§ 40.2.144 - Deliberazione 22 giugno 2004, n. 96.
Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale, di cui all'art. 49 del testo integrato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:22/06/2004
Numero:96

§ 40.2.144 - Deliberazione 22 giugno 2004, n. 96.

Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale, di cui all'art. 49 del testo integrato.

(G.U. 12 luglio 2004, n. 161)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 22 giugno 2004;

Viste:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione 23 dicembre 2003, n. 164/03;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: testo integrato), e in particolare l'art. 49;

il documento per la consultazione 19 maggio 2004, recante «Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale istituito dall'art. 49 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04»;

Considerato che:

il comma 49.1 del testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo testo integrato;

ai fini della determinazione dell'ammontare della perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie, condotte anche in collaborazione con la Guardia di finanza;

ai fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dalle imprese distributrici per l'erogazione del servizio di distribuzione occorre disporre di informazioni economiche e patrimoniali certe e verificabili;

ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 310/01, l'attività di distribuzione costituisce un comparto di separazione contabile;

ai sensi dell'art. 3 della medesima deliberazione n. 310/01:

i) le disposizioni in materia di separazione amministrativa non si applicano alle imprese che trasportano un quantitativo annuo di energia inferiore a 200 GWh;

ii) le disposizioni in materia di separazione contabile non si applicano alle imprese che trasportano un quantitativo annuo di energia inferiore a 100 GWh;

ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2004-2007, adottate con deliberazione n. 5/04, relativamente al servizio di distribuzione:

i) le immobilizzazioni sono state valorizzate con il metodo del costo storico rivalutato;

ii) la vita utile dei cespiti, rilevante ai fini del riconoscimento in tariffa degli ammortamenti, è stata riallineata agli standard internazionali;

in esito alla consultazione:

i) è emersa l'esigenza di individuare modalità applicative tali da consentire l'accesso al regime di perequazione specifico aziendale anche alle imprese distributrici esentate dall'obbligo di redigere conti annuali separati secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 310/01;

ii) ai fini del calcolo dello scostamento tra i costi effettivi e i ricavi ammessi dal sistema tariffario, ha trovato sostegno la proposta di utilizzare i costi effettivi dell'anno 2003, riportati al 2004 tramite l'applicazione dei correttivi previsti dal meccanismo del price-cap, ed i ricavi ammessi dall'applicazione per l'intero anno 2004 dei livelli tariffari previsti dal testo integrato;

Ritenuto che:

ai fini della valorizzazione dei costi effettivi riconoscibili alle imprese distributrici che partecipano alla perequazione specifica aziendale, sia opportuno:

i) utilizzare modalità coerenti con quelle adottate ai fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2004-2007;

ii) fare riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi all'esercizio 2003, redatti ai sensi della deliberazione n. 310/01, nonchè agli ulteriori dati necessari ai fini della determinazione del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni, che verranno appositamente richiesti; ai fini del riporto all'anno 2004 dei costi operativi effettivi

registrati nell'esercizio 2003 sia opportuno utilizzare modalità coerenti con quelle adottate ai fini del riconoscimento dei costi operativi per il periodo di regolazione 2004-2007;

per le imprese esentate dalla redazione di conti annuali separati ai sensi della deliberazione n. 310/01, sia opportuno prevedere la possibilità di accedere alla perequazione specifica aziendale previa compilazione di appositi prospetti semplificati;

Ritenuto quindi opportuno:

definire le modalità applicative per l'ammissione al regime di perequazione specifica aziendale e per lo svolgimento delle istruttorie individuali tali da garantire certezza dei tempi e non discriminatorietà delle procedure;

concentrare le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa) ed avvalersi della cassa medesima, in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate ai meccanismi di perequazione, per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale effettuare le verifiche di ammissibilità e per l'attività istruttoria;

 

Delibera:

 

Di approvare le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A).

Di avvalersi della cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nonchè per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettuerà le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria.

Di porre a carico del conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, di cui al comma 59.1, lettera h), del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, gli oneri sostenuti dalla cassa per le attività di cui alla presente deliberazione, con separata evidenza contabile.

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione).

 

Allegato A

 

MODALITA' APPLICATIVE DEL REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICO AZIENDALE DI CUI ALL'Art. 49 DEL TESTO INTEGRATO.

 

Periodo di regolazione 2004-2207

1. Definizioni.

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/2004, integrate con le seguenti:

costo storico originario d'acquisizione è il costo d'acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero il costo di realizzazione interna dello stesso;

deliberazione n. 310/2001 è la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/2001;

fattore di correzione Csa è il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di cui al comma 49.3 del testo integrato;

perequazione specifica aziendale è il regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del testo integrato;

testo integrato è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Finalità e principi.

2.1. Il comma 49.5 del testo integrato prevede che il fattore di correzione Csa, rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale PSA di cui al comma 49.3 del testo integrato, sia determinato sulla base di una specifica istruttoria individuale.

2.2. Il presente provvedimento definisce le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale, con riferimento:

a) alle modalità di ammissione;

b) alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle istruttorie individuali;

c) all'articolazione delle istruttorie individuali;

d) all'ammissione e allo svolgimento delle istruttorie individuali.

2.3. L'ammissione alla perequazione specifica aziendale e lo svolgimento delle istruttorie individuali avvengono in coerenza con i principi fissati dall'art. 49 del testo integrato.

2.4. L'ammissione alla perequazione specifica aziendale e lo svolgimento delle istruttorie individuali avvengono nel rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distributrici, tenendo conto delle specificità aziendali e in coerenza con le vigenti determinazioni in materia di corrispettivi per il servizio di distribuzione adottate con il testo integrato.

3. Organo istruttore.

3.1. L'Autorità, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla perequazione specifica aziendale e dello svolgimento delle istruttorie individuali, si avvale del supporto della cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa).

3.2. Nell'ambito del supporto all'Autorità per la verifica dell'ammissibilità delle istanze di partecipazione alla perequazione specifica aziendale e per lo svolgimento delle istruttorie individuali la cassa può avvalersi di competenze professionali specializzate esterne e può, altresì, richiedere all'Autorità di avvalersi della eventuale collaborazione della Guardia di finanza.

3.3. Le competenze professionali specializzate esterne di cui al comma 3.2 non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica o con società facenti parte del medesimo gruppo societario di imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, nè devono avere intrattenuto tali rapporti con l'impresa che ha presentato l'istanza di cui al comma 3.1, nè con società in rapporto di controllo o collegamento con detta impresa, in quanto controllanti o controllate o collegate o soggette al controllo di una stessa società, nè trovarsi per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con i predetti soggetti.

3.4. Per il reperimento delle competenze professionali di cui al comma 3.2, la cassa sottopone all'Autorità entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera, una proposta che individua la procedura, i criteri e i profili per la selezione degli esperti.

4. Istanza di ammissione.

4.1. Le imprese distributrici interessate ad essere ammesse al regime di perequazione specifico aziendale presentano all'Autorità e alla cassa un'apposita istanza entro il 31 dicembre 2004, utilizzando l'opportuna modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità e resa disponibile nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) entro sette giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione.

4.2. L'istanza si intende perfezionata con il ricevimento da parte di Autorità e cassa:

a) della modulistica di cui al paragrafo 4.1, opportunamente compilata in ogni sua parte, che include una previsione da parte dell'impresa distributrice dei ricavi tariffari di competenza dell'anno 2004;

b) dei conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 310/2001, relativi all'esercizio 2003;

c) di copia del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, relativo all'esercizio 2003.

4.3. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 310/2001, in luogo di quanto previsto dal paragrafo 4.2, lettera b), compilano e inviano alla Autorità e alla cassa i prospetti di conto economico e di stato patrimoniale articolati secondo le voci previste dall'allegato 3 della deliberazione n. 310/2001, senza operare la divisione in singoli comparti, ma solamente in attività, servizi comuni e funzioni operative condivise.

4.4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di ammissione, la cassa invia all'Autorità le risultanze dell'attività istruttoria; nel caso la cassa rilevi incompletezza di documentazione invia all'impresa, e per conoscenza all'Autorità, una dettagliata richiesta degli elementi mancanti. La richiesta sospende i termini della procedura.

4.5. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza l'Autorità, con il supporto della cassa, comunica alle imprese interessate l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'istanza di partecipazione alla perequazione specifica aziendale. Viene inoltre comunicato l'eventuale scostamento rilevato tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi, calcolato secondo quanto previsto dal capitolo 9, sulla base delle stime di ricavo e dei costi effettivi desumibili dalle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.2.

4.6. Sono ammissibili le istanze per le quali sia verificata da parte dell'Autorità l'esistenza di uno scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi.

4.7. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità l'impresa distributrice che intende avvalersi del regime di perequazione specifica aziendale deve far pervenire all'Autorità e alla cassa ogni ulteriore informazione utile a dimostrare come lo scostamento rilevato derivi da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa.

4.8. Qualora l'impresa distributrice non adempia a quanto previsto dal paragrafo 4.7, l'istanza di partecipazione si intende nulla.

5. L'istruttoria individuale.

5.1. L'istruttoria individuale prevista dal comma 49.5 del testo integrato è avviata formalmente con il ricevimento da parte dell'Autorità e della cassa della documentazione di cui al paragrafo 4.7.

5.2. L'istruttoria individuale è finalizzata a determinare il valore del fattore di correzione Csa.

5.3. L'istruttoria si basa sui dati e le informazioni fornite dalle imprese secondo quanto previsto nel capitolo 4. L'Autorità, anche attraverso la cassa, qualora necessario, può richiedere alle imprese informazioni di maggiore dettaglio o chiarimenti.

5.4. L'istruttoria individuale si articola nelle seguenti fasi:

a) analisi delle informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini dell'istruttoria e dello scostamento rilevato tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario e i costi effettivi;

b) analisi e valutazione dell'ammissibilità dello scostamento rilevato;

c) fissazione del valore provvisorio del fattore di correzione Csa;

d) acquisizione delle informazioni consuntive relative ai ricavi tariffari per l'anno 2004;

e) fissazione del valore definitivo del fattore di correzione Csa.

5.5. La Cassa, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione, comunica all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria.

5.6. L'Autorità, entro centocinquanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione, comunica all'impresa interessata un valore provvisorio del fattore di correzione Csa, determinato sulla base dei dati relativi alla stima dei ricavi ammessi dal sistema tariffario per l'anno 2004, comunicati dall'impresa all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione di cui al capitolo 4.

5.7. Successivamente alla fissazione del valore provvisorio del fattore di correzione Csa e fino alla dichiarazione dell'ammontare dei ricavi ammessi, effettivi ed eccedentari di cui all'art. 9 del testo integrato relativi all'anno 2004, l'impresa distributrice può inviare all'Autorità e alla cassa documentazione e informazioni integrative rilevanti ai fini della valutazione dell'amniissibilità dello scostamento rilevato.

5.8. Entro il termine di cui al comma 42.8 del Testo Integrato l'Autorità fissa il valore definitivo del fattore di correzione Csa [1].

6. Aggiornamento annuale e supplementi di istruttoria.

6.1. Ai sensi del comma 49.5 del testo integrato il fattore di correzione Csa è aggiornato annualmente dall'Autorità, in coerenza con i criteri di aggiornamento annuale della quota parte delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione a copertura della remunerazione del capitale investito.

6.2. Qualora successivamente al 1° gennaio 2003 l'impresa distributrice abbia realizzato operazioni di gestione straordinaria tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione relativa all'esercizio 2003 non più rappresentativi della realtà dell'impresa per gli anni successivi, la stessa avrà l'obbligo di comunicarle all'Autorità e alla cassa ai fini della definizione dell'istruttoria e potrà richiedere un supplemento di istruttoria.

 

Tabella 1

 

AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE INDIVIDUALI RELATIVE ALLA

PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE

 

Attività

Scadenza

 

 

Presentazione dell'istanza di ammissione (par. 4.1)

Entro il 31 dicembre 2004

 

 

Comunicazione da parte dell'Autorità dell'ammissibilità dell'istanza di ammissione (par. 4.5)

Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione

 

 

Invio da parte dell'impresa distributrice dell'ulteriore documentazione di cui al par. 4.7

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità dell'istanza di ammissione

 

 

Comunicazione da parte dell'Autorità del valore provvisorio del fattore di correzione Csa (par. 5.6)

Entro centocinquanta giorni dal ricevimento dell'istanza di ammissione

 

 

Comunicazione da parte dell'Autorità del valore definitivo del fattore di correzione Csa (par. 5.8)

Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione dei ricavi di cui all'art. 9 del testo integrato

 

7. Informazioni economiche e patrimoniali rilevanti ai fini dell'istruttoria.

7.1. La disponibilità di informazioni economiche e patrimoniali complete e redatte secondo metodologie omogenee e verificabili è da considerarsi una condizione necessaria per l'ammissione alla perequazione specifica aziendale.

7.2. Nel corso dell'istruttoria individuale l'Autorità, avvalendosi della cassa, verifica la corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 310/2001 e i criteri adottati per la registrazione e l'attribuzione dei costi anche al fine di:

a) garantire la comparabilità dei costi esposti dalle imprese che chiederanno l'ammissione alla perequazione specifica aziendale;

b) evitare che l'adozione di differenti metodologie di registrazione e attribuzione dei costi possano portare a risultati di perequazione discriminatori tra le imprese.

7.3. La verifica della corretta applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 310/2001 prevista dal paragrafo 7.2 si applica limitatamente alle imprese soggette all'obbligo di redigere conti annuali separati ai sensi della medesima deliberazione n. 310/2001.

7.4. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi delle deliberazione 310/2001, redigono i prospetti di cui al paragrafo 4.3 attraverso rielaborazioni extracontabili dei dati di bilancio. A tal fine sono comunque tenute al rispetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 8.1 ad eccezione di quelle indicate ai punti V, VI, VII, VIII, XVII.

8. Verifiche relative all'applicazione delle disposizioni della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/2001.

8.1. Nella verifica della corretta, completa e puntuale applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 310/2001, da parte dei soggetti obbligati che partecipano al regime di perequazione specifica aziendale, l'Autorità, avvalendosi della cassa, fa particolare riferimento a:

I) l'art. 4 che individua le diverse attività svolte dai soggetti, tra cui quella di distribuzione dell'energia elettrica;

II) l'art. 5, al comma 1, che individua i servizi comuni, a cui vanno imputate le componenti economiche non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività;

III) l'art. 5, al comma 4, che individua le funzioni operative condivise a cui vanno imputate le componenti economiche riferite a funzioni operative non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività e condivise da almeno due attività;

IV) l'art. 5, al comma 6, che stabilisce che quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune o resa da una funzione operativa condivisa siano attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto assegna detti costi direttamente alle attività a cui si riferiscono;

V) l'art. 6 che dispone che il soggetto organizzi le attività previste dall'art. 4 nel rispetto dei seguenti principi:

a) le gestioni delle attività sono autonome, come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate;

b) le procedure del controllo di gestione adottate consentono la rilevazione di eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico delle singole attività;

VI) l'art. 8 che dispone che il soggetto adotti sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi per attività e che adotti sistemi contabili atti a fornire dati analitici, verificabili e documentabili per la redazione dei rendiconti di cui al successivo art. 9;

VII) l'art. 9, al comma 2, lettera a), che dispone che il soggetto rediga un conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui allallegato 2;

VIII) l'art. 9, al comma 2, lettera b), che dispone che il soggetto rediga un conto economico delle singole attività ripartite per comparti, dei singoli servizi comuni e delle singole funzioni operative condivise, riservato all'Autorità, applicando le disposizioni di cui all'allegato 3;

IX) l'art. 9, al comma 2, lettera c), che dispone che il soggetto rediga delle note di commento ai conti economici di cui alle precedenti lettere a) e b) seguendo le disposizioni dell'art. 2427 del codice civile;

X) l'art. 10 che dispone che nella redazione del conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise (di cui all'allegato 2) e nei conti economici delle singole attività ripartite per comparti (di cui all'allegato 3) i costi di ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti secondo criteri di ragionevolezza alle attività;

XI) l'art. 11 che dispone che nella redazione dei conti economici delle singole attività ripartite per comparti (di cui all'allegato 3) i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti degli stessi servizi, siano attribuiti integralmente alle attività e ai comparti e indica i criteri da utilizzare per effettuare questa attribuzione;

XII) l'art. 14 che dispone che le transazioni di beni e servizi effettuate fra le attività nell'ambito di uno stesso soggetto siano valorizzate utilizzando il criterio del valore di mercato del bene o del servizio, definisce le modalità di determinazione del valore di mercato e le modalità alternative di valorizzazione da adottare quando il valore di mercato non risulti applicabile;

XIII) l'allegato 2, al punto 2, che dispone che per ciascuna voce prevista nel conto economico ripartito per attività, servizi comuni e funzioni operative condivise riservato all'Autorità venga data separata evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:

a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto;

b) fra soggetti del medesimo gruppo societario;

XIV) l'allegato 2, al punto 3, che dispone che i costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise siano attribuiti alle attività utilizzando la voce B7) del conto economico, «Costi della produzione per servizi» e che i relativi ricavi siano attribuiti ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise utilizzando la voce A1) del conto economico, «Ricavi delle vendite e delle prestazioni»;

XV) l'allegato 2, al punto 5, che dispone nelle note di commento di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) siano esplicitati i criteri utilizzati per l'attribuzione alle attività delle componenti economiche relative alle funzioni operative condivise ai sensi dell'art. 10;

XVI) l'allegato 3, al punto 2, che dispone che nel conto economico delle singole attività ripartite per comparti le voci previste dall'art. 2425 del codice civile siano integrate da altre voci più analitiche (dettagliatamente indicate);

XVII) l'allegato 3, al punto 4, che indica la ripartizione in comparti richiesta per la redazione del conto economico relativo all'attività di distribuzione dell'energia elettrica individuando le seguenti colonne: Impianti in AAT e AT, Impianti in MT, Impianti in BT, Valori direttamente non attribuibili, Totale;

XVIII) l'allegato 3, al punto 7, che indica in modo dettagliato la disaggregazione richiesta nelle colonne per l'esposizione del conto economico dei singoli servizi comuni e funzioni operative condivise.

9. Calcolo dello scostamento.

9.1 Le modalità per la determinazione dello scostamento di seguito previste si applicano:

a) in sede di verifica dell'ammissibilità dell'istanza di ammissione;

b) nell'ambito dell'istruttoria individuale prevista dal paragrafo 5.4 lettera a).

9.2. Lo scostamento tra i costi riconosciuti dal sistema tariffario ed i costi effettivi del servizio di distribuzione è dato dalla differenza tra:

a) il ricavo ammesso dal sistema tariffario a copertura dei costi di distribuzione, escluse le attività commerciali, corretto per tener conto degli effetti del regime di perequazione generale, calcolato secondo le modalità di cui al capitolo 11;

b) il calcolo del costo di distribuzione effettivo, determinato sulla base delle informazioni fornite secondo quanto previsto dal capitolo 4, secondo le modalità di cui al capitolo 10.

9.3. In conformità con quanto stabilito dal comma 49.4 del Testo integrato, ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione specifica aziendale, il costo effettivo è determinato sulla base dei dati economici e patrimoniali relativi all'esercizio 2003, secondo quanto previsto dal capitolo 10.

9.4. I costi effettivi delle imprese distributrici, relativi all'esercizio 2003, sono riportati all'anno 2004 attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e correttivi per i recuperi di produttività coerenti con quanto previsto dal paragrafo 7.3, lettera a), della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/2004, e con il metodo utilizzato per la determinazione della tariffa unica nazionale.

9.5. I costi effettivi riportati all'anno 2004 sono confrontati con i ricavi ammessi per l'anno 2004, calcolati secondo quanto previsto dal capitolo 11 e corretti per l'ammontare di perequazione previsto dal regime generale.

10. Costo effettivo di distribuzione.

10.1. Il valore del costo effettivo di distribuzione relativo all'esercizio 2003, riportato al 2004, CER04, riconoscibile ai fini della perequazione specifica aziendale, è determinato secondo la seguente formula:

(1) CER04 = 6,8%CIRD03 + [(AMMo03 + C0D03 - RALL03 - AR03)*(1+RPI04 - X)] dove:

CER04 è il costo effettivo di distribuzione relativo all'esercizio 2003, riportato al 2004;

CIRD03 è il capitale investito riconosciuto dell'attività di distribuzione;

AMM03 sono gli ammortamenti tecnico-economici, determinati coerentemente con quanto previsto dall'Appendice 1, Paragrafo 2, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/2004;

COD03 sono i costi operativi di distribuzione desumibili dalla classe B del conto economico del bilancio 2003, Costo della produzione, di cui all'art. 2425 del codice civile, pertinenti all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, al netto degli ammortamenti;

RALL03 sono i ricavi effettivi da contributi di allacciamento desumibili dal bilancio 2003, non comprendono i diritti fissi;

AR sono le altre rettifiche relative a componenti del valore della produzione diverse dai ricavi tariffari (ad es. incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi, etc.);

RP104 è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del price-cap; X è l'obiettivo annuo di recupero di produttività fissato per il secondo periodo di regolazione per il servizio di distribuzione, pari al 3,5%.

10.2. Il capitale investito riconosciuto per l'attività di distribuzione, rilevante ai fini della perequazione specifica aziendale, è pari alla somma algebrica di:

a) valore delle immobilizzazioni materiali nette ed immateriali nette pertinenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

b) capitale circolante netto, pari all'1% delle immobilizzazioni materiali nette;

c) poste rettificative.

10.3. Il valore delle immobilizzazioni materiali nette è calcolato con il metodo del costo storico rivalutato determinato considerando, per singola categoria di cespiti e per anno di acquisizione, a partire dall'anno 1956:

a) il costo storico originario d'acquisizione, al netto di eventuali rivalutazioni, dei cespiti esistenti al 31 dicembre 2003 per i quali alla data del 31 dicembre 2003 il fondo di ammortamento economico tecnico non avesse già coperto il valore lordo degli stessi;

b) il valore del fondo di ammortamento economico tecnico-storico al 31 dicembre 2003 riferibile al costo di cui al punto a); nel caso in cui tale valore non sia direttamente ricostruibile, il fondo dovrà essere determinato sulla base delle vite utili adottate dalle imprese, come riportate nei propri bilanci certificati. Per gli anni in cui dai bilanci certificati non siano desumibili informazioni puntuali circa le aliquote di ammortamento utilizzate, le imprese ricostruiscono il fondo utilizzando le vite utili adottate nel più vecchio bilancio certificato che le riporti.

L'Autorità, avvalendosi della Cassa, può, qualora ritenuto opportuno, prevedere rettifiche dei dati ricostruiti dalle imprese.

Tali rettifiche dovranno essere opportunamente evidenziate e motivate nella relazione di accompagnamento della proposta all'Autorità per la quantificazione del fattore di correzione Csa.

10.4. I valori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 10.3 devono essere corredati da opportune certificazioni attestanti una corretta ricostruzione del capitale investito in coerenza con gli incrementi patrimoniali risultanti dalla documentazione contabile aziendale.

10.5. Ai fini del calcolo del costo storico rivalutato delle immobilizzazioni materiali nette viene utilizzato il deflattore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'Istat, aggiornato al 2003 per individuare:

a) il valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2003;

b) il valore rivalutato del fondo ammortamento economico-tecnico al 31 dicembre 2003.

10.6. Il valore netto delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2003 è pari alla differenza tra il valore di cui alla lettera a) e il valore di cui alla lettera b), del paragrafo 10.5.

10.7. Nel caso di reti o di componenti delle stesse acquisite da parte dell'impresa distributrice oggetto dell'istruttoria, ove non siano reperibili i costi storici originari d'acquisizione, la Cassa farà riferimento al costo storico originario di acquisizione di reti il più possibile omogenee in termini di risposta qualitativa, di vetustà e di collocazione orografica. L'impresa distributrice oggetto dell'istruttoria dovrà fornire una proposta motivata del riferimento da adottare, basata sul costo storico rivalutato delle parti assimilabili della rete per la quale sono disponibili i valori del costo storico originario d'acquisizione.

10.8. Il valore delle immobilizzazioni immateriali nette va determinato considerando i valori riportati nei conti annuali separati, redatti ai sensi della deliberazione n. 310/01, riferiti all'esercizio 2003, escludendo gli importi relativi all'avviamento e alle concessioni.

10.9. Le poste rettificative di cui al paragrafo 10.2 lettera c), rilevanti ai fini della perequazione specifica aziendale sono:

il trattamento di fine rapporto effettivamente accantonato al netto degli eventuali crediti per anticipi di imposta sul trattamento di fine rapporto;

il fondo rischi;

gli altri fondi.

10.10. Gli ammortamenti tecnico-economici rilevanti ai fini della perequazione specifica aziende di cui al paragrafo 10.1 sono determinati ripartendo il valore netto delle immobilizzazioni di cui al paragrafo 10.6 per gli anni di vita utile residua, che va calcolata sottraendo dalla vita utile indicata per classe di cespite nell'Appendice 1, Paragrafo 2, della Relazione tecnica alla deliberazione n. 5/2004 gli anni già trascorsi dal momento dell'acquisizione originaria.

10.11. Tra i costi operativi ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale di cui al paragrafo 10.1 non vanno considerate, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le voci comprese nelle seguenti classi del conto economico:

proventi e oneri finanziari;

rettifiche di valori di attività finanziarie;

proventi e oneri straordinari;

imposte sul reddito d'esercizio.

10.12. Tra i costi della classe B del conto economico, costo della produzione, ammissibili ai fini della perequazione specifica aziendale di cui al paragrafo 10.1 vanno esclusi i seguenti elementi:

svalutazione crediti;

ammortamento avviamento;

ammortamento delle immobilizzazioni materiali nette, già considerato al paragrafo 10.10;

oneri di gestione relativi a penalità comminate dall'Autorità;

accantonamenti e rettifiche operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

11. Ricavo ammesso dal sistema tariffario.

11.1. Il valore del ricavo ammesso dal sistema tariffario per l'attività di distribuzione, corretto con il regime di perequazione generale, nell'anno 2004, ai fini della perequazione specifica aziendale è determinato secondo la seguente formula:

(2)RAP04 = RV1D+RD1D+PAT+PAT/MT+PMT-BT dove:

RV1D sono i ricavi ammessi dal vincolo V1 a copertura dei costi di distribuzione determinati sulla base dell'opzione tariffaria TV1 di cui al comma 8.2 del Testo integrato, esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione degli elementi \rho 1(cot) e \rho 3(cot), calcolati con riferimento ai volumi dell'intero anno 2004 (1° gennaio 2004-31 dicembre 2004);

RD1D sono ricavi ammessi dalla tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione, determinati sulla base delle componenti tariffarie \sigma 2 \sigma 3 di cui al comma 24.1 del Testo integrato, esclusi i ricavi derivanti dall'applicazione dell'elemento trasm, calcolato con riferimento ai volumi dell'intero anno 2004 (1° gennaio 2004-31 dicembre 2004);

PAT è l'ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione, di cui all'art. 45 del Testo integrato, calcolati con riferimento ai volumi dell'anno 2004 (1° gennaio 2004-31 dicembre 2004);

PAT/MT è l'ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione relativi alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione, di cui all'articolo 46 del Testo integrato, calcolati con riferimento ai volumi dell'anno 2004 (1° gennaio 2004-31 dicembre 2004);

PMT/BT è l'ammontare di perequazione generale dei costi di distribuzione su reti di media e di bassa tensione, di cui all'art. 47 del Testo integrato, calcolati con riferimento ai volumi dell'anno 2004 (1° gennaio 2004-31 dicembre 2004).

12. Impatto delle variabili esogene.

12.1. Ai fini della fissazione del valore del fattore di correzione Csa è ammissibile solo lo scostamento originato da variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa.

12.2. Le variabili esogene al di fuori del controllo dell'impresa di cui al punto 12.1 sono quelle relative all'ambito territoriale e al mix di utenze a cui le concessioni dei singoli distributori si riferiscono.

12.3. Lo scostamento non è ritenuto ammissibile quando è legato:

a) ad un uso non efficiente dei fattori produttivi;

b) al mancato raggiungimento dei ricavi ammessi dal vincolo tariffario V1 laddove la differenza abbia origine dall'articolazione delle opzioni tariffarie presentate dall'impresa distributrice;

c) al pagamento di penali legate alla restituzione dei ricavi eccedentari.

13. Strumenti operativi per l'analisi dell'impatto delle variabili esogene identificate dall'impresa come fuori dal proprio controllo.

13.1. Le istruttorie per la verifica dell'impatto sui costi di distribuzione delle variabili esogene identificate dall'impresa come fuori dal proprio controllo vengono effettuate con riferimento alla struttura patrimoniale ed economica dell'impresa che emerge dai prospetti di bilancio compilati ai sensi della deliberazione 310/01 o, per le imprese distributrici non soggette all'obbligo di redazione dei conti annuali separati ai sensi della deliberazione 310/01, dai prospetti di cui al paragrafo 4.3.

13.2. L'Autorità, avvalendosi della Cassa, per la verifica dell'impatto delle variabili esogene effettua analisi della documentazione fornita e dei processi produttivi aziendali.

14. Attività ulteriori.

14.1. Le analisi svolte potranno prevedere confronti tra le diverse imprese al fine di valutare la rispondenza delle specifiche procedure aziendali alla best practice di settore e di operare un processo di tipizzazione della rete propedeutico all'utilizzo di indicatori standard. In particolare, gli esiti delle istruttorie potranno essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distritutrici.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 9 della Deliberazione 28 settembre 2005, n. 202.