Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 26/05/2005 |
Numero: | 794 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.2.132 – Regolamento 26 maggio 2005, n. 794.
Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
(G.U.U.E. 27 maggio 2005, n. L 134).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 10 del
(2) L’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del
(3) Il
(4) Poiché il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Gli Stati membri possono decidere di stabilire l’elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2006, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, entro il 1° ottobre 2005 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2005 per quanto riguarda le varietà primaverili»;
2) all’articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
«In deroga al primo comma, e fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio in un frutteto, purché il loro numero non superi il 10 % del numero minimo di alberi stabilito al paragrafo 3 o il numero di alberi da frutta a guscio effettivamente piantati per ettaro di frutteto, a scelta dello Stato membro. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.