Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 17/05/2001 |
Numero: | 1017 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.2.93- Regolamento 17 maggio 2001, n. 1017.
Regolamento (CE) n. 1017/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio
(G.U.C.E. 24 maggio 2001, n. L 140)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Gli Stati membri possono destinare gli importi resi disponibili grazie alle riduzioni o alle soppressioni dei pagamenti, effettuate sulla base degli articoli 3 e 4 del
(2) Il
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:
"
2) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"2. Gli importi trattenuti sui pagamenti degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 del
3. Gli Stati membri possono ridistribuire ad altri organismi pagatori gli importi così riscossi perché siano utilizzati. Detti importi sono accreditati, secondo il caso, al conto dell'organismo pagatore di cui al paragrafo 2 o da un conto separato, destinato esclusivamente al finanziamento del sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
4. Qualora i fondi non utilizzati producano degli interessi, essi sono aggiunti al saldo disponibile alla fine di ciascun esercizio. Tali interessi sono utilizzati dagli Stati membri per finanziarie il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
5. Per le spese relative alle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del
3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Gli importi trattenuti in applicazione degli articoli 3 e 4 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.