§ 1.1.700 - Regolamento 28 luglio 2006, n. 1157.
Regolamento (CE) n. 1157/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 188/2005 recante modalità di applicazione del regime di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/07/2006
Numero:1157


Sommario
Art. 1.      L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.1.700 - Regolamento 28 luglio 2006, n. 1157.

Regolamento (CE) n. 1157/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 188/2005 recante modalità di applicazione del regime di aiuti al settore delle carni nelle regioni ultraperiferiche

(G.U.U.E. 29 luglio 2006, n. L 208).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafi 4 e 10,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 della Commissione stabilisce l’importo annuo del finanziamento, a decorrere dall’anno civile 2005, per il programma di sostegno delle attività tradizionali nel settore delle carni nei dipartimenti francesi d’oltremare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

     (2) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2001, la Commissione aumenta tale importo, nei limiti di un massimale fissato nella disposizione citata, per tener conto dello sviluppo della produzione locale.

     (3) Lo sviluppo della produzione locale nei dipartimenti francesi d’oltremare, stabilito in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 188/2005, è tale da giustificare l’aumento del corrispondente importo annuo fissato nell’articolo 4 dello stesso regolamento, nei limiti del massimale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001.

     (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 188/2005.

     (5) Poiché il programma di sostegno interessato è applicabile dal 1° gennaio 2006, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4. Finanziamento del programma

     A decorrere dall'anno civile 2006, la Comunità finanzia il programma fino a concorrenza dei seguenti importi annui (in milioni di EUR):

     a) Spagna 7,00

     b) Francia 14,255

     c) Portogallo 16,91».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.