Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 28/07/2006 |
Numero: | 1157 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.1.700 - Regolamento 28 luglio 2006, n. 1157.
Regolamento (CE) n. 1157/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 188/2005 recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni ultraperiferiche
(G.U.U.E. 29 luglio 2006, n. L 208).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4 del
(2) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del
(3) Lo sviluppo della produzione locale nei dipartimenti francesi d’oltremare, stabilito in conformità dell’articolo 5 del
(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(5) Poiché il programma di sostegno interessato è applicabile dal 1° gennaio 2006, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 4 del
«Articolo 4. Finanziamento del programma
A decorrere dall'anno civile 2006, la Comunità finanzia il programma fino a concorrenza dei seguenti importi annui (in milioni di EUR):
a) Spagna 7,00
b) Francia 14,255
c) Portogallo 16,91».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.