§ 40.2.207 - Deliberazione 28 settembre 2005, n. 202.
Aggiornamento, per l'anno 2006, dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:28/09/2005
Numero:202


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2006
Art. 3.  Aggiornamento delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2006
Art. 4.  Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2006
Art. 5.  Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica
Art. 6.  Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2006
Art. 7.  Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2006
Art. 8.  Proroga dei termini in materia di perequazione generale per l'anno 2004 e di proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006
Art. 9.  Modifica dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04
Art. 10.  Disposizioni finali


§ 40.2.207 - Deliberazione 28 settembre 2005, n. 202.

Aggiornamento, per l'anno 2006, dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico. Aggiornamento, per l'anno 2006, dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 giugno 1996. Modifiche del Testo integrato approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 96/04.

(G.U. 13 ottobre 2005, n. 239)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 28 settembre 2005,

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

     la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);

     la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);

     il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante: «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01 (di seguito: deliberazione n. 156/01);

     la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);

     la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);

     la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito deliberazione n. 5/04);

     il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

     la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04;

     la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04;

     la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

     la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 195/04;

     la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 196/04;

     la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;

     la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 232/04;

     la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2005, n. 105/05;

     le sentenze n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del T.A.R. per la Lombardia di annullamento in parte qua della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi» e della delibera 22 giugno 2004, n. 96/04, recante «Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato», in seguito ai ricorsi proposti da ATENA S.p.a., AMET S.p.a., AEM Torino Distribuzione S.p.a., AMPS S.p.a., AGSM Verona S.p.a., AEM Elettrica S.p.a., AIM - Azienda Industriali Municipali Vicenza S.p.a., ASM Terni S.p.a. e ASM Brescia S.p.a.;

     gli appelli proposti, con contestuali istanze di sospensione cautelare, dall'Autorità avverso le sentenze di cui al precedente alinea;

     la comunicazione 29 luglio 2005, pubblicata sul sito internet dell'Autorità, di rinvio dell'aggiornamento per l'anno 2006 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonchè dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi e di rinvio della raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazione generale;

     le ordinanze n. 4043/05, n. 4045/05, n. 4044/05, n. 4042/05, n. 4040/05, n. 4041/05, n. 4039/05, n. 4038/05 e n. 4047/05 con cui il Consiglio di Stato ha accolto le istanze di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del TAR per la Lombardia;

     Considerato che:

     ai sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;

     ai sensi del richiamato art. 6 del Testo integrato, la quota parte della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     mentre la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

     il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

     il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

     il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

     ai sensi del richiamato art. 15 del Testo integrato la quota parte delle componenti r1 e r3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     limitatamente agli elementi r1 (disMT), r1 (disBT), r3 (disMT) e r3 (disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

     mentre la quota parte delle medesime componenti r1 e r3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

     il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

     il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

     ai sensi del richiamato art. 21 del Testo integrato, la componente CTR e le componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera b), del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con le stesse modalità previste per la sopra richiamata componente TRAS;

     ai sensi del richiamato art. 26 del Testo integrato, la quota parte delle componenti s1, s2 e s3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     limitatamente agli elementi s3(disMT), e alla componente s2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

     mentre la quota parte delle medesime componenti s1, s2 e s3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

     il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;

     il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;

     limitatamente all'elemento s3(tras), il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione;

     i costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6 di cui al comma 1.1 del Testo integrato;

     ai sensi del comma 9.2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorità aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:

     il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;

     il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;

     il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

     il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo giugno 2004-maggio 2005 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 1,8%;

     il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo Il trimestre 2004 - I trimestre 2005 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,9%;

     con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alle imprese distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;

     con proprie comunicazioni, l'Autorità ha richiesto alla società gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di fornire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente di cui al comma 20.1, lettera b), nonchè le informazioni relative alla rilevazione oraria dei prelievi dell'energia elettrica nell'anno 2004;

     l'art. 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;

     il decreto ministeriale 20 luglio 2004 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonchè i criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;

     l'art. 9, comma 9.1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al medesimo decreto con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare copertura, per la parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorità;

     con delibera n. 156/01, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001;

     con delibera n. 219/04 l'Autorità ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento di un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorità;

     l'art. 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo;

     l'art. 65, comma 1, del Testo integrato, come modificato dalla deliberazione n. 219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

     ai sensi dell'art. 13 del Testo integrato, le imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato sono tenute ad applicare corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa massima TV2 di cui all'art. 10 del medesimo Testo integrato;

     le componenti tariffarie ed i parametri tariffari sono arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del Testo integrato;

     l'aggiornamento annuale dei parametri tariffari avviene applicando quanto stabilito dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26, sulle componenti tariffarie e sui parametri tariffari relativi all'anno precedente arrotondati come detto al precedente alinea;

     l'effetto cumulato degli arrotondamenti comporta un disallineamento del gettito tariffario atteso per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/03 e dal Testo integrato;

     il comma 42.6 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, faccia pervenire alla Cassa, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente;

     il comma 42.8 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione;

     il comma 42.9 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;

     il comma 42.10 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;

     con comunicazione 29 luglio 2005, pubblicata sul sito internet dell'Autorità è stata rinviata la raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazione generale in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sulle istanze di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze del TAR per la Lombardia n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, n. 963/05 e n. 3420/05;

     ai sensi del comma 4.1 del Testo integrato ciascuna impresa distributrice, entro il 15 ottobre di ciascun anno, propone all'Autorità le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori che intende offrire l'anno successivo;

     Ritenuto che sia opportuno:

     disporre il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini dell'aggiornamento per l'anno 2006, della quota parte dei parametri tariffari a copertura della remunerazione del capitale investito, pari all'1,5% per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e all'1,7% per la potenza impegnata;

     disporre l'adeguamento della componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2006 pari a circa 90 milioni di euro;

     disporre l'invarianza per l'anno 2006 dei costi riconosciuti, stimati pari a circa 50 milioni di euro, per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001, rimandando ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dei criteri per il riconoscimento di tali costi.

     aggiornare i parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della necessità di evitare il disallineamento, conseguente al suddetto effetto cumulato degli arrotondamenti, del gettito tariffario per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione, rispetto agli obiettivi dal meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/2003 e dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;

     allineare le stime di energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 con il fabbisogno nazionale di energia elettrica effettivo rilevato nell'anno 2004;

     in relazione al regime di perequazione generale per l'anno 2004, prorogare di 60 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato;

     rendere coerente il termine per la fissazione del valore definitivo del fattore di correzione Csa, di cui al paragrafo 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con il termine di cui al comma 42.8 del Testo integrato;

     prorogare al 31 ottobre 2005 il termine per la proposta all'Autorità delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2006;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).

 

     Art. 2. Aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2006

     1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

     2. La tabella 3 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.

     3. La tabella 7 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.

     4. La componente di cui al comma 19.1 del Testo integrato, per l'anno 2006 è fissata pari 0,0259 centesimi di euro/kWh.

     5. La componente di cui al comma 20.1, lettera b), del Testo integrato, per l'anno 2006 è fissata pari a 0,0333 centesimi di euro/kWh.

 

     Art. 3. Aggiornamento delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2006

     1. La tabella 13 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 13 allegata al presente provvedimento.

     2. Le tabelle 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono confermate per l'anno 2006.

 

     Art. 4. Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del regime di perequazione generale per l'anno 2006

     1. Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento.

 

     Art. 5. Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica

     negli usi finali di energia elettrica per l'anno 2006

     1. La tabella 25 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è sostituita con la tabella 25 allegata al presente provvedimento.

 

     Art. 6. Aggiornamento degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio per l'anno 2006

     1. I valori della componente tariffaria UC6 per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.

 

     Art. 7. Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2006

     1. I contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 2004, n. 232/04, sono ridotti dell'1,7%, a valere dal 1° gennaio 2006.

 

     Art. 8. Proroga dei termini in materia di perequazione generale per l'anno 2004 e di proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006

     1. Ai fini della definizione e liquidazione degli ammontari di perequazione generale per l'anno 2004, i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato sono prorogati di 60 giorni.

     2. Con riferimento alla proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006, il termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato è prorogato al 31 ottobre 2005.

 

     Art. 9. Modifica dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04

     1. Il paragrafo 5.8 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04, è sostituito dal seguente:

     «5.8. Entro il termine di cui al comma 42.8 del Testo Integrato l'Autorità fissa il valore definitivo del fattore di correzione Csa».

 

     Art. 10. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del presente provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.

     3. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

     4. L'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 e l'alleato A alla deliberazione n. 96/04 con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

 

 

TABELLE