§ 1.1.525 – Regolamento 3 febbraio 2005, n. 188.
Regolamento (CE) n. 188/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:03/02/2005
Numero:188


Sommario
Art.  1. Campo di applicazione.
Art.  2. Stesura del programma di sostegno.
Art.  3. Presentazione del programma.
Art.  4. Finanziamento del programma.
Art.  5. Sviluppo della produzione locale.
Art.  6. Controlli.
Art.  7. Pagamento.
Art.  8. Relazione annuale.
Art.  9. Aiuto per lo smercio di giovani bovini maschi nati nelle Azzorre.
Art.  10. Abrogazione.
Art.  11. Entrata in vigore e applicazione.


§ 1.1.525 – Regolamento 3 febbraio 2005, n. 188. [1]

Regolamento (CE) n. 188/2005 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni ultraperiferiche.

(G.U.U.E. 4 febbraio 2005, n. L 31).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafi 4 e 10,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, prevede, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), che gli Stati membri possono decidere di escludere dal regime di pagamento unico, tra l'altro, i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie durante il periodo di riferimento. L'articolo 147 dello stesso regolamento modifica i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune a favore degli agricoltori stabiliti nelle suddette regioni, in caso di applicazione dell'articolo 70. È opportuno stabilire le modalità di applicazione dei regimi di sostegno in questione.

     (2) La Spagna, la Francia e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la loro decisione di escludere dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori stabiliti rispettivamente nelle isole Canarie, nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera.

     (3) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione programmi per il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine, ovine e caprine, nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo delle regioni ultraperiferiche, eccetto le Azzorre. Occorre precisare, nelle linee essenziali, il contenuto di detti programmi.

     (4) La Comunità finanzia ciascun programma fino ad un importo annuo fissato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     (5) Il suddetto importo è pari alla somma dei premi corrisposti nel 2003 in applicazione degli articoli 4, 6, 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, degli articoli 4, 5 e 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, e degli aiuti complementari concessi in virtù dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 o (CE) n. 1454/2001. Su tale base, occorre fissare gli importi annui applicabili in ciascuno Stato membro nel corso dell'anno civile 2005.

     (6) Occorre precisare gli elementi che consentano di valutare lo sviluppo delle produzioni locali, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001, nonché all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     (7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1454/2001, gli Stati membri interessati presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei rispettivi programmi. Occorre precisare, nelle linee essenziali, il contenuto di tale relazione.

     (8) A decorrere dal 1° gennaio 2005, i programmi di sostegno sostituiscono i regimi di premi attualmente in vigore nel settore della carne bovina, le cui modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 170/2002 della Commissione.

     (9) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1453/2001, è istituito un aiuto per lo smercio, in un'altra regione della Comunità, di giovani bovini maschi nati nelle Azzorre. Le modalità di applicazione di questo aiuto sono anch'esse stabilite dal regolamento (CE) n. 170/2002. A fini di razionalizzazione, è opportuno riunire in un testo unico le disposizioni relative agli aiuti al settore della carne bovina nelle regioni ultraperiferiche.

     (10) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 170/2002.

     (11) Visto che il regime di sostegno previsto dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005, è necessario che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei programmi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     I programmi di cui al primo comma riguardano il sostegno delle attività tradizionali di produzione di carni bovine, ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera e nelle isole Canarie, limitatamente al fabbisogno di consumo di tali regioni, eccetto le Azzorre.

     2. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'aiuto allo smercio di cui all'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1453/2001.

 

CAPITOLO II

PROGRAMMI DI SOSTEGNO

 

     Art. 2. Stesura del programma di sostegno.

     1. Lo Stato membro può decidere:

     a) di applicare uno stesso programma in tutte le regioni interessate,

     oppure

     b) di applicare, se del caso, un programma diverso per ciascuna regione o ciascun gruppo di regioni.

     Nel caso contemplato al primo comma, lettera b), lo Stato membro provvede ad assicurare la parità di trattamento tra i produttori interessati da uno stesso programma.

     2. Il programma comprende in particolare:

     a) una descrizione del fabbisogno di consumo della regione o del gruppo di regioni interessate al momento dell'elaborazione del programma;

     b) una descrizione dettagliata di ciascuna azione progettata e dei relativi obiettivi;

     c) indicatori oggettivamente misurabili, calcolati all'inizio e alla fine di ogni anno di esecuzione del programma, che consentano di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi e l'impatto delle singole azioni;

     d) le modalità di esecuzione di ciascuna azione, in particolare la tipologia e il numero stimato dei beneficiari, i criteri per l'assegnazione degli aiuti, gli importi preventivati per capo o per ettaro, le condizioni di ammissibilità, le categorie di animali, le superfici in questione, nonché uno scadenzario di esecuzione;

     e) il prospetto finanziario di ogni azione progettata;

     f) il sistema di controllo e di sanzioni predisposto per garantire la corretta esecuzione delle azioni progettate e delle relative spese, il quale fa riferimento per quanto possibile alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, disposizioni che devono essere espressamente richiamate in tale contesto.

     3. Lo Stato membro può stornare da un'azione all'altra del programma una percentuale massima del 20 % dei fondi stanziati per ciascuna di esse, senza superare l'importo di cui all'articolo 4.

 

     Art. 3. Presentazione del programma.

     Il progetto di programma per il 2005 è presentato alla Commissione per approvazione nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

     Qualsiasi modifica del programma per gli anni seguenti è presentata alla Commissione per approvazione entro il 15 settembre dell'anno precedente l'anno civile in cui si intende attuare il programma.

 

     Art. 4. Finanziamento del programma. [2]

     A decorrere dall'anno civile 2006, la Comunità finanzia il programma fino a concorrenza dei seguenti importi annui (in milioni di EUR):

     a) Spagna 7,00

     b) Francia 14,255

     c) Portogallo 16,91

 

     Art. 5. Sviluppo della produzione locale.

     1. Lo sviluppo della produzione locale è valutato in termini di evoluzione del patrimonio bovino, ovino e caprino di ogni regione o gruppo di regioni interessate.

     A questo scopo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno del corrente anno, i dati sulla situazione del patrimonio bovino, ovino e caprino di ogni regione o gruppo di regioni interessate, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Nei dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione la situazione di detto patrimonio rilevata al 1° gennaio 2003.

 

     Art. 6. Controlli.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento e la buona esecuzione del programma di cui all'articolo 1. Essi mettono in atto i controlli e le sanzioni previsti dal programma secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera f).

 

     Art. 7. Pagamento.

     I pagamenti previsti dal programma sono corrisposti integralmente ai beneficiari, previo espletamento dei controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), una volta all'anno, durante il periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

 

     Art. 8. Relazione annuale.

     1. Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente l'anno civile precedente, la quale comprende in particolare:

     a) l'indicazione del grado di realizzazione degli obiettivi di ciascuna delle azioni comprese nel programma, misurato in riferimento agli indicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c);

     b) i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;

     c) i dati relativi agli importi effettivamente erogati per la realizzazione delle azioni del programma, sulla base dei criteri definiti dagli Stati membri, quali ad esempio il numero di beneficiari, il numero di animali ammessi al pagamento, le superfici che hanno fruito di un pagamento o il numero di aziende interessate;

     d) i dati relativi all'esecuzione finanziaria di ciascuna delle azioni comprese nel programma;

     e) le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;

     f) le osservazioni dello Stato membro in merito all'attuazione del programma.

     2. La relazione del 2006 reca una valutazione dell'impatto del programma sull'allevamento e sull'economia agricola della regione interessata.

 

CAPITOLO III

AIUTO SPECIFICO A FAVORE DELLE AZZORRE

 

     Art. 9. Aiuto per lo smercio di giovani bovini maschi nati nelle Azzorre.

     1. La domanda per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1453/2001 è presentata dal produttore che ha allevato per ultimo l'animale durante il periodo richiesto prima della spedizione.

     La domanda reca in particolare:

     a) il numero di identificazione dell'animale;

     b) una dichiarazione dello spedizioniere indicante la destinazione del capo.

     2. L'aiuto di cui all'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1453/2001 può essere erogato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in questione.

     3. Entro il 31 luglio di ogni anno, le autorità portoghesi comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente, il numero di capi per i quali l'aiuto è stato richiesto e concesso.

 

CAPITOLO IV

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. Abrogazione.

     Il regolamento (CE) n. 170/2002 è abrogato.

 

     Art. 11. Entrata in vigore e applicazione.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.


[1] Abrogato dall'art. 53 del regolamento (CE) n. 793/2006.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2006.