§ 40.1.83 - Deliberazione 27 luglio 2005, n. 157.
Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:27/07/2005
Numero:157

§ 40.1.83 - Deliberazione 27 luglio 2005, n. 157.

Controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006.

(G.U. 25 agosto 2005, n. 197)

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 27 luglio 2005

     Visti:

     il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;

     la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

     la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

     il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68/2001;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;

     la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;

     la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00;

     la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 5/01 (di seguito: deliberazione n. 236/00);

     la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);

     la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 (di seguito: deliberazione n. 199/01);

     la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

     la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);

     la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 104/02 (di seguito: deliberazione n. 104/02);

     la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 221/02;

     la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;

     la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

     la deliberazione dell'Autorità, 12 dicembre 2003, n. 152/03;

     la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2004, n. 4/04;

     la deliberazione dell'Autorità, 18 marzo 2004, n. 40/04;

     la deliberazione dell'Autorità, 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione n. 125/2004);

     la deliberazione dell'Autorità, 29 settembre 2004, n. 168/04;

     la deliberazione dell'Autorità, 2 maggio 2005, n. 80/05;

     la deliberazione dell'Autorità, 2 maggio 2005, n. 81/05;

     la deliberazione dell'Autorità, 9 giugno 2005, n. 103/05;

     la determina del direttore generale dell'Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).

     Viste altresì:

     la delibera del 27 dicembre 2004, n. 240/04 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005;

     la delibera del 28 dicembre 2004, n. 245/04 con cui l'Autorità ha modificato ed integrato il proprio regolamento di contabilità ed in particolare l'art. 15 «Deleghe di spesa»;

     l'atto, predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo in coerenza con l'art. 15 di cui al precedente alinea, del 30 dicembre 2004, n. 2004/294, relativo all'assunzione dell'impegno di spesa per le attività della Guardia di finanza;

     Considerato che:

     l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

     l'art. 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

     l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni;

     con la deliberazione n. 236/00, l'Autorità ha imposto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;

     una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;

     la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico superiore del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'art. 16 della medesima deliberazione;

     la deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;

     il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature installate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;

     i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;

     la deliberazione n. 104/02 prevede la possibilità di affidare studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonchè controlli e ispezioni, a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e documentata esperienza;

     la deliberazione n. 199/01 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima;

     la deliberazione n. 125/04 ha disposto di svolgere, nel periodo 1° novembre 2004 - 30 settembre 2005, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

     nel corso della campagna di cui al precedente alinea consistente in cinquanta controlli tecnici, sono stati riscontrati:

     a) tre impianti con odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;

     b) un impianto con pressione relativa del gas non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;

     con lettere in data 2 febbraio 2005 (prot. PB/M05/525), in data 12 aprile 2005 (prot. PB/M05/1419) e in data 28 aprile 2005 (prot. PB/M05/1742), il direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità ha inviato alle procure della Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per i casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia;

     con lettera in data 19 maggio 2005 (prot. PB/M05/2140) il direttore della direzione vigilanza e controllo ha segnalato al Ministero delle attività produttive la non conformità della pressione relativa di fornitura alla legislazione e normativa vigente in materia;

     nel corso della campagna di controlli tecnici di cui alla deliberazione n. 125/04 si sono verificati tre casi di mancata collaborazione delle imprese di distribuzione all'effettuazione del controllo tecnico;

     l'Autorità ha disposto con le deliberazioni n. 80/2005, n. 81/05 e n. 103/05 l'effettuazione di ispezioni per verificare, tra l'altro, i motivi della mancata collaborazione di cui al precedente alinea;

     con comunicazione interna in data 17 giugno 2005 (prot. AC/INT/01705) la direzione consumatori e qualità del servizio ha trasmesso alla direzione vigilanza e controllo l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

     la deliberazione n. 125/04 ha disposto di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione sperimentale per i combustibili, con sede in S. Donato Milanese (di seguito: Stazione sperimentale per i combustibili);

     l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione n. 125/04 ha confermato la validità della procedura approvata con determina n. 151/04 a meno di alcune modifiche da adottarsi in sede di revisione della procedura medesima;

     Ritenuto opportuno:

     reiterare, nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006, la campagna di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione;

     dare mandato al direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità affinchè:

     a) modifichi la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici approvata con determina n. 151/2004 sulla base dell'esperienza acquisita nella campagna di controlli tecnici effettuata ai sensi della deliberazione n. 125/04;

     b) pubblichi la procedura modificata di cui alla precedente lettera a) nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;

     avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006, della Stazione sperimentale per i combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini;

     avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima, la cui attività è stata impegnata a carico del bilancio dell'Autorità, per un importo massimo presunto pari ad euro 100.000 - I.V.A. esclusa - con atto n. 2004/294 predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del regolamento di contabilità dell'Autorità;

 

     Delibera:

 

     1. Di svolgere, nel periodo 1° ottobre 2005 - 30 settembre 2006, n. 50 controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti delle imprese di distribuzione.

     2. Di dare mandato al direttore della direzione vigilanza e controllo dell'Autorità affinchè:

     a) provveda all'aggiornamento della procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, sulla base dell'esperienza acquisita nella campagna di controlli tecnici effettuati nel periodo novembre 2004 - maggio 2005, ai sensi della deliberazione n. 125/04;

     b) pubblichi la procedura di cui alla precedente lettera a) nel sito internet dell'Autorità www.autorita. energia.it e la comunichi alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas.

     3. Di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della Stazione sperimentale per i combustibili, in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali fini.

     4. Di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal protocollo d'intesa con la medesima;

     5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di finanza.

     6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Stazione sperimentale per i combustibili.

     7. Di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Stazione sperimentale per i combustibili per le attività relative ai predetti controlli tecnici nella misura non superiore a 60.000 euro I.V.A. compresa, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 147, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005.

     8. Di prevedere per le attività relative ai predetti controlli tecnici riguardanti le prestazioni della Guardia di finanza un importo massimo pari ad euro 60.000 I.V.A. compresa, quale quota parte della somma impegnata con atto del 30 dicembre 2004, n. 2004/294 predisposto dal direttore della direzione vigilanza e controllo.

     9. Di dare mandato al Direttore della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità per le azioni a seguire.

     10. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it