§ 1.1.552 – Regolamento 30 marzo 2005, n. 495.
Regolamento (CE) n. 495/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/03/2005
Numero:495


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     


§ 1.1.552 – Regolamento 30 marzo 2005, n. 495.

Regolamento (CE) n. 495/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali allintervento in taluni Stati membri per la campagna 2004/2005.

(G.U.U.E. 31 marzo 2005, n. L 82).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità, prevede che, se l’offerta è ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del piano di consegna. A questo scopo, l’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento dispone che l’ultima consegna al centro d’intervento per il quale è effettuata l’offerta debba aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell’offerta.

     (2) La campagna di commercializzazione 2004/2005 è la prima campagna in cui si applica il regime d’intervento per i cereali nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004.

     (3) Grazie a condizioni climatiche favorevoli, il raccolto 2004 è stato abbondante in questi paesi. Di conseguenza, il livello dei prezzi sul mercato interno è risultato leggermente inferiore a quello del prezzo d’intervento. Sin dall’inizio del periodo d’intervento nel novembre 2004, sono stati quindi offerti all’intervento quantitativi relativamente ingenti di cereali. Data l’entità dei quantitativi offerti all’intervento e la loro dislocazione geografica, il relativo termine di consegna, corrispondente al 31 marzo 2005, non può essere rispettato. Ai fini di un’adeguata presa in consegna delle offerte, è opportuno prorogare il termine di consegna in deroga al regolamento (CE) n. 824/2000.

     (4) Poiché la situazione di mercato presenta carattere urgente e richiede l’attuazione immediata del provvedimento in questione, occorre sancire l’applicazione immediata del disposto del presente regolamento.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [1]

     In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’ultima consegna dei cereali offerti all’intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia deve aver luogo entro la fine del settimo mese successivo al mese di ricezione dell’offerta, ma non oltre il 31 luglio 2005.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 aprile 2005, n. L 84.