Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 28/06/2001 |
Numero: | 1455 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.398 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1455.
Regolamento (CE) n. 1455/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
(G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 198)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Per consentire il mantenimento delle attività tradizionali nel settore dell'allevamento bovino, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, recanti misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie, prevedono l'introduzione di limiti specifici per il numero di animali ammissibili ai premi speciali, ai premi per il mantenimento delle vacche nutrici e ai premi per la macellazione.
(2) L'allegato I del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO I
Premio speciale
Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del
Belgio 235 149
Danimarca 277 110
Germania 1 782 700
Grecia 143 134
Spagna 713 999 (1)
Francia 1 754 732 (2)
Irlanda 1 077 458
Italia 598 746
Lussemburgo 18 962
Paesi Bassi 157 932
Austria 423 400
Portogallo 175 075 (3)
Finlandia 250 000
Svezia 250 000
Regno Unito 1 419 811 (4)
(1) Fatte salve le norme specifiche di cui al
(2) Fatte salve le norme specifiche di cui al
(3) Fatte salve le norme specifiche di cui al
Escluso il programma di estensivizzazione di cui al
(4) Questo massimale viene temporaneamente aumentato di 100 000 capi e portato ad un totale di 1 519 811 capi, fino a quando potranno essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.
ALLEGATO II
Premio per vacca nutrice
Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
del
Belgio 394 253
Danimarca 112 932
Germania 639 535
Grecia 138 005
Spagna (1) 1 441 539
Francia (2) 3 779 866
Irlanda 1 102 620
Italia 621 611
Lussemburgo 18 537
Paesi Bassi 63 236
Austria 325 000
Portogallo (3) 277 539
Finlandia 55 000
Svezia 155 000
Regno Unito 1 699 511
(1) Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del
(2) Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del
(3) Escluso il massimale specifico previsto rispettivamente dall'articolo 13, paragrafo 3, e dall'articolo 22, paragrafo 3 del