§ 1.1.385 - Regolamento 1 giugno 2001, n. 1093.
Regolamento (CE) n. 1093/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, recante modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:01/06/2001
Numero:1093


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.385 - Regolamento 1 giugno 2001, n. 1093.

Regolamento (CE) n. 1093/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

(G.U.C.E. 6 giugno 2001, n. L 150)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre, in particolare gli articoli 9 e 14,

     considerando quanto segue:

     (1) Al fine di specificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, si è rivelato opportuno apportare alcune modifiche al testo di tale regolamento.

     (2) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1673/2000 prevede alcune disposizioni volte a impedire che il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre sia perturbato da coltivazioni illecite. Tale articolo impone quindi il rilascio di un certificato per la canapa che forma oggetto d'importazione, prevede l'istituzione di un sistema di controllo per le importazioni di canapa greggia e di sementi di canapa e limita ai soli importatori riconosciuti le importazioni di semi di canapa non destinati alla semina. È pertanto opportuno prevedere un modello comune di certificato che attesti la conformità della canapa importata alle condizioni previste. È altresì necessario disporre che gli Stati membri interessati istituiscano un sistema di controllo della canapa importata e un sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa non destinati alla semina. È infine opportuno prevedere disposizioni applicabili nel caso in cui tali semi di canapa siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

     (3) Per consentire agli Stati membri e agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni relative alle importazioni di canapa, occorre prevedere l'applicazione di tali disposizioni a partire dal 1° novembre 2001. È pertanto necessario che le misure di controllo in vigore anteriormente a tale data restino applicabili fino al 31 ottobre 2001.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue.

     1) All'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), dopo il termine "paglie" sono inserite le parole "e dei contratti di trasformazione per conto terzi".

     2) All'articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

     "c) per ciascuna campagna di commercializzazione, un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria in giacenza al termine del periodo considerato."

     3) È aggiunto il seguente articolo 17 bis:

     "Art. 17 bis. Canapa importata

     1. Il certificato previsto all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000 è redatto su formulari conformi al modello che figura nell'allegato. Il certificato è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro d'importazione, che sono state rispettate tutte le condizioni previste.

     Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri interessati stabiliscono le condizioni da rispettare per la domanda di certificato, nonché per il rilascio e l'uso del certificato stesso. Tuttavia, le caselle 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 e 25 del formulario di certificato devono essere compilate obbligatoriamente.

     Ciascuno Stato membro interessato istituisce il sistema di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1673/2000, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.

     In caso di importazione di semi di canapa di cui al primo comma, il certificato di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che attestino che i semi di canapa oggetto del certificato hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato, una delle seguenti operazioni:

     - riduzione ad uno stato che escluda l'utilizzo a fini di semina,

     - miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15% di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25% su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto,

     - riesportazione verso un paese terzo.

     Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al comma precedente entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.

     Le attestazioni di cui al secondo comma sono effettuate dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:

     - il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore,

     - la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al secondo comma, nonché la data in cui è stata effettuata,

     - la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.

     3. In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza delle attestazioni relative alle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, realizzate sul suo territorio.

     Se del caso, lo Stato membro d'importazione trasmette allo Stato membro interessato una copia delle attestazioni relative alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e fornite dagli importatori riconosciuti. Se nel corso dei controlli di cui al primo comma vengono individuate irregolarità, lo Stato membro interessato ne informa l'autorità competente dello Stato membro importatore.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, che li comunica agli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio dei certificati e per i controlli previsti al presente articolo."

     4) All'articolo 19, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

     "I regolamenti (CEE) n. 1523/71, (CEE) n. 1164/89, (CEE) n. 1784/93 e (CE) n. 452/1999 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 3, si applicano soltanto a partire dal 1° novembre 2001 e le misure nazionali di controllo in vigore al 30 giugno 2001 si applicano alle importazioni di canapa effettuate fino al 31 ottobre 2001.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)