Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 30/03/2005 |
Numero: | 495 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.552 – Regolamento 30 marzo 2005, n. 495.
Regolamento (CE) n. 495/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2004/2005.
(G.U.U.E. 31 marzo 2005, n. L 82).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La campagna di commercializzazione 2004/2005 è la prima campagna in cui si applica il regime d’intervento per i cereali nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004.
(3) Grazie a condizioni climatiche favorevoli, il raccolto 2004 è stato abbondante in questi paesi. Di conseguenza, il livello dei prezzi sul mercato interno è risultato leggermente inferiore a quello del prezzo d’intervento. Sin dall’inizio del periodo d’intervento nel novembre 2004, sono stati quindi offerti all’intervento quantitativi relativamente ingenti di cereali. Data l’entità dei quantitativi offerti all’intervento e la loro dislocazione geografica, il relativo termine di consegna, corrispondente al 31 marzo 2005, non può essere rispettato. Ai fini di un’adeguata presa in consegna delle offerte, è opportuno prorogare il termine di consegna in deroga al
(4) Poiché la situazione di mercato presenta carattere urgente e richiede l’attuazione immediata del provvedimento in questione, occorre sancire l’applicazione immediata del disposto del presente regolamento.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 aprile 2005, n. L 84.