§ 1.1.398 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1455.
Regolamento (CE) n. 1455/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/06/2001
Numero:1455


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.398 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1455.

Regolamento (CE) n. 1455/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 198)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Per consentire il mantenimento delle attività tradizionali nel settore dell'allevamento bovino, i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, recanti misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore rispettivamente dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie, prevedono l'introduzione di limiti specifici per il numero di animali ammissibili ai premi speciali, ai premi per il mantenimento delle vacche nutrici e ai premi per la macellazione.

     (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1254/1999 prevede massimali regionali per Stato membro in relazione al premio speciale. L'allegato II del suddetto regolamento prevede massimali nazionali in relazione al premio per le vacche nutrici. Tali massimali non devono compromettere l'introduzione dei limiti specifici sopra menzionati. Occorre pertanto stabilire fin da ora che i massimali suddetti, nel caso della Francia, del Portogallo e della Spagna, includono submassimali basati sul numero di premi versati a titolo di un anno di riferimento ai produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e destinati esclusivamente ai produttori di dette regioni. Il resto degli animali ammissibili fino a concorrenza dei limiti specifici per i premi speciali e i premi per le vacche nutrici introdotti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, andranno aggiunti a quelli di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1254/1999,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1254/1999 è modificato come segue:

     1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

     2) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

Premio speciale

Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999

 

     Belgio 235 149

     Danimarca 277 110

     Germania 1 782 700

     Grecia 143 134

     Spagna 713 999 (1)

     Francia 1 754 732 (2)

     Irlanda 1 077 458

     Italia 598 746

     Lussemburgo 18 962

     Paesi Bassi 157 932

     Austria 423 400

     Portogallo 175 075 (3)

     Finlandia 250 000

     Svezia 250 000

     Regno Unito 1 419 811 (4)

 

(1) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che modifica la direttiva 72/462/CEE e abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(3) Fatte salve le norme specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

Escluso il programma di estensivizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/95 (GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4).

(4) Questo massimale viene temporaneamente aumentato di 100 000 capi e portato ad un totale di 1 519 811 capi, fino a quando potranno essere esportati animali vivi di età inferiore a sei mesi.

 

 

ALLEGATO II

Premio per vacca nutrice

Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 1254/1999 applicabili dal 1° gennaio 2000

 

     Belgio 394 253

     Danimarca 112 932

     Germania 639 535

     Grecia 138 005

     Spagna (1) 1 441 539

     Francia (2) 3 779 866

     Irlanda 1 102 620

     Italia 621 611

     Lussemburgo 18 537

     Paesi Bassi 63 236

     Austria 325 000

     Portogallo (3) 277 539

     Finlandia 55 000

     Svezia 155 000

     Regno Unito 1 699 511

 

(1) Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1454/2001 ed esclusa la riserva specifica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1017/94.

(2) Escluso il massimale specifico previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1452/2001.

(3) Escluso il massimale specifico previsto rispettivamente dall'articolo 13, paragrafo 3, e dall'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001.