§ 1.1.335 - Direttiva 28 maggio 2003, n. 45.
Direttiva n. 2003/45/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:28/05/2003
Numero:45


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.1.335 - Direttiva 28 maggio 2003, n. 45.

Direttiva n. 2003/45/CE della Commissione che modifica la direttiva n. 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, modificata dalla direttiva 2002/68/CE, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 bis e l'articolo 24,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/57/CE stabilisce le disposizioni comunitarie per la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra all'interno della Comunità. Nella definizione della categoria «sementi di base» non sono comprese le sementi degli ibridi diversi dal girasole; inoltre la direttiva non stabilisce condizioni specifiche per le sementi di colza e di cotone.

     (2) La decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE, è intesa, tra l'altro, a stabilire le condizioni cui devono rispondere le sementi di ibridi di colza ai fini della loro certificazione e commercializzazione conformemente alla normativa comunitaria.

     (3) I risultati dell'esperimento temporaneo oggetto della decisione 95/232/CE confermano che è opportuno stabilire condizioni specifiche per le sementi di ibridi di colza. Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE e inserirvi condizioni specifiche.

     (4) L'OCSE ha istituito regole per le sementi per gli ibridi di cotone intraspecifici e interspecifici (Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense). Per garantire la coerenza tra le norme OCSE e quelle dell'Unione europea in questo settore, è opportuno modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi norme equivalenti a quelle dell'OCSE.

     (5) Le associazioni varietali delle piante oleaginose e da fibra rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/57/CE. Tuttavia, le disposizioni in materia di etichettatura previste dalla succitata direttiva non risultano adeguate per l'etichettatura di sementi di associazioni varietali. Di conseguenza occorre modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi disposizioni specifiche ed adeguate per l'etichettatura delle sementi di associazioni varietali.

     (6) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE.

     (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva n. 2002/57/CE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

     «c) Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi;»

     2) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

     «d) Sementi di base (ibridi);»

     3) gli allegati I, II e IV sono modificati conformemente al testo riportato nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati I, II e IV della direttiva n. 2002/57/CE sono modificati come segue:

     1) l'allegato I è modificato come segue:

     a) al punto 1 è aggiunto il seguente comma:

     «Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.»

     b) la tabella di cui al punto 2 è sostituita dalla seguente:

 

Coltura

Distanze minime

«Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis sativa diversa da Canapa monoica; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. diverso da ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadens e; Sinapis alba:

 

- per la produzione di sementi di base

400 m

- per la produzione di sementi certificate

200 m

Brassica napus:

 

- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

200 m

- per la produzione di sementi di base di ibridi

500 m

- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi

100 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi

300 m

Cannabis sativa, canapa monoica:

 

- per la produzione di sementi di base

5000 m

- per la produzione di sementi certificate

1000 m

Helianthus annuus:

 

- per la produzione di sementi di base di ibridi

1500 m

- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

750 m

- per la produzione di sementi certificate

500 m

Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense:

 

- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum

600 m

- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium barbadense

800 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum

200 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense

600 m

- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense

600 m»

 

     c) il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

     Per la produzione di sementi di varietà ibride le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

     In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle norme o alle altre condizioni seguenti:

     A) Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp., diversi dagli ibridi:

     il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

     - 1 per 30 m2 per le sementi di base,

     - 1 per 10 m2 per le sementi certificate.

     B) Ibridi di Helianthus annuus:

     a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

     aa) per la produzione di sementi di base:

     i) linee inbred 0,2 %

     ii) ibridi semplici

     - genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,2 %

     - genitore femminile 0,5 %

     bb) per la produzione di sementi certificate:

     - componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,5 %

     - componente femminile 1,0 %

     b) per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti:

     aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

     bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5 %;

     cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5 %;

     dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, è rispettata la condizione seguente: un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

     C) Ibridi di Brassica napus, prodotti avvalendosi della maschiosterilità:

     a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

     aa) per la produzione di sementi di base:

     i) linee inbred 0,1 %

     ii) ibridi semplici

     - componente maschile 0,1 %

     - componente femminile 0,2 %

     bb) per la produzione di sementi certificate:

     - componente maschile 0,3 %

     - componente femminile 1,0 %

     b) La maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99 % per la produzione di sementi di base e il 98 % per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

     D) Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:

     a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8 % nel momento in cui il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore a 99,9 %;

     b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emittente di polline deve raggiungere il 99,5 % nel momento in cui il 5 % o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore a 99,7 %.»

     d) il testo del punto 5, lettera B, è sostituito dal seguente:

     «B. nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense, avrà luogo almeno un'ispezione.

     Nel caso di ibridi di Helianthus annuus, avranno luogo almeno due ispezioni.

     Nel caso degli ibridi di Brassica napus avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.

     Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline;»

     2) l'allegato II, parte 1, è modificato come segue:

     a) nella tabella di cui al punto 1, dopo i termini «Brassica napus» sono inseriti i termini «diversi dagli ibridi»;

     b) dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

     «1 bis. Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità la sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d).

     a) Le sementi devono avere sufficienti identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

     b) La purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a:

     - sementi di base, componente femminile 99,0 %,

     - sementi di base, componente maschile 99,9 %,

     - sementi certificate 90,0 %.

     c) Le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori ufficiali su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b).

     Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.

     d) Le norme relative alla purezza varietale minima definite alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati idonei metodi biochimici;»

     3) nell'allegato IV, punto A, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

     «aa) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

     Le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: “associazione varietale” e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.»