§ 1.6.383 - Regolamento 28 giugno 1984, n. 1873.
Regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/06/1984
Numero:1873


Sommario
Art. 1.      1. In deroga dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti della voce [...]
Art. 2.      Gli Stati membri produttori comunicano al governo degli Stati Uniti d'America l'elenco delle loro designazioni geografiche di vini protetti nella Comunità economica europea che desiderano vedere [...]
Art. 3.      La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei valori limite previsti dalle disposizioni degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 1.6.383 - Regolamento 28 giugno 1984, n. 1873.

Regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento

(CEE) n. 822/87 [1].

(G.U.C.E. 3 luglio 1984, n. L 176).

 

Art. 1.

     1. In deroga dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti della voce 22.05 della tariffa doganale comune ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America per i quali, durante le operazioni di lavorazione o di magazzinaggio e conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti d'America possano essere state utilizzate una o più pratiche enologiche indicate al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del presente regolamento.

Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda l'utilizzazione delle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato, solo fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo relativo al commercio del vino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell'andamento dei negoziati e gli presenta entro il 31 marzo 2000 una relazione, eventualmente corredata di adeguate proposte [2].

     2. Gli Stati membri non possono vietare l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America, conformemente alle disposizioni vigenti in questo paese, per il fatto che si siano potute utilizzare una o più pratiche enologiche indicate nell'allegato, punto 2, lettere a) e b).

     3. I vini ottenuti dalle uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America e sottoposti all'aggiunta di zucchero in soluzione acquosa non possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri produttori comunicano al governo degli Stati Uniti d'America l'elenco delle loro designazioni geografiche di vini protetti nella Comunità economica europea che desiderano vedere protette dagli Stati Uniti d'America in conformità degli impegni presi da questo Stato.

 

     Art. 3.

     La Commissione provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, dei valori limite previsti dalle disposizioni degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'impiego delle sostanze indicate nell'allegato del presente regolamento. La Commissione provvede all'aggiornamento di tale pubblicazione nel caso in cui intervengano modifiche nelle disposizioni americane.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

 

1. Pratiche enologiche ammesse

 

a) Senza limitazione di tempo:

     - catalasi derivata da Aspergillus niger

     - glucosio-ossidasi derivata da Aspergillus niger

     - solfato ferroso

     - ossigeno

     - farina di soia

 

b) Fino al 26 luglio 1988 al più tardi:

     - dimetilpolisilossano

     - monostearato di poliossietilene [40]

     - carbossimetilcellulosa sodica

     - monostearato di sorbitano

     - solfato di calcio

     - preparazioni a base di ferrocianuro di potassio e di solfato ferroso in soluzione acquosa, eventualmente combinati con solfato di rame e carbone attivo

     - acido fumarico

     - scambiatori di ioni (resine)

     - acido lattico

     - acido malico

     - polivinilpolipirrolidone (PVPP)

     - polivinilpirrolidone (PVP)

 

2. Pratiche enologiche identiche o comparabili con quelle ammesse nella Comunità

 

a) Pratiche enologiche identiche:

     - acacia (gomma arabica)

     - carbone attivo

     - albumina animale (comprese l'ovoalbumina in polvere o in soluzione)

     - fosfato di ammonio di-basico

     - acido ascorbico

     - bentonite (Wyoming)

     - polvere di bentonite in sospensione

     - anidride carbonica

     - caseina

     - acido citrico

     - aria compressa (aerazione)

     - solfato di rame

     - terra di infusori

     - enzimi pectolitici derivati da Aspergillus niger

     - gelatina alimentare

     - gelatina allo stato liquido

     - colla di pesce, ittiocolla

     - azoto

     - bitartrato di potassio

     - caseinato di potassio

     - bisolfito di potassio

     - sorbato di potassio

     - anidride silicica (gel o soluzione colloidale al 30 %)

     - acido sorbico

     - tannino

     - acido tartarico

     - carbonato di calcio contenente eventualmente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico

 

b) Pratiche enologiche comparabili:

     - agar agar

     - carbonato di ammonio

     - fosfato di ammonio monobasico

     - granulato di sughero

     - polvere di latte

     - segatura e trucioli di quercia non calcinati e non trattati

     - carbonato di potassio

     - carrageenani

     - cellulasi derivata da Aspergillus niger

     - cellulos

     - lieviti autorizzati

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3888/89.

[2] Paragrafo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3888/89 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2839.