Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 23/12/2005 |
Numero: | 2184 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.2.147 - Regolamento 23 dicembre 2005, n. 2184.
Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
(G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) In seguito all’introduzione dei regimi di sostegno per il cotone, l’olio d’oliva e il tabacco nel regime di pagamento unico è necessario modificare il
(2) Ai fini dell’applicazione del
(3) Date le peculiarità delle parcelle olivicole è necessario adottare per esse un’apposita definizione.
(4) A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, per del
(5) È opportuno che i dati specifici relativi alla produzione di cotone, di olio di oliva e di tabacco siano indicati tutti nella domanda unica.
(6) Agli agricoltori sono forniti i moduli prestampati di domanda e il materiale grafico. Qualora il materiale prestampato non sia esatto, gli agricoltori hanno l’obbligo di indicare le dimensioni esatte della superficie, ma ciò è molto difficile nel caso delle dimensioni della superficie risultante dalla modifica dell’ubicazione degli olivi. Per quanto riguarda l’obbligo di indicare ogni modifica dell’ubicazione degli olivi, si ritiene sufficiente che l’agricoltore trasmetta alla competente autorità le informazioni necessarie per ricalcolare le dimensioni esatte della superficie che ne risulta.
(7) A norma dell’articolo 14, paragrafo 2 del
(8) È opportuno estendere i controlli incrociati da eseguire sulle domande uniche a determinati controlli particolari relativi alle condizioni che l’agricoltore è tenuto rispettare per la domanda di pagamento specifico per il cotone.
(9) Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all’interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del
(10) Per garantire l’efficacia dei controlli sul regime di aiuto per il tabacco, previsto al titolo IV, capitolo 10 quater, del
(11) Dall’esperienza è emerso che si possono apportare alcune modifiche al campione minimo da selezionare per i controlli in loco per gli agricoltori che presentano domanda di pagamento per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del
(12) Per quanto riguarda i pagamenti dell’aiuto per il tabacco previsto dal titolo IV, capitolo 10 quater, del
(13) Poiché le disposizioni relative alla selezione del campione previste dal
(14) È necessario che gli elementi da prendere in considerazione nell’analisi del rischio all’atto della selezione dei campioni di controllo per l’esecuzione dei controlli in loco siano estesi ai nuovi regimi di aiuto che dovranno essere sottoposti a controllo in virtù del
(15) È opportuno che la relazione di controllo da stendere dopo ogni controllo in loco contenga le informazioni pertinenti relative agli oliveti.
(16) Date le peculiarità dei regimi di aiuto per il cotone, l’olio di oliva e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis, 10 ter e 10 quater del
(17) Data l’introduzione di organizzazioni interprofessionali riconosciute nella filiera della produzione di cotone, è opportuno adottare condizioni specifiche per i controlli in loco.
(18) A norma dell’articolo 110 duodecies, lettere a) e c), del
(19) Per garantire l’efficacia dei controlli nella fase della prima trasformazione e del condizionamento, è necessario che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo consegna all’impresa di prima trasformazione. Per questo motivo è necessario che sia il tabacco comunitario che quello originario dei paesi terzi rimangano sotto controllo sino al termine della prima trasformazione e del condizionamento.
(20) Per quanto riguarda la base di calcolo delle superfici dichiarate, nonché delle riduzioni e delle esclusioni, è necessario adottare disposizioni particolari per tener conto delle peculiarità delle domande presentate nell’ambito dei regimi di aiuto per il tabacco e il cotone.
(21) È necessario adottare disposizioni specifiche per l’erogazione di pagamenti supplementari nel caso dell’attuazione facoltativa di tipi specifici di agricoltura e di produzione di qualità.
(22) Rientrano nel regime dei pagamenti diretti anche i regimi di aiuti che non sono stabiliti dai titoli III o IV del
(23) Date le peculiarità del regime di aiuto per il cotone e il tabacco, di cui al titolo IV, capitoli 10 bis e 10 quater del
(24) Dall’esperienza emerge la necessità di chiarire e precisare le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione.
(25) L’articolo 171 bis sexies del
(26) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.
(27) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l’articolo 2 è modificato come segue:
a) dopo il punto 1 sono inseriti i seguenti punti:
«1 bis) “parcella agricola”: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore;
1 ter) “parcella olivicola”: una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato XXIV del
b) il testo del punto 31 è sostituito dal seguente:
«31) “campi di condizionalità”: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del
c) il testo del punto 33 è sostituito dal seguente:
«33) “norma”: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5 e dell’allegato IV del
d) il testo del punto 35 è sostituito dal seguente:
«35) “infrazione”: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;»
2) l’articolo 12 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:
«e) ove applicabile, la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente all’allegato XXIV, punti 2 e 3, del
f) una dichiarazione dell’agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.»;
b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del
Per quanto riguarda le parcelle olivicole, il materiale grafico fornito agli agricoltori comprende, per ogni parcella olivicola, il numero di olivi ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella, nonché la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente al punto 3 dell’allegato XXIV del
Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del
a) il numero di olivi non ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella;
b) la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi, conformemente al punto 2 dell’allegato XXIV del
c) la categoria di superficie olivicola per la quale è presentata domanda di aiuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del
d) ove applicabile, l’indicazione secondo cui la parcella rientra in un programma approvato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, con il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella.
4. Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del
Se la correzione riguarda le dimensioni della superficie, l’agricoltore indica la reale dimensione della superficie. Tuttavia, se l’ubicazione degli olivi indicata nel materiale grafico è errata, l’agricoltore non è tenuto ad indicare l’esatta dimensione della superficie che ne risulta, espressa in ettari SIG olivi, ma si limita ad indicare la reale posizione di olivi.»
3) all’articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«10. Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis del
a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;
b) ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta a cui appartiene l’agricoltore.
11. Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti, di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del
a) degli olivi espiantati e sostituiti;
b) degli olivi espiantati e non sostituiti;
c) degli olivi supplementari piantati.
12. Nel caso di una domanda di aiuto il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del
a) copia del contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c), del
b) l’indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascuna parcella agricola;
c) una copia del certificato di controllo rilasciato dalla competente autorità che attesta il quantitativo, in kg, di tabacco essiccato in foglie consegnato all’impresa di prima trasformazione.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui alla lettera c) possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 15 maggio dell’anno successivo al raccolto.»
4) all’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«La deroga di cui al primo comma si applica anche nel primo anno in cui nel regime di pagamento unico sono inseriti nuovi settori e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.»
5) l’articolo 24 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:
«i) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone in virtù dell’articolo 110 ter del
j) tra le dichiarazioni degli agricoltori nell’ambito della domanda unica di appartenere ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, l’informazione prevista dall’articolo 13, paragrafo 10, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del
b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengano di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile ad uno o più altri agricoltori interessati.»
6) all’articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del
d) il 10 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del
per quanto riguarda tutti gli altri Stati membri, in relazione al 2006, il 10 % almeno degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del
b) il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ove il campione di controllo di cui al primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»;
c) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
«f) per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 10 bis, del
g) per le domande di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del
7) l’articolo 27 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco da realizzare nell’ambito del presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.»;
b) al paragrafo 2, il testo della lettera k) è sostituito dal seguente:
«k) nel caso di una domanda di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del
l) nel caso dei controlli sulle imprese di prima trasformazione in relazione a domande di aiuto il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del
m) di altri parametri definiti dagli Stati membri.»;
8) all’articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«c) il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, compreso ove applicabile il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;».
9) all’articolo 30, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione di misurazione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L’autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore a:
a) per parcelle di superficie inferiore a 0,1 ha, una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola;
b) per le altre parcelle, 5 % della superficie della parcella agricola o una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha.
La tolleranza di cui al primo comma non si applica alle parcelle olivicole la cui superficie è espressa in ettari SIG olivi, conformemente ai punti 2 e 3 dell’allegato XXIV del
10) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente articolo:
«Articolo 31 bis. Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute
I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, per quanto riguarda l’aiuto specifico per il cotone previsto dal titolo IV, capitolo 10 bis, del
11) nella sezione II del capitolo II del titolo III è inserita la seguente sottosezione:
«Sottosezione II ter
Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per il tabacco
Articolo 33 ter. Controlli delle consegne
1. Per quanto riguarda le domande di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del
2. Se la consegna è effettuata ad un centro d’acquisto riconosciuto di cui all’articolo 171 quater duodecies del
Il trasferimento di tali quantitativi allo stabilimento di trasformazione è autorizzato per iscritto dall’autorità competente, che deve essere stata precedentemente informata in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l’ora di partenza e di arrivo, nonché i quantitativi distinti di tabacco trasportati.
3. All’atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, il competente organismo di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dai quantitativi distinti controllati nei centri d’acquisto.
L’autorità competente può stabilire le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni.
Articolo 33 quater. Assoggettamento a controllo e verifiche nella fase di prima trasformazione e condizionamento
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo conferisce all’impresa di prima trasformazione.
L’assoggettamento del tabacco greggio a controllo garantisce che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco greggio possa essere presentato più volte al controllo.
2. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco sono intesi a verificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 171 quater ter del
a) controlli delle scorte detenute dall’impresa di trasformazione;
b) controlli all’uscita dal luogo in cui il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;
c) tutte le misure di controllo supplementari che lo Stato membro ritenga necessarie, in particolare allo scopo di evitare che vengano versati premi per il tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi.
3. I controlli ai sensi del presente articolo sono realizzati nel luogo di trasformazione del tabacco greggio. Le imprese interessate comunicano per iscritto agli organismi competenti da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato membro, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo scopo, gli Stati membri possono specificare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti.
4. I controlli previsti dal presente articolo sono sempre effettuati senza preavviso.»
12) l’articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38. Disposizioni speciali relative ai pagamenti supplementari
Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del
13) all’articolo 44, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del
14) l’articolo 50 è modificato come segue:
a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del
b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del
15) l’articolo 51 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del
b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco come stabilito rispettivamente dai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del
16) l’articolo 52 è modificato come segue:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Articolo 52. Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola, le sementi e il tabacco»
b) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate o a tabacco è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola o per il tabacco, previsti rispettivamente al capitolo 6 e al capitolo 10 quater del titolo IV del
2. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le sementi previsto al capitolo 9 del titolo IV del
17) dopo l’articolo 54 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 54 bis. Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per il tabacco
Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che il tabacco non è stato trapiantato sulla parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 20 giugno dell’anno del raccolto:
a) il 50 % dell’aiuto relativo al raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato entro il 30 giugno;
b) il diritto dell’aiuto per il raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato oltre il 30 giugno.
Tuttavia, le riduzioni ed esclusioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano se l’agricoltore è in grado di giustificare il ritardo, con soddisfazione dell’autorità competente, come previsto dall’articolo 171 quater quinquies, paragrafo 4, del
Se si riscontra che la parcella su cui è coltivato il tabacco è diversa dalla parcella indicata nel contratto di coltivazione, l’aiuto da versare all’agricoltore nell’anno in corso è ridotto del 5 %.
Articolo 54 ter. Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone
Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 171 bis septies, paragrafi 1 e 2, del
18) l’articolo 63 è sostituito dal seguente:
«Articolo 63. Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari
Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del
19) all’articolo 64, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora, nel caso di cui all’articolo 22 del
20) all’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue:
a) il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:
«b) il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi, ripartiti per singoli regimi di aiuto;
c) il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;»
b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contemporaneamente alle comunicazioni di cui al primo comma relative ai premi per animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati dal sistema integrato e i risultati dei controlli relativi alla condizionalità compiuti a norma del capitolo III del titolo III.»
Nel regolamento (CE) n. 1973/04, il testo dell’articolo 171 bis sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 171 bis sexies. Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:
a) raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;
b) realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:
— sviluppare la valorizzazione del cotone non sgranato prodotto,
— migliorare la qualità del cotone non sgranato rispondente alle esigenze dell’impresa di sgranatura,
— avvalersi di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
c) hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:
— alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e comunitaria;
— eventualmente una tabella di differenziazione dell’aiuto per categoria di parcelle, fissata in funzione della qualità del cotone non sgranato da consegnare.
Tuttavia, per il 2006 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.
2. Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.
Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.