei controlli sulle imprese di prima trasformazione in relazione a domande di aiuto il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, delle diverse dimensioni delle imprese;

     m) di altri parametri definiti dagli Stati membri.»;

     8) all’articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, compreso ove applicabile il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;».

     9) all’articolo 30, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione di misurazione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L’autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore a:

     a) per parcelle di superficie inferiore a 0,1 ha, una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola;

     b) per le altre parcelle, 5 % della superficie della parcella agricola o una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha.

     La tolleranza di cui al primo comma non si applica alle parcelle olivicole la cui superficie è espressa in ettari SIG olivi, conformemente ai punti 2 e 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004

     10) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 31 bis. Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute

     I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, per quanto riguarda l’aiuto specifico per il cotone previsto dal titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni, l’elenco dei soci e la tabella di cui all’articolo 110 sexies del medesimo regolamento.»

     11) nella sezione II del capitolo II del titolo III è inserita la seguente sottosezione:

     «Sottosezione II ter

     Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per il tabacco

     Articolo 33 ter. Controlli delle consegne

     1. Per quanto riguarda le domande di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono controllate tutte le consegne. Ogni consegna è autorizzata dall’autorità competente, la quale deve essere precedentemente informata in modo da poter identificare la data della consegna. Nel corso del controllo l’autorità competente accerta l’avvenuta autorizzazione della consegna.

     2. Se la consegna è effettuata ad un centro d’acquisto riconosciuto di cui all’articolo 171 quater duodecies del regolamento (CE) n. 1973/2004, dopo il controllo il tabacco non trasformato può lasciare il centro d’acquisto soltanto per essere trasferito allo stabilimento di trasformazione. Dopo i controlli, il tabacco è raggruppato in quantitativi distinti.

     Il trasferimento di tali quantitativi allo stabilimento di trasformazione è autorizzato per iscritto dall’autorità competente, che deve essere stata precedentemente informata in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l’ora di partenza e di arrivo, nonché i quantitativi distinti di tabacco trasportati.

     3. All’atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, il competente organismo di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dai quantitativi distinti controllati nei centri d’acquisto.

     L’autorità competente può stabilire le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni.

     Articolo 33 quater. Assoggettamento a controllo e verifiche nella fase di prima trasformazione e condizionamento

     1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo conferisce all’impresa di prima trasformazione.

     L’assoggettamento del tabacco greggio a controllo garantisce che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco greggio possa essere presentato più volte al controllo.

     2. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco sono intesi a verificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 171 quater ter del regolamento (CE) n. 1973/2004, relative in particolare ai quantitativi di tabacco greggio da controllare in ciascuna impresa, distinguendo tra tabacco greggio prodotto nella Comunità e tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi. A tal fine, i controlli suddetti comportano:

     a) controlli delle scorte detenute dall’impresa di trasformazione;

     b) controlli all’uscita dal luogo in cui il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;

     c) tutte le misure di controllo supplementari che lo Stato membro ritenga necessarie, in particolare allo scopo di evitare che vengano versati premi per il tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi.

     3. I controlli ai sensi del presente articolo sono realizzati nel luogo di trasformazione del tabacco greggio. Le imprese interessate comunicano per iscritto agli organismi competenti da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato membro, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo scopo, gli Stati membri possono specificare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti.

     4. I controlli previsti dal presente articolo sono sempre effettuati senza preavviso.»

     12) l’articolo 38 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 38. Disposizioni speciali relative ai pagamenti supplementari

     Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di aiuti di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo.»

     13) all’articolo 44, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali detta autorità di controllo è responsabile.»

     14) l’articolo 50 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.»;

     b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.»

     15) l’articolo 51 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma inferiore al 20 % della superficie determinata.»;

     b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco come stabilito rispettivamente dai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5, del presente regolamento non è concesso per l’anno civile considerato.»

     16) l’articolo 52 è modificato come segue:

     a) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Articolo 52. Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola, le sementi e il tabacco»

     b) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate o a tabacco è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola o per il tabacco, previsti rispettivamente al capitolo 6 e al capitolo 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.

     2. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le sementi previsto al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.»

     17) dopo l’articolo 54 sono inseriti gli articoli seguenti:

     «Articolo 54 bis. Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per il tabacco

     Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che il tabacco non è stato trapiantato sulla parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 20 giugno dell’anno del raccolto:

     a) il 50 % dell’aiuto relativo al raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato entro il 30 giugno;

     b) il diritto dell’aiuto per il raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato oltre il 30 giugno.

     Tuttavia, le riduzioni ed esclusioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano se l’agricoltore è in grado di giustificare il ritardo, con soddisfazione dell’autorità competente, come previsto dall’articolo 171 quater quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004.

     Se si riscontra che la parcella su cui è coltivato il tabacco è diversa dalla parcella indicata nel contratto di coltivazione, l’aiuto da versare all’agricoltore nell’anno in corso è ridotto del 5 %.

     Articolo 54 ter. Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone

     Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 171 bis septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, l’agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Inoltre, l’aiuto per il cotone per ettaro ammissibile ai sensi dell’articolo 110 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»

     18) l’articolo 63 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 63. Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari

     Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo.»

     19) all’articolo 64, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Qualora, nel caso di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la persona interessata non riprenda la produzione entro il termine fissato per la presentazione della domanda, il quantitativo di riferimento individuale determinato è considerato pari a zero. In tal caso, la domanda di aiuto della persona interessata per l’anno in questione è respinta. Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo a quello dell’accertamento.»

     20) all’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

     «b) il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi, ripartiti per singoli regimi di aiuto;

     c) il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;»

     b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Contemporaneamente alle comunicazioni di cui al primo comma relative ai premi per animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati dal sistema integrato e i risultati dei controlli relativi alla condizionalità compiuti a norma del capitolo III del titolo III.»

 

          Art. 2.

     Nel regolamento (CE) n. 1973/04, il testo dell’articolo 171 bis sexies è sostituito dal seguente:

     «Articolo 171 bis sexies. Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

     1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

     a) raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

     b) realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:

     — sviluppare la valorizzazione del cotone non sgranato prodotto,

     — migliorare la qualità del cotone non sgranato rispondente alle esigenze dell’impresa di sgranatura,

     — avvalersi di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

     c) hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:

     — alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e comunitaria;

     — eventualmente una tabella di differenziazione dell’aiuto per categoria di parcelle, fissata in funzione della qualità del cotone non sgranato da consegnare.

     Tuttavia, per il 2006 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.

     2. Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.

     Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.