Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 05/01/1994 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. 1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato. |
Art. 4. 1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui [...] |
Art. 5. 1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) sono estesi anche alle [...] |
Art. 6. 1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti [...] |
Art. 7. |
Art. 8. 1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. |
Art. 9. 1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del 4 per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma [...] |
Art. 10. 1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della [...] |
Art. 11. 1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) non possa procedersi [...] |
Art. 12. 1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste [...] |
Art. 13. 1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento. |
Art. 14. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 39.4.51 - D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14.
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.
(G.U. 11 gennaio 1994, n. 7).
1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.
2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.
3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.
1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.
2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.
4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata [3].
6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della
2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della
1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del 4 per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della
1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della
1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della
1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate al presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella A
Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione dei candidati alla Camera dei deputati nei collegi uninominali
(Omissis)
Tabella B [8]
Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione dei candidati alla Camera dei deputati nei collegi uninominali
(Omissis)
Tabella C [9]
Modello della parte interna della scheda di votazione per la elezione dei candidati alla Camera dei deputati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
(Omissis)
Tabella D [10]
Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione dei candidati alla Camera dei deputati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[5] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 13 gennaio 1994, n. 9.
[6] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 3 del
[8] Tabella sostituita dall'art. 3 del
[9] Tabella sostituita dalla tabella C allegata al
[10] Tabella sostituita dall'art. 3 del