§ 1.1.351 - Regolamento 12 marzo 2001, n. 491.
Regolamento (CE) n. 491/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:12/03/2001
Numero:491


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.351 - Regolamento 12 marzo 2001, n. 491.

Regolamento (CE) n. 491/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(G.U.C.E. 13 marzo 2001, n. L 71)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/2000, proroga, fino al 31 gennaio 2001, alcune disposizioni del Consiglio, abrogate in virtù dell'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure attuative del regolamento suddetto. In particolare, restano in vigore, fino al 31 gennaio 2001 al più tardi, gli articoli 1 e 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vivi importati che possono essere stati sottoposti a talune pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 377/79, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2839/98. Il regolamento (CEE) n. 1873/94 prevedeva tuttavia che l'applicazione delle suddette disposizioni sarebbe stata limitata al 31 dicembre 2003. In applicazione dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a talune pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999, che prevede l'applicazione di disposizioni equivalenti e alle stesse condizioni di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1873/84 fino al 31 dicembre 2003 al più tardi. Non sembra tuttavia probabile che il Consiglio possa adottare tale proposta entro il 31 gennaio 2001. Per consentire l'adozione di tale proposta da parte del Consiglio senza soluzione di continuità del regime di cui agli articoli 1 e 3 e all'allegato del citato regolamento (CEE) n. 1873/84, è necessario prorogare tali disposizioni fino al momento dell'adozione della decisione da parte del Consiglio o comunque non oltre il 31 dicembre 2003. Per gli stessi motivi è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2001.

     (2) Il periodo transitorio supplementare non compromette l'attuazione della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo entro la data prevista dal Consiglio, poiché gli aspetti principali delle materie contemplate dai suddetti regolamenti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente frase: "Le disposizioni figuranti nella parte C dell'allegato restano applicabili fino alla data di adozione, da parte del Consiglio, della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a talune pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003."

     2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2001.

 

 

ALLEGATO

 

     PARTE A

     Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 gennaio 2001:

     a) il regolamento (CEE) n. 2390/89

     b) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89

     c) gli articoli 3, 31 e 71 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     PARTE B

     Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 marzo 2001:

     a) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87

     b) il regolamento (CEE) n. 2392/89

     c) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91

     d) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92

     e) l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     PARTE C

     Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 dicembre 2003:

     gli articoli 1 e 3 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84.