§ 39.1.28 - D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.
Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:04/02/1994
Numero:88


Sommario
Art. 1.  Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione.
Art. 2.  Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
Art. 3.  Scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, relativi alla Camera dei deputati.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 39.1.28 - D.L. 4 febbraio 1994, n. 88. [1]

Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale.

(G.U. 5 febbraio 1994, n. 29).

 

Art. 1. Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione.

     1. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dai seguenti:

      (Omissis).

 

     Art. 2. Onorari ai componenti degli uffici elettorali di sezione.

     1. Per il triennio aprile 1994-marzo 1997, l'aggiornamento degli onorari previsto a norma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, si applica a decorre dal 1° marzo 1994.

     2. Per le consultazioni elettorali indette per i giorni 27 e 28 marzo 1994, al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione è altresì corrisposto, a titolo di compenso una tantum ed al netto delle ritenute di legge, l'ulteriore onorario, rispettivamente, di lire quarantamila e di lire venticinquemila.

 

     Art. 3. Scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, relativi alla Camera dei deputati.

     1. La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

 

     Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 14 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella C - (prevista dall'art. 3, comma 1)

      (Omissis)

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 24 febbraio 1994, n. 127.