Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 25/11/1996 |
Numero: | 626 |
Sommario |
Art. 1. Marcatura CE. |
Art. 2. Modalità di apposizione della marcatura. |
Art. 3. Individuazione degli organismi di normalizzazione. |
Art. 4. Controlli e sanzioni. |
Art. 5. Disposizioni transitorie. |
Art. 6. Adempimenti per la marcatura CE. |
§ 40.2.47 - D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626. [1]
Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
(G.U. 14 dicembre 1996, n. 293).
Art. 1. Marcatura CE.
1. L'articolo 6 della
(Omissis).
Art. 2. Modalità di apposizione della marcatura.
1. L'articolo 7 della
(Omissis).
Art. 3. Individuazione degli organismi di normalizzazione.
1. L'articolo 8 della
(Omissis).
2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 4. Controlli e sanzioni.
1. L'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 5. Disposizioni transitorie.
1. Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla
2. [2].
Art. 6. Adempimenti per la marcatura CE.
1. Nell'allegato alla
2. Nell'allegato I alla
3. Di seguito all'allegato I della
(Omissis).
[1] Abrogato dall'art. 19 del
[2] Comma abrogato dall'art. 1 del