§ 39.2.6 - L. 24 febbraio 1951, n. 84.
Norme per l'elezione dei Consigli comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:24/02/1951
Numero:84


Sommario
Art. 1.      La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nel titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio [...]
Art. 2.      Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.
Art. 3.      Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'art. 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:
Art. 4.      Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8.
Art. 5.      Dopo il primo comma dell'art. 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è inserito il seguente:
Art. 6.      L'art.
Art. 7.      Il penultimo comma dell'art. 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 8.      L'art.
Art. 9.      Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due [...]
Art. 10.      L'art. 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 12.     
Art. 13.      Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto [...]
Art. 14.      Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al [...]
Art. 15.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 16.      Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.      Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale [...]
Art. 20.      Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, [...]
Art. 21.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.


§ 39.2.6 - L. 24 febbraio 1951, n. 84.

Norme per l'elezione dei Consigli comunali.

(G.U. 2 marzo 1951, n. 51).

 

CAPO I

ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI

COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

 

Art. 1.

     La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nel titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

 

CAPO II

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI

CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

 

     Art. 2.

     Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

     Ai fini del precedente comma si osservano le norme del titolo II, capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'art. 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

      (Omissis).

 

     Art. 4.

     Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8.

     A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale.

     Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

 

     Art. 5.

     Dopo il primo comma dell'art. 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     Il penultimo comma dell'articolo sopracitato è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     L'art. 59 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     Il penultimo comma dell'art. 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     L'art. 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al numero 1° dell'articolo precedente.

 

     Art. 10.

     L'art. 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE PER LA VOTAZIONE

E LO SCRUTINIO IN TUTTI I COMUNI

 

     Art. 11.

     L'art. 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     L'art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, è abrogato e sostituito dal seguente:

      (Omissis).

 

     Art. 13.

     Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V del ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

     Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

     La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

 

     Art. 14.

     Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

     Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

 

CAPO IV

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE ED ELEGGIBILITA'

 

     Art. 15.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 17.

     L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 18.

     L'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, integrato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19.

     Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

 

     Art. 20.

     Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 21.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.

 

 

     Modello

     (Omissis)