§ 3.5.a - Legge 1 giugno 1966, n. 422.
Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:01/06/1966
Numero:422


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 2 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 3 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente
Art. 6.      All'art. 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente
Art. 8.      La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68


§ 3.5.a - Legge 1 giugno 1966, n. 422. [1]

Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di interesse turistico e alberghiero.

(G.U. 23 giugno 1966, n. 153).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonchè autostelli, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare".

     L'ultimo comma dello stesso art. 1 della succitata legge è sostituito dal seguente:

     "La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative all'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le opere che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato nè intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonchè tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralità di contributo".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente".

 

          Art. 6.

     All'art. 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

     "Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma".

 

          Art. 7.

     L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonchè alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi".

 

          Art. 8.

     La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.