Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 12/03/2001 |
Numero: | 491 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.351 - Regolamento 12 marzo 2001, n. 491.
Regolamento (CE) n. 491/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(G.U.C.E. 13 marzo 2001, n. L 71)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il periodo transitorio supplementare non compromette l'attuazione della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo entro la data prevista dal Consiglio, poiché gli aspetti principali delle materie contemplate dai suddetti regolamenti sono disciplinati dal
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente frase: "Le disposizioni figuranti nella parte C dell'allegato restano applicabili fino alla data di adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a talune pratiche enologiche non previste dal
2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2001.
ALLEGATO
PARTE A
Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 gennaio 2001:
a) il regolamento (CEE) n. 2390/89
b) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89
c) gli articoli 3, 31 e 71 del regolamento (CEE) n. 822/87.
PARTE B
Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 marzo 2001:
a) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87
b) il regolamento (CEE) n. 2392/89
c) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91
d) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92
e) l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87.
PARTE C
Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 dicembre 2003:
gli articoli 1 e 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84.