Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 17/05/2001 |
Numero: | 963 |
Sommario |
Art. 1. Sostegno supplementare comunitario |
Art. 2. Trasmissione di informazioni alla Commissione |
Art. 3. Relazione annuale |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 1.1.377 – Regolamento 17 maggio 2001, n. 963.
Regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione
(G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. L 136)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le misure di sviluppo rurale finanziate con il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
(2) È necessario fissare i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
(3) L'articolo 5, paragrafo 2, del
(4) Affinché la Commissione sia esattamente informata, a norma dell'articolo 9 dello stesso, sulle misure prese dagli Stati membri per attuare il
(5) Il comitato congiunto derivato dai comitati di gestione istituiti dall'articolo 42 del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Sostegno supplementare comunitario
1. Gli importi trattenuti a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del
2. Il sostegno supplementare comunitario relativo ad una o più delle quattro categorie di misure menzionate all'articolo 5, paragrafo 2, del
a) ad ulteriori beneficiari delle misure già esistenti, previste dai documenti di programmazione dello sviluppo rurale di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del
b) a misure supplementari da includere nei documenti di programmazione dello sviluppo rurale.
Il tasso di partecipazione della Comunità al sostegno supplementare è identico a quello previsto nel documento di programmazione per la misura di cui trattasi.
3. Qualora sia pluriennale, l'azione avviata dal beneficiario non può essere finanziata alternando, di anno in anno, il sostegno comunitario di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis, del
Art. 2. Trasmissione di informazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in riferimento all'articolo 3 del
a) un'analisi della situazione della superficie agricola utilizzata e della produzione praticata, con riguardo ai potenziali effetti ambientali;
b) una descrizione particolareggiata delle pertinenti misure ambientali previste all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, adottate alla luce dell'analisi di cui alla lettera a);
c) una descrizione circostanziata delle sanzioni applicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. Qualora decidano di applicare l'articolo 4 del
3. Gli Stati membri comunicano una descrizione particolareggiata di ogni altra misura adottata a norma del
4. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono far riferimento a tutte le disposizioni pertinenti di diritto comunitario e/o di diritto interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima i testi legislativi nazionali pertinenti.
5. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dopo l'adozione delle misure di cui trattasi. Per le misure adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 luglio 2001, le comunicazioni devono essere trasmesse prima del 30 settembre 2001.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un prospetto aggiornato della destinazione conferita, a titolo di sostegno supplementare comunitario, agli importi detratti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4 del
Art. 3. Relazione annuale
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, comprendente una valutazione dei relativi effetti. La prima relazione è presentata entro il 30 aprile 2002 e riguarda le misure attuate e le sanzioni applicate nel corso degli anni 2000 e 2001.
Ogni relazione deve contenere i seguenti elementi:
a) una sintesi dei dati materiali e finanziari disponibili sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, accompagnata da un'analisi di questi dati e comprendente informazioni particolareggiate sui principali problemi incontrati;
b) una valutazione sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi operativi prefissi, fondata sulle informazioni di cui alla lettera a).
2. Qualora la relazione non pervenga entro il 30 aprile o sia manifestamente incompleta, la Commissione sospende per gli Stati membri di cui trattasi il pagamento dell'anticipo sulla spesa di cui alla sottorubrica 1A della sezione garanzia del FEAOG secondo le seguenti modalità:
a) qualora la relazione non pervenga entro il 15 maggio o sia manifestamente incompleta a tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del
b) qualora la relazione pervenga dopo il 15 giugno o sia manifestamente incompleta dopo tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del
3. Per gli Stati membri di cui trattasi, il versamento degli importi sospesi a norma del paragrafo 2 è subordinato alla presentazione della relazione completa ed è effettuato al momento del versamento del secondo anticipo successivo al ricevimento della stessa.
Art. 4. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 6 del