§ 1.1.425 – Regolamento 16 dicembre 2003, n. 2199.
Regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:16/12/2003
Numero:2199


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Tasso di cambio.
Art. 3.  Applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001.
Art. 4.  Domanda di pagamento unico per superficie.
Art. 5.  Riduzioni ed esclusioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità.
Art. 6.  Buone condizioni agroambientali.
Art. 7.  Coefficiente di riduzione.
Art. 8.  Pagamento.
Art. 9.  Trasmissione di informazioni alla Commissione.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 1.1.425 – Regolamento 16 dicembre 2003, n. 2199. [1]

Regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

(G.U.U.E. 17 dicembre 2003, n. L 328).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 1 ter del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), consente ai nuovi Stati membri di sostituire i pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'articolo 1 di tale regolamento con un pagamento unico denominato in appresso «pagamento unico per superficie».

     (2) La disposizione di cui sopra entrerà in vigore al momento dell'adesione. Al fine di agevolare i preparativi per la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione di tale disposizione, è opportuno prevedere misure transitorie per il primo anno di applicazione e contemplare la possibilità di anticipare i pagamenti in caso di circostanze eccezionali.

     (3) È opportuno stabilire disposizioni specifiche per la conversione nelle monete nazionali dei nuovi Stati membri dell'importo da concedere per l'anno 2004 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. I fatti generatori per i tassi di cambio d'applicazione saranno fissati sulla base dei criteri menzionati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro.

     (4) Al fine di garantire la debita attuazione del regime di pagamento unico per superficie, è necessario applicare, salvo diversa disposizione contenuta nel presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.

     (5) Al fine di garantire il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche compatibili con la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1259/1999, è opportuno istituire un quadro comune all'interno del quale ciascun nuovo Stato membro possa adottare norme che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i sistemi agricoli in vigore (utilizzazione dei terreni, rotazione delle colture, pratiche agricole) e le strutture aziendali esistenti.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento fissa norme transitorie per l'attuazione, per l'anno 2004, del regime di pagamento unico per superficie per i nuovi Stati membri previsto dall'articolo 1 ter del regolamento (CE) n. 1259/1999.

 

          Art. 2. Tasso di cambio.

     Il fatto generatore della conversione nelle monete nazionali dei nuovi Stati membri dell'importo da concedere nel quadro del regime di pagamento unico per superficie è fissato al 1° luglio 2004.

     Il tasso di cambio da utilizzare è rappresentato dalla media dei tassi di cambio applicabili nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004, calcolata pro rata temporis.

     La Commissione fissa il tasso di cambio medio entro il 31 luglio 2004.

 

     Art. 3. Applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001.

     Il regolamento (CE) n. 2419/2001 si applica al regime di pagamento unico per superficie, eccetto l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, gli articoli 7, 9 e 10, l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), gli articoli da 24 a 29, l'articolo 31, paragrafo 3 e gli articoli da 32 a 43.

 

          Art. 4. Domanda di pagamento unico per superficie. [2]

     1. Per beneficiare del regime di pagamento unico per superficie, l'agricoltore presenta all'autorità competente, entro una data che dovrà essere fissata dal nuovo Stato membro e che non è posteriore al 15 luglio 2004, una domanda in cui indica le superfici ammissibili secondo le condizioni fissate dall’articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     2. Per le modifiche delle domande relative al regime unico di pagamento per superficie, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2419/2001, la data di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento deve essere fissata dal nuovo Stato membro e non è posteriore al 15 luglio 2004.

     3. La domanda di pagamento unico per superficie viene trattata come domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 2419/2001.

 

     Art. 5. Riduzioni ed esclusioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità.

     1. Eccetto in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali secondo la definizione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2419/2001, quando, in conseguenza di un controllo amministrativo o in loco viene accertato che la differenza accertata fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001, è superiore al 3 % ma inferiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da versare nel quadro del regime di pagamento unico per superficie viene ridotto, per l'anno in questione, di una percentuale pari al doppio della differenza riscontrata. Se la differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non viene concesso alcun aiuto per l'anno in questione. Se la differenza è superiore al 50 % l'agricoltore viene escluso ancora una volta dal versamento dell'aiuto fino ad un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Questo importo viene portato in detrazione contro gli aiuti cui l'agricoltore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno della risultanza in questione.

     2. Quando le differenze riscontrate fra la superficie dichiarata e quella determinata sono dovute ad irregolarità commesse volutamente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto non viene concesso per l'anno in questione.

     Se inoltre la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata l'agricoltore viene escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino ad un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Questo importo viene portato in detrazione contro gli aiuti cui l'agricoltore ha diritto nel quadro delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno della risultanza in questione.

     3. Ai fini della determinazione della superficie ai sensi dell'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 2419/2001, la concessione dell'aiuto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 1 ter, paragrafo 5 e paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 4 del presente regolamento.

 

     Art. 6. Buone condizioni agroambientali.

     1. I nuovi Stati membri provvedono affinché tutti i terreni agricoli, specie quelli non più utilizzati a fini produttivi, vengano mantenuti in buone condizioni agroambientali.

     I nuovi Stati membri definiscono i requisiti minimi delle buone condizioni agroambientali sulla base dell'inquadramento figurante in allegato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle superfici interessate, fra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i sistemi agricoli in vigore, l'utilizzazione dei terreni, la rotazione delle colture, le pratiche agricole e le strutture aziendali esistenti.

     2. Qualora i requisiti minimi di cui al paragrafo 1 non vengano soddisfatti nel 2004 in conseguenza di un'azione o omissione direttamente imputabile al singolo agricoltore, l'importo totale determinato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2004 viene ridotto come segue:

     a) in caso di inosservanza dovuta a negligenza di uno qualsiasi dei requisiti minimi definiti dallo Stato membro, la percentuale di riduzione è pari al 5 % dell'importo determinato per la superficie interessata dall'inosservanza. Le riduzioni si applicano indipendentemente l'una dall'altra e individualmente. Tuttavia la percentuale di riduzione non supera il 5 % dell'importo totale dell'aiuto determinato;

     b) in caso di inosservanza intenzionale di uno qualsiasi dei requisiti minimi definiti dallo Stato membro, la percentuale di riduzione è pari al 20 % dell'importo determinato per la superficie interessata dall'inosservanza. Le riduzioni si applicano indipendentemente l'una dall'altra e individualmente. Tuttavia, l'importo totale delle riduzioni non supera l'importo totale dell'aiuto determinato per la superficie interessata dall'inosservanza;

     c) in caso di inosservanza intenzionale di tutti i requisiti minimi definiti dallo Stato membro, non viene concesso alcun aiuto per la superficie interessata dall'inosservanza. Inoltre se più del 50 % della superficie determinata è interessato dall'inosservanza, l'agricoltore viene completamente escluso dal beneficio degli aiuti nel quadro del regime di pagamento unico per superficie per l'anno di calendario corrente.

     L'importo totale delle riduzioni di cui al primo comma non è superiore all'importo totale dell'aiuto da versare.

     3. Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente regolamento non pregiudicano l'applicazione di eventuali altre sanzioni nel quadro di altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

 

     Art. 7. Coefficiente di riduzione.

     Qualora i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro, previa applicazione degli articoli 5 e 6, superino la dotazione finanziaria annua di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1259/1999, il nuovo Stato membro interessato comunica alla Commissione il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 7, dello stesso regolamento non oltre il 30 novembre 2004.

 

     Art. 8. Pagamento.

     1. I pagamenti sono effettuati una volta l'anno nel periodo compreso fra il 16 ottobre 2004 e il 30 aprile 2005 [3].

     2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, la Commissione può autorizzare i nuovi Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, a versare prima del 1° dicembre anticipi fino al 50 % dei pagamenti in regioni in cui, a motivo di condizioni eccezionali, gli agricoltori si trovano confrontati a gravi difficoltà finanziarie.

 

          Art. 9. Trasmissione di informazioni alla Commissione.

     1. I nuovi Stati membri comunicano un riassunto delle domande accettate nel quadro del regime di pagamento unico per superficie non oltre il 15 settembre 2004, indicando gli importi totali fissati per tali domande conformemente all'articolo 4.

     2. I nuovi Stati membri comunicano entro il 15 maggio 2005 i dati definitivi corrispondenti alle superfici per le quali sono stati effettivamente pagati aiuti dopo deduzione delle riduzioni previste dagli articoli 5 e 6.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

 

 

ALLEGATO

BUONE CONDIZIONI AGROAMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

 

Aspetto

Norme

 

Erosione del suolo:

Proteggere il suolo con misure idonee

 

— Copertura minima

— Gestione minima dei terreni atta a riflettere le condizioni

specifiche del sito

— Terrazzamenti

 

 

Materia organica del suolo:

Salvaguardare i livelli di materia organica del suolo mediante pratiche idonee

 

— Norme in materia di rotazione delle colture eventualmente applicabili

— Gestione delle stoppie di seminativi

 

Struttura del suolo:

Salvaguardare la struttura del suolo tramite misure idonee

 

— Ricorso eventuale ai macchinari

 

Livello di manutenzione minima:

Assicurare un livello di manutenzione minima ed evitare il deterioramento degli habitat

 

— Coefficienti di densità minimi per il bestiame e/o regimi appropriati

— Protezione dei pascoli permanenti

— Salvaguardia delle caratteristiche del paesaggio

— Evitare che i terreni agricoli siano invasi dalla vegetazione

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 172 del regolamento (CE) n. 1973/2004, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1111/2004.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1766/2004.