Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 22/01/1991 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per ciascun prodotto agricolo oggetto di una misura di ammasso pubblico viene fissato un limite di tolleranza relativo alle perdite quantitative risultanti dalle normali operazioni di [...] |
Art. 2. 1. Le percentuali per normali perdite ammesse durante l'ammasso sono le seguenti |
Art. 3. Le perdite che superano il limite di tolleranza sono contabilizzate alla fine dell'esercizio finanziario del FEAOG, sezione garanzia |
Art. 4. Le percentuali previste all'articolo 2 saranno riviste entro 3 anni, sulla base degli accertamenti effettuati dopo l'applicazione dei nuovi metodi di calcolo |
Art. 5. I regolamenti della Commissione (CEE) n. 742/70, 743/70, 771/71, 899/70, 2705/71, 236/72, 2577/72, 638/74, 230/79 e 394/89 sono abrogati |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. E' applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1990 |
§ 1.2.17 - Regolamento 22 gennaio 1991, n. 147. [1]
Regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico.
(G.U.C.E. 23 gennaio 1991, n. L 17).
1. Per ciascun prodotto agricolo oggetto di una misura di ammasso pubblico viene fissato un limite di tolleranza relativo alle perdite quantitative risultanti dalle normali operazioni di magazzinaggio effettuate a regola d'arte.
2. Il limite di tolleranza è fissato in percentuale del peso effettivo globale, senza imballaggio, dei quantitativi entrati all'ammasso e presi in carico nel corso dell'esercizio di cui trattasi e dei quantitativi giacenti all'inizio del medesimo esercizio. Esso è calcolato, per ogni prodotto, con riferimento all'insieme dei quantitativi giacenti presso ciascun organismo d'intervento.
Il peso effettivo, all'entrata e all'uscita, è calcolato deducendo dal peso constatato, il peso forfettario dell'imballaggio quale previsto nelle condizioni di acquisto, o, in assenza di dette condizioni, il peso medio degli imballaggi utilizzati dall'organismo di intervento.
3. Il limite di tolleranza non concerne una perdita in numero di imballaggi o in numero di pezzi registrati.
1. Le percentuali per normali perdite ammesse durante l'ammasso sono le seguenti:
- cereali 0,2
- risone - granturco - sorgo 0,4
- zucchero 0,1
- olio d'oliva 0,6
- semi di colza e di ravizzone 0,2
- girasole 0,8
- alcool 0,6
- tabacco in foglia 0,0
- tabacco in colli o trasformato 1,0
- latte scremato in polvere 0,0
- burro 0,0
- formaggio: Grana Padano 4,5 Parmigiano Reggiano 6,5
- carni bovine 0,6
- carni suine ulteriormente
2. Le percentuali delle perdite ammesse all'atto della trasformazione dei prodotti acquistati sono le seguenti:
- disossamento di carni bovine 32
- trasformazione del tabacco in foglia 19
Esse si applicano all'insieme dei quantitativi sottoposti alla trasformazione nel corso dell'esercizio. Tuttavia, nel caso della trasformazione del tabacco, questa percentuale si applica all'insieme dei quantitativi avviati alla trasformazione e trasformati nel corso dell'esercizio nonché ai quantitativi avviati alla trasformazione nel corso dell'esercizio precedente ma la cui trasformazione si conclude nell'esercizio in corso [2].
Le perdite che superano il limite di tolleranza sono contabilizzate alla fine dell'esercizio finanziario del FEAOG, sezione garanzia.
Le percentuali previste all'articolo 2 saranno riviste entro 3 anni, sulla base degli accertamenti effettuati dopo l'applicazione dei nuovi metodi di calcolo.
I regolamenti della Commissione (CEE) n. 742/70, 743/70, 771/71, 899/70, 2705/71, 236/72, 2577/72, 638/74, 230/79 e 394/89 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. E' applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1990.
[1] Abrogato dall'art. 14 del
[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 652/92.