Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.4 elezioni politiche |
Data: | 26/05/1969 |
Numero: | 241 |
Sommario |
Art. 1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 39.4.21 - Legge 26 maggio 1969, n. 241.
Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
(G.U. 30 maggio 1969, n. 136)
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla
Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.
I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Per l'abolizione dell'agevolazione di viaggio di cui al presente articolo, limitatamente alle elezioni della Camera e del Senato, vedi l'art. 20 della