Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 19/04/2005 |
Numero: | 605 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.2.126 – Regolamento 19 aprile 2005, n. 605.
Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
(G.U.U.E. 20 aprile 2005, n. L 100).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, essa viene periodicamente e costantemente informata delle spese sostenute dagli Stati membri. Per evitare comunicazioni superflue, appare opportuno prevedere che dette informazioni siano trasmesse con frequenza mensile, fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione informazioni compilate su base settimanale, che permettano di tenere sotto osservazione l’andamento delle spese.
(2) È necessario che determinate informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare siano trasmesse per via elettronica e in formato digitale per consentire alla Commissione di utilizzarle direttamente per la gestione dei conti. La trasmissione attraverso altri mezzi resta tuttavia possibile in casi giustificati.
(3) Per esigenze di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative è necessario limitare ormai ai soli riepiloghi mensili la trasmissione contemporanea di una copia delle informazioni su supporto cartaceo.
(4) Poiché sul piano pratico l’indicazione di determinate quantità o superfici nella dichiarazione dettagliata trasmessa dagli Stati membri non presenta molta utilità nel contesto degli anticipi mensili, non è più necessario richiedere dette informazioni.
(5) I pagamenti effettuati dalla Commissione a carico del bilancio del FEAOG, sezione Garanzia, sono erogati esclusivamente in euro. Gli Stati membri mantengono la possibilità di scegliere tra l’euro e la valuta nazionale per i pagamenti ai beneficiari. Tuttavia, gli organismi pagatori degli Stati membri non aderenti all’euro che effettuino pagamenti in valuta nazionale e in euro dovranno tenere contabilità separate dei pagamenti versati in valute diverse. Per evitare una doppia conversione di questi pagamenti è opportuno eliminare la possibilità di dichiarare nella valuta nazionale gli importi erogati in euro.
(6) Quando, sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri, l’importo globale degli impegni anticipati, che potrebbero essere autorizzati a norma dell’articolo 150, paragrafo 3, del
(7) Nei casi in cui all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non sia ancora stato adottato, l’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del
(8) Nel quadro della riforma della PAC e dell’attuazione del regime di pagamento unico, il rispetto dei termini di pagamento da parte degli Stati membri è essenziale ai fini della corretta applicazione delle regole della disciplina finanziaria. È quindi opportuno prevedere regole specifiche che permettano di evitare, per quanto possibile, rischi di superamento degli stanziamenti annui disponibili nel bilancio comunitario.
(9) Per ragioni di sana gestione amministrativa, quando si constatino ritardi nell’invio di documenti giustificativi dei pagamenti erogati a norma del
(10) Le spese relative alle operazioni di stoccaggio realizzate durante il mese di settembre sono contabilizzate per il 50 % nel mese di ottobre e per il 50 % nel mese di novembre. Per semplificare la gestione della contabilità degli organismi pagatori, è opportuno prevedere che le spese relative a dette operazioni siano conteggiate per il 100 % nel mese di ottobre.
(11) Le spese cofinanziate dal bilancio comunitario e dai bilanci nazionali nel quadro dello sviluppo rurale sono dichiarate al più tardi nel secondo mese successivo al pagamento ai beneficiari. Per armonizzare le regole contabili applicate alla sezione Garanzia del FEAOG, è opportuno prevedere che dette spese siano dichiarate con riferimento al mese in cui i pagamenti sono stati erogati ai beneficiari.
(12) Il regolamento (CE) n. 296/96 va modificato di conseguenza.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue.
1) L’articolo 3 è modificato come segue:
a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
«1. Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese pagate ogni settimana.
Entro il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, essi mettono a disposizione le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate dall’inizio del mese sino alla fine della settimana precedente.
Se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente, gli Stati membri mettono a disposizione, entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente, le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate il mese precedente.
2. Entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente gli Stati membri comunicano per via elettronica le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate per un mese determinato e tutte le informazioni necessarie per spiegare i forti scarti tra le previsioni fatte in applicazione del paragrafo 5 e le spese realizzate.
3. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 10 del mese, l’importo totale delle spese pagate durante il mese precedente.
Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese pagate tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa entro il giorno 25 dello stesso mese.
3 bis. In casi debitamente giustificati la Commissione può accettare che le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano effettuate con altri mezzi.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
«5. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 20 del mese, una documentazione destinata all’imputazione al bilancio comunitario delle spese pagate durante il mese precedente. Tuttavia, la documentazione per l’imputazione delle spese pagate dal 1° al 15 ottobre è trasmessa entro il 10 novembre.
Il riepilogo dei dati di cui al paragrafo 6, lettera b), è comunicato alla Commissione anche su supporto cartaceo.»;
c) il paragrafo 6 è modificato come segue:
i) alla lettera a), è soppresso il terzo trattino;
ii) la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b) di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a);»;
d) il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:
«9. Gli organismi pagatori degli Stati membri che non partecipano all’euro tengono una contabilità distinta secondo la valuta nella quale le spese sono state pagate ai beneficiari. La stessa distinzione si applica alle dichiarazioni effettuate nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.»
2) L’articolo 4 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. In base ai dati trasmessi in conformità dell’articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull’imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell’articolo 14 del
Se gli impegni anticipati a norma dell’articolo 150, paragrafo 3, del
Se all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non è ancora stato adottato, gli anticipi sono concessi limitatamente a una percentuale delle dichiarazioni delle spese trasmesse dagli Stati membri, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 13 del
b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti è imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:
a) fino a concorrenza del 4% delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non è effettuata alcuna riduzione;
b) superato il margine del 4%, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino a un massimo:
— di un mese, è ridotta del 10 %,
— di due mesi, è ridotta del 25 %,
— di tre mesi, è ridotta del 45 %,
— di quattro mesi, è ridotta del 70 %,
— di cinque mesi o più, è ridotta del 100 %;
c) tuttavia, per i pagamenti diretti di cui all’articolo 12 e al titolo III, oppure, ove applicabile, di cui al titolo IV bis del
— quando il margine del 4% previsto alla lettera a) non risulti utilizzato completamente per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N+1 e la parte rimanente di detto margine superi il 2%, il margine è ridotto al 2%;
— in tutti i casi, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e seguenti sono ammissibili per lo Stato membro limitatamente al suo massimale nazionale previsto nell’allegato VIII o nell’allegato VIII bis o della sua dotazione finanziaria annua fissata a norma dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, del
— superati i margini summenzionati, le spese di cui alla presente lettera sono ridotte del 100 %;
d) la Commissione applica una ripartizione temporale diversa e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentino giustificazioni fondate.
Tuttavia, per i pagamenti di cui alla lettera c) la frase che precede si applica nei limiti dei massimali di cui al secondo trattino della stessa lettera c);
e) le riduzioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 14 del
c) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:
«6. Qualora i documenti di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del
3) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Gli organismi pagatori contabilizzano l’importo delle spese di cui al paragrafo 1 durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Le operazioni da prendere in considerazione nei conti chiusi alla fine di un mese sono quelle che hanno avuto luogo dall’inizio dell’esercizio sino alla fine dello stesso mese.
Tuttavia, per le operazioni realizzate durante il mese di settembre, le spese sono contabilizzate dagli organismi pagatori entro il 15 ottobre.»
4) All’articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2005, ad eccezione del disposto dell’articolo 1, punto 1), lettera d), e punto 4), che si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.