§ 1.1.149 - Direttiva 19 luglio 2002, n. 68.
Direttiva n. 2002/68/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:19/07/2002
Numero:68


Sommario
Art. 1.      La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue
Art. 2.      All'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 95/232/CE la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla dat
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.1.149 - Direttiva 19 luglio 2002, n. 68.

Direttiva n. 2002/68/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

(G.U.C.E. 24 luglio 2002, n. L 195).

 

     Il Consiglio delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Le sementi di associazioni varietali di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione della direttiva 2002/57/CE. Dovrebbero essere anche definite le condizioni cui devono soddisfare le associazioni varietali, compreso il colore dell'etichetta ufficiale prevista per gli imballaggi di sementi certificate di associazioni varietali.

     (2) A causa della maggiore importanza che hanno assunto nella Comunità, anche le sementi di varietà ibride di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo d'applicazione di talune definizioni della direttiva 2002/57/CE, in aggiunta a quelle di girasole.

     (3) La direttiva 2002/57/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.

     (4) Data la maggiore importanza assunta da queste sementi nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 95/232/CE allo scopo di determinare le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone. Detta decisione è scaduta il 30 giugno 2002. E’ pertanto opportuno mantenere le condizioni in vigore nella Comunità relative alla commercializzazione di tali sementi in attesa che siano applicate le nuove disposizioni,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:

     1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dopo la seconda frase è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).

     3) è inserito il seguente articolo:

     (Omissis)..

 

     Art. 2.

     All'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 95/232/CE la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 2 si applica dal 1° luglio 2002.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.