Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 29/11/2004 |
Numero: | 298 |
Sommario |
Art. 1. 1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e [...] |
§ 39.4.76 - L. 29 novembre 2004, n. 298.
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
(G.U. 16 dicembre 2004, n. 294)
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della
2. A seguito dell'entrata in vigore della
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.